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Accertamento del passivo, termine di decadenza per i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare

da cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Procedura fallimentare - Accertamento del passivo - Crediti prededucibili - Insinuazione - Termine - Esclusione
I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura fallimentare «non contestati per collocazione e ammontare» di cui all'art.111 bis, comma 1, l.fall, esclusi dall'accertamento con le modalità di cui al capo V della l.fall., non debbono essere insinuati al passivo nel termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall. e neppure nel limite temporale di un anno, individuato in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione e sulla scorta dei principi costituzionali di cui all'art. 3 Cost. e all'art. 24 Cost., decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza del 15 novembre 2021 n. 34435

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - In genere crediti sorti durante la procedura - Insinuazione al passivo - Termine di decadenza ex art. 101 l.fall. - Esclusione - Termine annuale dalla partecipazione al passivo - Applicabilità - Fondamento.
L'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall.; tale insinuazione, tuttavia, incontra un limite temporale, da individuarsi - in coerenza e armonia con l'intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all'art. 24 Cost. - nel termine di un anno, espressivo dell'attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza del 17 febbraio 2020 n. 3872

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - In genere crediti sopravvenuti al fallimento - Insinuazione allo stato passivo - Termine annuale - Applicabilità - "Dies a quo" - Avveramento delle condizioni per insinuarsi - Fondamento.
Le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento devono essere presentate nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui si verificano le condizioni per partecipare al concorso fallimentare, non potendo riconoscersi al creditore sopravvenuto un termine più breve di quello a disposizione dei creditori preesistenti, alla luce del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio, di cui agli artt. 3 e 24 Cost.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza del 10 luglio 2019 n. 18544

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