Casi pratici

Accesso alla professione forense, una sola prova scritta e diritto al compenso per il praticante

In Commissione giustizia alla Camera inizia l'esame congiunto delle proposte di legge Miceli (Pd) e di Di Sarno (M5S)

di Francesco Machina Grifeo

Per la riforma dell'accesso alla professione forense potrebbe essere la volta buona. Da giovedì prossimo infatti la Commissione giustizia della Camera inizierà l'esame congiunto delle proposte di riforma della legge 247/2012 targate Miceli (Pd) e Di Sarno (M5S). "Per quanto riguarda le specializzazioni forensi, invece, - aggiunge il Presidente Perantoni (M5S) - al momento non è prevista la calendarizzazione, stante l'oneroso carico di lavoro".

Lo schema dunque potrebbe essere questo: sugli esami veri e propri si adotterà il testo Miceli – che a sua volta ha recepito una proposta dell'Aiga - con la previsione di una sola prova scritta; mentre il percorso formativo nel suo complesso sarà regolato dalle indicazioni della Pdl Di Sarno che tra l'altro prevede l'introduzione del "diritto ad un compenso economico a favore del praticante". Per Miceli infatti "le proposte si integrano".

Mentre si attende ancora la data degli scritti 2020, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre, nel futuro dell'accesso all'Avvocatura dunque potrebbe esserci: una sola prova scritta, su di una materia scelta dal candidato, con l'utilizzo dei codici commentati. Ma anche l'apertura alle "apparecchiature telematiche e programmi di videoscrittura". Per l'orale, invece, due materie obbligatorie (deontologia e una delle due procedure) e tre facoltative. Infine, due sessioni d'esame l'anno e motivazione del voto mediante annotazioni scritte a margine dell'elaborato.

"La proposta - spiega il Presidente Aiga De Angelis - tende ad una modernizzazione della professione, salvaguardando la verifica della capacità di redigere atti giuridici - che per esempio l'orale abilitante o i quiz non potrebbero verificare - con esigenze di tempi più rapidi di ingresso sul mercato, anche grazie alle doppia sessione annuale".

Per quanto riguarda la fase della pratica, e questa è la proposta Di Sarno, il tirocinante dovrà acquisire anche "competenze minime sui processi di amministrazione e di gestione dello studio o dell'ufficio legale". Si introduce poi il "diritto ad un compenso economico" che sarà commisurato alla qualità ed alla quantità delle prestazioni svolte nell'ambito del tirocinio e, in ogni caso, non inferiore agli importi annualmente stabiliti dal Ministro. Il diritto al compenso maturerà decorso il primo mese di tirocinio, mentre viene cancellato il riferimento all'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio quale elemento da considerare.

Previsto poi il divieto di svolgere il tirocinio presso avvocati che si trovino in "specifiche situazioni", per esempio sospesi o radiati dall'albo, o che ricoprano cariche presso il Coa, il Cnf o il Consiglio di disciplina (questo per i 6 mesi antecedenti e successivi alle elezioni, oltre alla durata dell'incarico). Infine, saranno facoltativi i corsi di formazione di indirizzo professionale.

IL NUOVO ESAME NEL DETTAGLIO
Il testo arrivato in Commissione prevede che gli aspiranti avvocati svolgano non più tre prove scritte - parere motivato di diritto civile, penale e atto giudiziario -, bensì una sola prova scritta rappresentata dall'atto giudiziario "che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo".

Nella prova orale invece il candidato potrà illustrare la prova scritta e dovrà dimostrare la conoscenza di alcune materie obbligatorie: ordinamento e deontologia forensi, diritto processuale civile o diritto processuale penale e di tre materie a scelta tra diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

Cambia anche il calendario, con la previsione da parte di via Arenula di due sessioni d'esame l'anno da tenersi a distanza di centottanta giorni l'una dall'altra, cui possono partecipare i praticanti "che abbiano compiuto la prescritta pratica almeno trenta giorni prima della data della prova scritta per la quale abbiano presentato istanza di partecipazione".
Si rende dunque necessario che le operazioni di correzione dell'elaborato scritto e di esito della prova orale terminino entro trenta giorni dalla data di svolgimento della sessione d'esame del semestre successivo.

Si prevede, poi, che in caso di ragioni straordinarie che provochino ritardi nelle procedure di esito, il candidato in attesa di ricevere l'esito possa presentare domanda di iscrizione con riserva alla sessione successiva.

Inoltre, il ministro della giustizia potrà disporre lo svolgimento della prova scritta, "qualora ne riscontrino i presupposti", mediante l'utilizzo di apparecchiature telematiche e di programmi di videoscrittura.

Infine, via Arenula determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.