Amministrativo

Accesso civico: le nuove linee guida del Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato le nuove linee guida sull’accesso civico semplice, generalizzato e sul riesame: modalità, uffici competenti e moduli

di Marina Crisafi

Sono online sul sito del Ministero della Giustizia le nuove linee guida operative che disciplinano in modo dettagliato le modalità di presentazione, istruttoria e decisione delle richieste di accesso civico. I documenti, disponibili sul sito istituzionale, riguardano l’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato e le istanze di riesame, corredate da appositi moduli. L’obiettivo è garantire uniformità procedurale, trasparenza amministrativa e certezza dei tempi nella gestione delle istanze presentate dai cittadini.

Accesso civico semplice: quando e come presentare la richiesta

L’accesso civico semplice trova fondamento nell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Si tratta del diritto di chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che l’amministrazione è obbligata a pubblicare sul proprio sito istituzionale ma che risultano omessi.

La richiesta deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Ministero della Giustizia, utilizzando l’apposito Modulo per accesso civico c.d. SEMPLICE messo a disposizione online.

L’istanza può essere trasmessa sia tramite posta elettronica ordinaria (all’indirizzo: responsabileprevenzionecorruzionetrasparenza@giustizia.it) sia mediante posta elettronica certificata (alla pec responsabileprevenzionecorruzione@giustiziacert.it).

Accesso civico generalizzato: il modello FOIA

L’accesso civico generalizzato, previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza, consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’amministrazione, anche ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La competenza per la gestione di tali richieste è attribuita all’Ufficio del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. L’istanza, che non richiede motivazione, deve essere presentata utilizzando il Modulo per accesso civico GENERALIZZATO e può essere inviata per posta ordinaria (Ministero della giustizia - Ufficio del Capo del dipartimento per gli affari di giustizia, via Arenula 70 - 00186 Roma), via mail ordinaria (all’indirizzo accesso.civico.dag@giustizia.it) o tramite PEC (prot.dag@giustiziacert.it).

Il riesame e la tutela giurisdizionale

In caso di diniego, totale o parziale, o di mancata risposta alla richiesta di accesso civico, il richiedente, infine, può presentare istanza di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni.

Se il diniego è legato alla tutela dei dati personali, è previsto il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali.

L’istanza di riesame va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, utilizzando l’apposito Modulo per RIESAME accesso civico GENERALIZZATO. L’invio può essere fatto, a scelta, tramite: posta ordinaria (Ministero della giustizia - Ufficio del Capo del dipartimento per gli affari di giustizia, via Arenula 70 - 00186 Roma), posta elettronica ordinaria:accesso.civico.dag@giustizia.it, pec (prot.dag@giustiziacert.it ).

Resta ferma la possibilità di proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo.

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