Lavoro

Accesso all'indennità NASpI per il padre lavoratore dimissionario

L'INPS ha mutato il proprio precedente orientamento in tema di indennità NASpI e ha esteso al padre lavoratore il diritto ad accedere all'indennità, a condizione che la richiesta sia presentata a seguito della fruizione di un periodo di congedo obbligatorio e che siano state rassegnate le dimissioni volontarie entro l'anno di vita del bambino (INPS, circ. 20 marzo 2023, n. 32)

di Rosamaria Bevante e Massimiliano Arlati*

L'INPS ha mutato il proprio precedente orientamento in tema di indennità NASpI e ha esteso al padre lavoratore il diritto ad accedere all'indennità, a condizione che la richiesta sia presentata a seguito della fruizione di un periodo di congedo obbligatorio e che siano state rassegnate le dimissioni volontarie entro l'anno di vita del bambino ( INPS, circ. 20 marzo 2023, n. 32 ).

Come noto, a decorrere dal 13 agosto 2022 il padre lavoratore è tenuto ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi - non frazionabili ad ore - e utilizzabili anche in via non continuativa nel periodo compreso tra il secondo mese che precede la data presunta del parto e il quinto mese successivo al parto (art. 27-bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e INPS, circ. 27 ottobre 2022, n. 122).

Il periodo di congedo obbligatorio può essere fruito anche nell'ipotesi in cui il padre lavoratore goda di un periodo di congedo di paternità alternativo - come già previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 -, cioè di un periodo di astensione obbligatoria di durata pari al congedo di maternità o alla parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice nell'ipotesi:
• in cui la madre sia deceduta o versi in uno stato di grave infermità ovvero abbia abbandonato il bambino;
• di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Dal 13 agosto 2022, è inoltre previsto che il divieto di licenziamento trovi applicazione sino al compimento di un anno di età del bambino anche in favore del padre lavoratore che abbia fruito di un periodo di congedo i) obbligatorio e/o ii) alternativo (art. 54, c. 7 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Con il dichiarato fine di rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, l'art. 55, c. 2 del citato D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 prevede che anche al padre lavoratore che abbia fruito di un periodo di congedo di paternità si applichi la disposizione per effetto della quale:
• ‘in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto (…) il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento';
• la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono entro l'anno di vita del bambino non sono tenuti a prestare il preavviso.

L'Istituto ha anche puntualizzato che la decisione di estendere l'indennità al padre lavoratore deriva dal generico riferimento al "congedo di paternità" di cui al citato art. 55, c. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, già vigente prima che il Legislatore introducesse l'art. 27-bis in materia di congedo obbligatorio e fino al 12 agosto 2022 applicato nella sola ipotesi di fruizione di un congedo alternativo di paternità.

È inevitabile quindi chiedersi se un così vigoroso sistema di protezione per il lavoratore che abbia fruito del solo congedo obbligatorio sia frutto di una scelta ponderata del Legislatore generata da un discutibile desiderio di parità di genere o conseguenza di uno sbadato mancato complessivo raccordo tra le disposizioni citate: più facile pensare che ricorra quest'ultima ipotesi.

Al riguardo, le perplessità si accrescono quando si consideri che l'estensione delle suddette tutele potrebbe trovare applicazione anche quando il lavoratore dimissionario abbia fruito anche per un solo giorno del periodo di congedo obbligatorio.

In relazione alle domande di NASpI sino ad ora respinte, l'INPS ha precisato che saranno oggetto di riesame in osservanza dell'innovato orientamento interpretativo, peraltro senza chiarire se potranno essere considerate ricevibili o riesaminate le domande di indennità NASpI presentate da un padre lavoratore dimissionario che abbia fruito anche solo parzialmente del periodo di congedo obbligatorio.

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*A cura di Rosamaria Bevante e Massimiliano Arlati - ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche

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