Civile

Accesso in sede, emissione dopo 60 giorni

Il mancato rispetto dei 60 giorni rende l’atto illegittimo anche se una parte è fondata su indagini bancarie per le quali non c’è obbligo di contraddittorio preventivo

di Laura Ambrosi

Il mancato rispetto del termine di 60 giorni travolge integralmente la legittimità dell’atto a prescindere che una parte sia fondata sulle indagini bancarie per le quali non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo. Se l’indagine parte con l’accesso, l’Ufficio deve rispettare lo Statuto.

Ad affermarlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9635.

La vicenda trae origine da un accertamento fondato sulla documentazione contabile reperita in sede di accesso presso la sede del contribuente e sulle risultanze delle indagini finanziarie sui conti correnti.

Il provvedimento veniva impugnato e tra i vari motivi era eccepita l’illegittimità nel presupposto che l’emissione fosse avvenuta prima del termine di 60 giorni previsti dall’articolo 12 dello Statuto.

L’Ufficio si difendeva evidenziando che la pretesa era fondata essenzialmente sull’esito dei controlli bancari, con la conseguente inapplicabilità del contraddittorio preventivo. In ogni caso, l’Agenzia rilevava che erano stati svolti plurimi incontri con il contribuente, il quale in concreto aveva potuto svolgere le proprie difese.

Solo la Ctr annullava l’accertamento e l'Ufficio ricorreva per la cassazione della pronuncia.

I giudici di legittimità, richiamando i principi consolidati in tema di contraddittorio preventivo, hanno ribadito che se la verifica è avviata con accesso, occorre rispettare il termine dilatorio di 60 giorni prima dell’emissione dell’accertamento.

Tale regola vale anche nel caso in cui, come nella specie, parte della pretesa era fondata sull’esito delle indagini bancarie per le quali non è previsto obbligo di confronto preventivo prima dell’emissione dell’accertamento.

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