Civile

Accettazione dell’eredità anche se l’inventario non è stato compiuto

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di Angelo Busani

L’ente non societario chiamato a un’eredità può accettarla solo con il beneficio d’inventario; se accetta l’eredità e non compie l’inventario, non decade però dal diritto di acquisire l’eredità, in quanto conserva pur sempre la facoltà di compiere un nuovo atto di accettazione dell’eredità e di formare il conseguente inventario nei termini prescritti dalla legge.

È quanto prevede la Corte di cassazione nella ordinanza 14442/2019, con la quale si inverte la precedente giurisprudenza di legittimità.

Nelle decisioni 2617/1979 e 19598/2004, la Corte di cassazione aveva infatti ritenuto, al contrario, che il mancato compimento dell’inventario determinasse una irrimediabile situazione di decadenza dal diritto di accettare l’eredità.

Il procedimento di accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario si compone di un doppio stadio: la dichiarazione di accettazione e il compimento dell’inventario, il quale può essere effettuato o prima o dopo la dichiarazione di accettazione.

Nel caso, quindi, che venga effettuata l’accettazione beneficiata e poi, nei termini di legge, non venga compiuto l’inventario, il chiamato persona fisica o l’ente societario divengono eredi “puri e semplici” (e, quindi, non possono avvalersi dello scudo del beneficio d’inventario per proteggersi dai debiti del de cuius il cui valore ecceda l’attivo ereditario).

Per i chiamati all’eredità che non siano persone fisiche o società (si pensi, ad esempio, a una associazione o a una fondazione) non esiste un’analoga conseguenza, in quanto il nostro sistema respinge l’idea che questi enti possano assumere illimitata responsabilità per i debiti del de cuiu.

E allora ci si chiede appunto se il mancato compimento dell’inventario generi decadenza dal diritto di accettare l’eredità (finora la giurisprudenza si esprimeva in tal senso); oppure se l’ente in questione, che abbia accettato con il beneficio d’inventario, ma non abbia compiuto l’inventario, possa riavvolgere il nastro e ricominciare daccapo: e cioè, accettare di nuovo l’eredità e finalmente compiere, questa volta, l’inventario nel termine prescritto dalla legge.

Invertendo, dunque, la sua precedente giurisprudenza, ora la Cassazione risponde in questo ultimo senso: la “vecchia” accettazione beneficiata, a causa del mancato compimento dell’inventario, ha perduto i suoi effetti ed è da considerare come se non fosse mai stata effettuata; per l’ente chiamato all’eredità si prospetta dunque l’opportunità (a meno che il diritto di accettare non si sia estinto per prescrizione decennale) di accettare di nuovo l’eredità con il beneficio d’inventario e di effettuare correttamente la compilazione dell’inventario.

Corte di cassazione, ordinanza 27 maggio 2019, n. 14442

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