Civile

Accompagnamento: va riconosciuto se una volta interrotto le condizioni di salute peggiorano

A complicare la vicenda (sentenza 23752/2020) il giudizio di revisione espresso dall'Inps

di Giampaolo Piagnerelli

In presenza di una sentenza passata in giudicato sul diritto all'indennità di accompagnamento, l'Inps può rivedere i contenuti della decisione a condizione che la salute dell'assistito sia migliorata. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 23752/20.

Il tribunale di Messina aveva riconosciuto un'indennità di accompagnamento dall'aprile 2006. Ma a seguito di visita di revisione,l'Inps - con verbale del 5 dicembre 2011 - l'aveva revocata con effetto dal 1° gennaio 2012. Dopo questa decisione i giudici di secondo grado hanno deciso di non riconoscere più i benefici previdenziali e assistenziali fissati in prima istanza e il cittadino ha impugnato la sentenza.

Nella fattispecie i Supremi giudici hanno effettuato un raffronto tra le condizioni patologiche accertate con la sentenza irrevocabile di primo grado e quelle esistenti all'epoca della revisione che ha determinato nel 2012 la revoca del beneficio. Da quest'ultima data non solo non è stato positivamente accertato un miglioramento delle condizioni patologiche atto a giustificare l'avvenuta revoca delle prestazioni, ma al contrario è stato riscontrato un avvenuto progressivo aggravamento delle malattie.

Proprio per questo la Suprema corte ha stabilito che la sentenza d'appello deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in medesima condizione per un nuovo esame della fattispecie.

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