Famiglia

Accordi di separazione: cessione immobiliare dall'uno altro coniuge senza bollo e registro

l trasferimento deve avvenire direttamente tra i due coniugi

di Giampaolo Piagnerelli

In caso di accordi di separazione consensuale tra i coniugi, le cessioni immobiliari che avvengono tra gli ex non scontano l'imposta di bollo, di registro e ogni altra tassa e godono, quindi, di uno speciale regime fiscale. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 4144/21.

La vicenda
Nel caso di specie l'ex marito lamenta falsa applicazione dell'articolo 19 della legge 74/1987, per avere la Ctr erroneamente omesso di considerare che l'acquisto in oggetto era stato effettuato, non nei confronti di soggetti terzi, ma in adempimento di accordi omologati dal tribunale in sede di regolamento dei rapporti patrimoniali di separazione consensuale tra i coniugi. Il ricorso è stato accolto dalla Cassazione. Questo perché il trasferimento del bene è avvenuto direttamente da un coniuge all'altro, a nulla rilevando che la proprietà originaria del bene non fosse comune, ma esclusiva di uno dei due. Sulla base dell'articolo 19 della legge 87/1974 tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Per effetto, poi, delle sentenze della Corte costituzionale n. 176 del 1992 e n. 154 del 1999, l'esenzione appena richiamata si estende a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. L'agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell'intento di regolare, sotto il controllo del giudice, i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personali compresi gli accordi che contengano il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili all'uno o all'altro coniuge, o in favore dei figli. La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi dei richiamati accordi impone, però, che i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi onde evitare "spiacevoli" fenomeni elusivi.

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