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Acqua, se il consumo è anomalo il gestore deve avvisare il condominio

La società ha dovuto risarcire i danni determinatidalla mancata diligenza

di Rosario Dolce

La società che ha in gestione il servizio integrato idrico deve informare l’utente della presenza di consumi anomali, per non aggravare il nocumento, altrimenti è tenuta al risarcimento del danno in favore del proprio utente. Enuncia l’importante principio di diritto – che si suppone avrà notevoli risvolti nella pratica commerciale - la Cassazione, con ordinanza 24904 del 15 settembre 2021.L’ipotesi verificatasi era legata ad una perdita occulta nell’impianto idrico dell’utente che aveva determinato rilevanti consumi anomali.I giudici di legittimità – confermando il ragionamento espresso dalla Corte di merito – richiamano espressamente gli obblighi di correttezza e buona fede (articolo 1175 Codice civile) gravanti sulle parti del contratto di somministrazione idrica, in relazione al regolamento locale di gestione del servizio e alla carta dei diritti ad esso correlata.

In particolare, viene declamato il principio secondo cui il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo informativo dell’ente somministrante nei confronti dell’utente finale (che, nella specie si ricava dall’articolo 7, punto numero 9, della Carta del Servizio integrato idrico). In forza di tale previsione, l’ente di somministrazione deve consentire all’utente di avere contezza dell’anomalia nel consumo, in modo da potersi attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta.

Sotto altro e diverso profilo – così si soggiunge in ordinanza – l’addotta mancata diligenza dell’utente, a sua volta, di verificare il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta “autolettura”, non esclude, di per sé, la sussistenza dell’inadempimento dell’azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali.

In quanto tale, i giudici di legittimità, chiosano, affermando che, in caso di omissione informativa per la presenza di consumi anomali, da parte del fornitore questi sia tenuto al risarcimento del danno in favore del proprio utente.

Ergo, «la decisione impugnata si sottrae alle censure di cui al ricorso, con riguardo all’affermazione della sussistenza dell’inadempimento contrattuale della società ricorrente alle obbligazioni su di essa gravanti a tutela del diritto dell’utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali, nonché con riguardo al suo obbligo di risarcire il danno conseguente» (va precisato, tuttavia, che nel provvedimento non è specificato il criterio addotto dal giudice di merito per stabilirne l’entità economica).

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