Civile

Acquisti, viaggi, affitti, logistica: patti chiari su Covid e vaccini

Meglio cautelarsi in modo esplicito su rinegoziazione, prezzi e scadenze per eventi imprevisti

di Valeria Uva

Anche l’obbligo di vaccinarsi può essere contrattato e, in futuro, potrebbe arrivare a essere uno degli impegni che, in ambito civilistico, due privati sottoscrivono liberamente.
Per fare un esempio concreto: l’azienda che voglia restare Covid free potrebbe inserire nei contratti con i fornitori una clausola che imponga al personale del fornitore, destinato a entrare nei locali, di essere già vaccinato. «È un requisito che non sembra implicare criteri di selezione discriminatori ed è finalizzato alla salvaguardia della salute del committente/cliente e dei suoi dipendenti e collaboratori» spiegano dallo studio legale Portolano Cavallo, che ha elaborato le schede riportate sotto con alcuni esempi.

Il tema dei vaccini sta emergendo come uno dei punti caldi degli accordi che aziende, consumatori e fornitori stringeranno in futuro. Dopo la prima emergenza in cui tutti, assistiti dai legali, si sono precipitati a rileggere gli impegni assunti (per affitti, trasporti, viaggi o vendite) per capire come adattarli alle restrizioni e ai problemi creati dalla pandemia, ora si apre una stagione del tutto nuova: sia per i contratti B2B, che legano le aziende ai propri fornitori di prodotti o servizi, sia per quelli B2C, tra aziende e consumatori. L’obiettivo stavolta è non farsi più cogliere impreparati persino da eventi imprevedibili, come una pandemia. E in questo senso il Covid ha già insegnato che per sentirsi tutelati non basta inserire un riferimento generico alla “forza maggiore” e alla “eccessiva onerosità sopravvenuta”, i due pilastri giuridici su cui ci si è basati finora per rivedere gli accordi.

Occorre invece, prima di “firmare”, immaginarsi qualsiasi evenienza e provare a dettagliarla: dalle chiusure dei locali, ai ritardi delle merci, fino al venir meno di personale perché trovato positivo al tampone, tra gli altri. Con l’obiettivo - per tutti - di evitare lunghe e costose battaglie in tribunale. Un po’ come si fa con gli accordi pre-matrimoniali:«Chi sottoscrive oggi deve pensare al futuro - sottolinea Martina Lucenti, partner di Portolano Cavallo - prefigurarsi cosa può succedere se le misure restrittive si allentano o si inaspriscono e convenire in anticipo forme e modalità di rinegoziazione degli accordi. In fase preventiva tra l’altro è più facile mettersi d’accordo anche su riduzioni di prezzo».

I contratti tra aziende

Di fronte a ulteriori chiusure di negozi o ristoranti, per almeno una settimana, o a nuovi divieti di ingresso in determinate regioni o Paesi estesi ai trasportatori di merci si potrebbero prevedere, ad esempio, già nel contratto specifici obblighi o diritti di solito riconosciuti in caso di forza maggiore: per i locali commerciali si può già delineare un percorso di riduzione del canone; per le merci bloccate si può pensare a concedere limitazioni di responsabilità in caso di ritardo nelle consegne. Tutto pur di salvare l’adempimento, senza arrivare a risolvere il contratto e attendere che sia un giudice a stabilire torti e ragioni. Del resto la Cassazione analizzando le regole di emergenza ha già invitato al dialogo: «Con la Relazione tematica n. 56/2020 la Corte ha parlato di un dovere di solidarietà tra le parti, invitando sempre a rinegoziare i contratti al presentarsi di uno squilibrio dovuto a eventi imprevedibili» ricorda l’associate dello studio, Luca Tormen.

I contratti con i consumatori

Il discorso cambia se dall’altra parte c’è un consumatore. Per i viaggi, ad esempio, non sono più in vigore le norme di emergenza che permettevano alle agenzie in caso di recesso di emettere voucher, anche senza accettazione del cliente. Ed eventuali deroghe su annullamenti e rimborsi sono lasciate alla libertà delle parti. «In questo caso le valutazioni commerciali prevalgono su quelle legali - notano ancora gli avvocati -. Basti pensare al crescente interesse dei consumatori verso offerte che forniscono maggiori garanzie in termini di rimborsi per annullamenti da Covid».
Anche il capitolo vaccini è più delicato, fuori dal perimetro aziendale, quando si parla di privati cittadini. È molto difficile, ad esempio, subordinare l’accesso del pubblico a locali o a servizi. Per farlo - ha già chiarito il Garante per la privacy serve, almeno, una norma nazionale.

COME GARANTIRSI PRIMA DELLA FIRMA

Alcune tipiche situazioni di emergenza nei rapporti tra le aziende o tra imprese e consumatori da disciplinare all’interno dei contratti, con l’indicazione delle clausole o dei punti su cui riporre attenzione

Contratti di viaggio e turismo

Valutare se necessario modificare termini e condizioni del servizio alla luce delle norme d’emergenzia in tema di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici. Ad esempio, per il recesso entro il 31 luglio da contratti con esecuzione fino al 30 settembre 2020 il fornitore del servizio poteva emettere un voucher senza necessità di accettazione. In futuro potrebbero essere previste disposizioni analoghe.
Valutare se prevedere deroghe per i contratti con esecuzione nei prossimi mesi, in particolare riguardo al recesso, sia da parte del viaggiatore che del fornitore,
e alle modalità di rimborso.
Considerare se citare la possibilità che venga richiesto un tampone all’ingresso o al rientro da una destinazione e che ciò non costituisce un impedimento al viaggio e non metta in discussione l’efficacia del contratto

Contratti tra aziende (affitti, forniture, etc.)

Esaminare la possibilità di redigere clausole contrattuali che regolino in maniera chiara e completa una serie di potenziali conseguenze del Covid-19, evento in sé non più imprevedibile e straordinario, al realizzarsi delle quali si intenderà integrata la causa di forza maggiore o altra clausola specifica. Questa opzione può essere applicata
anche a ulteriori contratti, non solo B2B.
Valutare la necessità di stipulare dei contratti per “servizi di gestione Covid” per la gestione delle esigenze che possono sorgere in caso di positività di soggetti coinvolti nella fornitura
del servizio oggetto del contratto, ad esempio, per lo svolgimento temporaneo di mansioni normalmente svolte da persone risultate positive.

Vendite online e nei negozi

In caso di contratto a distanza, prevedere di includere nella clausola relativa alla consegna la possibilità di ritardo a causa del Covid-19 (tale opzione è valida anche per alcune fattispecie contrattuali B2B, come per il contratto di fornitura).
In caso di attività promozionali che implichino l’acquisto fisico in negozio, regolare contrattualmente in maniera chiara e completa la possibilità che il negozio chiuda a causa del Covid-19 e la possibilità di modificare i termini dell’iniziativa al verificarsi di questo evento.
Indicare in modo chiaro le eventuali condizioni per poter usufruire della prestazione, ad esempio, la necessità di provare l’esito negativo di un tampone effettuato nelle precedenti 72 ore, e disciplinare il trattamento dei dati sanitari

Pubblicità e sponsorizzazioni

In relazione alla cartellonistica, prevedere la possibilità di rinegoziare i termini contrattuali nel caso in cui misure restrittive (ad esempio, nuovi lockdown) limitino la circolazione e, dunque, la visibilità dei cartelloni. In tal modo, le parti regolerebbero contrattualmente una rinegoziazione che, altrimenti, dovrebbe basarsi su principi extra contrattuali, ad esempio,
la buona fede.
Includere una clausola che imponga il rispetto dei protocolli sanitari specifici, ad esempio, in caso di realizzazione di spot pubblicitari.
Nei contratti di sponsoriz-zazione, bilanciare l’equilibrio contrattuale alla luce di possibili restrizioni. Ad esempio per le partite di calcio possono prevedersi clausole che tengano conto di inasprimenti e miglioramenti delle restrizioni e del loro impatto sul corrispettivo o su altri termini del contratto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©