Actio negatoria servitutis, il proprietario non deve provare l'inesistenza della servitù
Proprietà - Azioni a difesa della proprietà – Actio negatoria servitutis – Onera della prova.
Nell'actio negatoria servitutis l'attore non ha l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della servitù incombendo su di esso esclusivamente l'onere di provare, con ogni mezzo, anche con presunzioni, la proprietà del fondo. Spetta al convenuto provare l'esistenza della servitù ossia di compire l'attività lamentata dall'attore come lesiva in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 4 luglio 2019 n. 18028
Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Negatoria (nozioni, distinzioni) - Prova 'actio negatoria servitutis', azione di rivendica e 'actio confessoria servitutis' - Differenze - Conseguenze in materia di riparto dell'onere della prova.
L'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la "confessoria servitutis" si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi; con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione; con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido; allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino a un acquisto a titolo originario; da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 11 gennaio 2017 n. 472
Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Negatoria - Prova - Prova a carico dell'attore - Della titolarità del bene - Sufficienza - Prova a carico del convenuto - Del diritto spettante.
In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 15 ottobre 2014 n. 21851
Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Negatoria - Prova - "Actio negatoria servitutis" - Contestazione dei diritti vantati dal terzo sulla cosa - Onere della prova della titolarità del bene - Differenze rispetto all'azione di rivendica - Fattispecie.
In tema di azione negatoria, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e, se essa è contestata, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene. (Nella specie, relativa ad azione volta a far dichiarare l'inefficacia di due atti di donazione di beni immobili che il donante aveva dichiarato di aver usucapito e che secondo parte attrice erano ad altro titolo in comproprietà tra essa stessa e parte convenuta, la S.C., nel qualificare come negatoria - e non in rivendica - l'azione proposta, ha cassato la sentenza di merito che non aveva proceduto all'accertamento della esistenza del vantato diritto di comproprietà).
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 23 gennaio 2007 n. 1409