Civile

Adozione speciale anche per i single e senza limiti di età

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di Giorgio Vaccaro

L’adozione speciale può essere autorizzata anche se l’adottante è single, se la differenza di età tra adottante e adottato supera i 45 anni e se i genitori biologici non hanno dato il loro consenso all’adozione. Lo ha confermato la Cassazione che, con l’ordinanza 17100 depositata il 26 giugno 2019, ha applicato - in linea con la giurisprudenza precedente - le disposizioni dell’articolo 44 della legge 184/83 che disciplina l’adozione in casi particolari. Nel dettaglio, la Cassazione ha respinto ogni ipotesi di riforma della pronuncia della Corte d’appello di Napoli che aveva autorizzato l’adozione speciale a favore di una infermiera specializzata pediatrica non coniugata, né convivente, che godeva dell’aiuto della figlia nel seguire, dal 2010, come nucleo familiare in affidamento, un piccolo affetto da gravissime patologie sin dalla nascita.

Le censure svolte dai genitori biologici sono state respinte osservando come questi siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale «proprio in quanto hanno allontanato il figlio a pochi mesi dalla nascita». Inoltre, i genitori, in base agli accertamenti peritali, si sono rivelati «del tutto inadatti al ruolo genitoriale» non mostrando alcuna consapevolezza delle gravissime patologie del piccolo, del quale rivendicavano nel processo una sorta di possesso.

Così, accertata l’impossibilità della famiglia di origine di svolgere in alcun modo il proprio ruolo, la Cassazione ha valutato che la via per assicurare al minore la tutela del proprio interesse fosse accogliere l’istanza della donna che, quotidianamente, ormai da quasi dieci anni, si occupava personalmente del piccolo nel contesto di un affidamento, che poteva essere trasformato in adozione.

La Cassazione applica l’articolo 44, comma 1, lettera d), della legge 184/83 che, scrivono i giudici, «integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottato (...) come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura».

I giudici precisano anche che, dato che la norma indica come requisito solo la differenza di età minima, di almeno 18 anni, tra adottante e adottato, «l’accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole e alle coppie di fatto (...), nei limiti di età suindicati».

Si tratta di conclusioni in linea anche con la più recente modifica introdotta alla norma sulle adozioni speciali. La legge 173/2015 ha infatti introdotto il criterio della «continuità affettiva» modificando l’articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 184/83 con la previsione della possibilità di procedere ad adozione speciale in caso di «preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento», da valutare però «quando il minore sia orfano di padre e di madre»: circostanza, quest’ultima, che non si presenta nel caso esaminato dalla Cassazione che quindi valorizza il criterio della continuità affettiva ma consente l’adozione speciale in base all’articolo 44, lettera d), che si occupa dei casi in cui non sia possibile l’affidamento preadottivo (il minore non era in stato di abbandono perché già affidato all’infermiera).

L’adozione in casi particolari si conferma quindi uno strumento “plastico”, adattabile al caso concreto per assicurare, al meglio che sia possibile, l’interesse del minore. Tra i precedenti più noti, già nel 2007 il Tribunale per i minorenni di Milano stabilì come vada «valutato in concreto ciò che può comportare maggiore utilità per il minore (utilità intesa come preminente somma di vantaggi di ogni genere e specie e minor numero di inconvenienti) nella prospettiva del pieno sviluppo della personalità del minore stesso e della realizzazione di validi rapporti interpersonali e affettivi, tenuto conto delle particolarissime situazioni esistenziali che caratterizzano le persone coinvolte».

Cassazione, ordinanza 17100 del 26 giugno 2019

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