Civile

Adozioni dei single: ok alla trascrizione della sentenza ottenuta all’estero

La Corte d’appello di Potenza ha dato l’ok alla trascrizione nei registri di stato civile dell’adozione ottenuta all’estero da una coppia omosessuale, dopo che il Comune si era rifiutato. La bussola dev’essere l’interesse del minore

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di Selene Pascasi

Sì all'adozione piena e legittimante di un minore da parte di una single. Questo, l'effetto dell’ok alla trascrizione nei registri di stato civile di una sentenza adottiva ottenuta all'estero da una donna non coniugata. A prevalere, l'interesse del bimbo e il diritto alla continuità affettiva. Lo afferma la Corte d'appello di Potenza con sentenza 224 del 9 aprile 2020 (estensore Spagnuolo).

I fatti
Apre il caso il rifiuto del Comune di trascrivere la sentenza straniera di adozione pronunciata in favore di una signora. Ma l'inciampo non la frena e il caso arriva in appello: non si trattava di adozione internazionale (residenti in Italia che adottano un minore straniero abbandonato) ma di adozione nazionale estera (adottanti italiani residenti all'estero). Non andava applicata, quindi, la legge sulle adozioni 184/83 ma il diritto internazionale privato (legge 218/95). Tesi accolta.

La decisione
Nel caso di adozione nazionale estera come quella concreta, spiega la Corte, la regola è il riconoscimento automatico della sentenza, restando il vaglio del Tribunale per i Minorenni circoscritto alle sole adozioni internazionali. Dovrà accertarsi, invece, il rispetto dell'ordine pubblico internazionale ossia dei principi generali sanciti a tutela dell'individuo dalla convenzione Onu sui diritti del fanciullo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue o dal regolamento Ce 2201/03 che impone la prevalenza dell'interesse del minore.

Posizione rafforzata dai giudici spesso intervenuti a marcare l'importanza della continuità delle relazioni affettive createsi tra i minori e gli adulti anche estranei (Cassazione 14878/17) che se ne siano presi cura (Cassazione 12962/16). E se l'ordine pubblico internazionale è una clausola generale di apertura che adegua l'ordinamento all'evolversi della società (Cassazione, S.U. 12193/19) si potrà riconoscere – come ha fatto la Corte di appello di Potenza – l'efficacia piena dell'adozione, con annessi vincoli di parentela verso i familiari dell'adottante, pronunciata all'estero in favore di una donna non sposata. Una sentenza importante, quindi, ma non apripista.

I precedenti
Con sentenza 14007/18, la Cassazione aveva autorizzato la trascrivibilità della sentenza straniera di adozione legittimante da parte di due donne . La bussola della tutela del minore suggerì a Cassazione 17100/19 di accogliere una domanda di adozione monogenitoriale e consacrare gli effetti, in Italia, di un'adozione estera conforme alla convenzione Aja del 1993 a prescindere dallo status degli adottanti (Tribunale per i Minorenni di Firenze, 8 marzo 2017).

Concorde la Corte di appello di Milano del 5 ottobre 2016 che dichiara efficace l'order of adoption pronunciato a New York per due italiani e quella di Napoli (30 marzo 2016) che formalizza un’adozione coparentale incrociata ordinando la trascrizione dei verdetti francesi di adozione dei figli delle coniugi di ogni madre richiedente. L'attesa delle Sezioni Unite. In un quadro di progressivo scardinamento dei paletti al completo riconoscimento delle adozioni da parte di coppie gay, si attende la parola delle sezioni unite che Cassazione 29071/19 ha sollecitato.

Il quesito? Dire se, assente un vincolo di sangue tra l'adottato e i genitori adottivi dello stesso sesso, possa riconoscersi la sentenza straniera di adozione legittimante e se, in quel caso, il giudice italiano debba esprimersi sulla valutazione dello stato di adottabilità svolta all'estero. Dato incontrovertibile è che, se oggi a far breccia è la Corte di appello di Potenza, che dichiara efficace l’adozione piena ottenuta all'estero da una madre single, il best interest of the child resta l'unica ottica cui parametrarsi nell'assumere le decisioni che lo riguardino, inclusa l’urgenza di garantirgli la serenità in contesti familiari adeguati, omo o etero che siano.

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