Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (ii) mediazione obbligatoria, controversia condominiale e legittimazione del Condominio; (iii) negoziazione assistita, invito alla procedura e condizione di procedibilità; (iv) mediazione obbligatoria, domanda di accertamento dell'usucapione e condizione di procedibilità; (v) mediazione obbligatoria, termine assegnato dal giudice e condizione di procedibilità; (vi) mediazione obbligatoria, contratti bancari e giudizio di revocazione del decreto ingiuntivo.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Roma, Sezione I civile, sentenza 5 aprile 2022 n. 2278
La decisione, riformando la sentenza del giudice di prime cure, riafferma, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACorte di Appello di Venezia, Sezione II civile, sentenza 21 aprile 2022, n. 921
La pronuncia afferma che, qualora al procedimento di mediazione obbligatoria relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, partecipino tutti i condomini, in luogo dell'amministratore, debitamente autorizzato dall'assemblea come disposto dall'articolo 71-quater, comma 3 disp. att. c.c., non può predicarsi l'irregolarità della procedura di mediazione, ravvisando il mancato adempimento della condizione di procedibilità.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Vasto, Sezione civile, sentenza 26 aprile 2022, n. 113
La sentenza rimarca che, in una controversia soggetta a negoziazione assistita, la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi avverata anche laddove la parte onerata abbia inviato, dopo l'iscrizione della causa a ruolo, l'invito alla procedura.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Bari, Sezione II civile, sentenza 27 aprile 2022, n. 1568
La pronuncia, resa in materia di mediazione obbligatoria, nel disattendere l'eccezione di improcedibilità del giudizio, riafferma che solo l'accertamento del possesso "ad usucapionem" con effetti limitati alle parti possa essere demandato all'autonomia negoziale, ma non anche l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza "erga omnes", in quanto verifica rientrante nel novero degli atti riservati al giudice.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Napoli, Sezione II civile, sentenza 28 aprile 2022, n. 4141
La decisione, richiamando quanto di recente espresso dal giudice di legittimità in tema di mediazione delegata, afferma, che anche in tema di mediazione obbligatoria per legge, ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Salerno, Sezione I civile, sentenza 28 aprile 2022, n. 1478
La sentenza afferma che la controversia avente ad oggetto la revocazione di un decreto ingiuntivo emesso in relazione ad un contratto bancario è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze
. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo . 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, riformando integralmente la sentenza impugnata con la quale il tribunale adito, accogliendo l'eccezione della banca – la quale aveva dedotto essere onere dell'opponente quello di attivare la procedura di mediazione obbligatoria, che non era stata esperita – aveva dichiarato improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, la corte distrettuale, in accoglimento della domanda principale formulata dall'appellante, ha, di contro, dichiarato il giudizio improcedibile, con conseguente revoca del predetto decreto ingiuntivo non essendosi la banca opposta attivata ad esperire il procedimento di mediazione pur avendone l'onere; le spese legali del doppio grado di giudizio, tuttavia, sono state dai giudici d'appello integralmente compensate tra le parti, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali coeve all'epoca di introduzione del giudizio e della risolutiva pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta soltanto nelle more del gravame). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 gennaio 2021, n. 159; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Corte di Appello di Roma, Sezione I civile, sentenza 5 aprile 2022, n. 2278 – Presidente Capizzi – Relatore Fanti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio – Legittimazione dell'amministratore alla partecipazione al procedimento – Delibera assembleare – Necessità – Partecipazione di tutti i condomini – Regolarità del procedimento – Condizione di procedibilità – Realizzazione – Fondamento. (Cc, articoli 1130, 113 e 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
La partecipazione dell'amministratore alla procedura di mediazione prevista dal terzo comma dell'articolo 71-quater disp. att. cod. civ. vale a legittimare l'amministratore in quanto previamente autorizzato da una delibera assembleare, non rientrando fra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Si tratta di disposizione normativa, dunque, che si limita a prevedere una legittimazione dell'amministratore se e in quanto autorizzato dall'assemblea dei condomini e, in tal senso, rimarca che i titolari dei diritti sostanziali rimessi in mediazione sono soltanto i condomini. Ne viene che, laddove alla mediazione prendano parte – come nella concreta fattispecie in esame – tutti i condomini, "id est", i mandanti dell'amministratore quali titolari dei diritti sostanziali oggetto di mediazione, non vi è alcun motivo per negare la regolarità della procedura di mediazione, ravvisando il mancato adempimento della condizione di procedibilità (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale, la corte lagunare, nel respingere l'appello, con conferma della sentenza impugnata, ha ritenuto infondato il motivo con cui i condomini appellanti avevano lamentato l'erroneità del rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato regolare avvio della procedura di mediazione disposta dal giudice).
Corte di Appello di Venezia, Sezione II civile, sentenza 21 aprile 2022, n. 921 – Presidente e relatore Santoro

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Parte onerata – Invio dell'invito alla controparte dopo l'iscrizione della causa a ruolo –Avveramento – Idoneità. (Dl n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi avverata qualora la parte onerata abbia inviato alla controparte, anche se dopo l'iscrizione della causa a ruolo, l'invito alla procedura. Infatti, affinché il giudice possa ritenere correttamente formata la condizione di procedibilità basta che i difensori producano in causa la dichiarazione di mancato accordo, certificata dai difensori medesimi, ovvero che l'avvocato che introduce la lite provi l'avveramento della condizione di procedibilità producendo, quindi, un invito contenutisticamente idoneo (Nel caso di specie, il giudice ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita sollevata dalla parte convenuta).
Tribunale di Vasto, Sezione civile, sentenza 26 aprile 2022, n. 113 – Giudice David

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Diritti reali – Sentenza accertativa dell'usucapione trascritta – Negozio di accertamento dell'usucapione – Distinzione in punto di efficacia ed opponibilità – Riflessi in ordine alla verifica della condizione di procedibilità. (Cc, articoli 1159-bis, 2643, 2644, 2651, Dlgs, n. 28/2010, articoli 2 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, se, da un lato, non può revocarsi in dubbio che la domanda, avanzata per far dichiarare l'avvenuta usucapione, in quanto afferente alla materia dei diritti reali, sia sottoposta alla procedura conciliativa, dall'altro lato, tuttavia, occorre interrogarsi circa l'utilità della previsione, in tale ambito, di tale procedura, tenuto conto, in particolare, della "querelle", insorta almeno prima dell'inserimento del comma 12-bis nell'articolo 2643 cod. civ. ad opera del decreto legge 21 giugno del 2013, n. 69, sulla possibilità o meno di addivenire, poi, alla trascrizione dell'accordo raggiunto in sede di mediazione. In via di estrema sintesi, deve affermarsi che, anche dopo la predetta disposizione normativa del 2013, è rimasta ferma la distinzione tra la sentenza accertativa dell'usucapione trascritta ex articolo 2651 cod. civ., che fa nascere un diritto del tutto nuovo in capo all'usucapiente, (travolgendo i diritti di qualsiasi terzo su quel bene, con la conseguenza che essa sarà, quindi, trascritta a favore dell'usucapiente ed a carico di nessun soggetto, perché prescinde da qualsiasi diritto precedente in capo ad altri) opponibile "erga omnes" e l'efficacia del negozio di accertamento dell'usucapione, inidoneo a incidere su posizioni giuridiche prevalenti, non avendo effetto (al pari degli altri atti elencati nell'articolo 2643 cod. civ.) riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, abbiano acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Pertanto, dovendosi, in radice, escludere che il verbale di conciliazione possa avere effetti liberatori sul bene usucapito ovvero la retroattività degli effetti dell'usucapione con conseguente necessità di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere gli effetti tipici della sentenza di accertamento dell'usucapione, si ritiene che il ricorso alla suddetta condizione di procedibilità, in assenza della necessità di superare un contrasto tra le parti, possa condurre solo ad un aggravio processuale (Nel caso di specie, il giudice adito nell'ambito di procedimento di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale promosso ex articolo 1159-bis cod. civ., ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla terza chiamata in quanto non preceduta dal tentativo di mediazione obbligatorio, ribadendo che anche, in forza del disposto di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 28 del 2010, il quale limita l'accesso alla mediazione, per la conciliazione, alle controversie vertenti su diritti disponibili, possa inferirsi che solo l'accertamento del possesso "ad usucapionem" con effetti limitati alle parti possa essere demandato all'autonomia negoziale, ma non anche l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza "erga omnes", in quanto verifica rientrante nel novero degli atti riservati al giudice).
Tribunale di Bari, Sezione II civile, sentenza 27 aprile 2022, n. 1568 – Giudice Francioso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Presentazione della domanda di mediazione – Termine assegnato dal giudice – Carattere ordinatorio – Conseguenze – Mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge – Improcedibilità della domanda giudiziale – Possibilità. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 6)
In tema di mediazione obbligatoria, la parte onerata può avanzare la domanda di mediazione oltre il termine ordinatorio assegnato dal giudice per esperire la procedura, senza – per ciò solo – incorrere nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale. Tuttavia, ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell'articolo 6 Dlgs 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha dichiarato l'improcedibilità della domanda introdotta con il ricorso monitorio e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'incontestato ritardo con cui parte opposta aveva presentato la domanda di mediazione aveva avuto una ripercussione negativa, sia sui tempi di definizione della procedura, la quale non si è potuta concludere entro i tre mesi dalla scadenza del termine assegnato dal giudice, sia sui tempi di definizione del processo, posto che all'udienza di rinvio, parte opposta medesima aveva avanzato istanza di rinvio del processo per consentire l'esperimento della procedura di mediazione tardivamente intrapresa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Napoli, Sezione II civile, sentenza 28 aprile 2022, n. 4141 – Giudice Francioso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversia – Contratti bancari – Decreto ingiuntivo emesso in relazione ad un contratto bancario – Impugnazioni straordinarie – Giudizio di revocazione – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 647 e 656; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
La controversia avente ad oggetto la revocazione di un decreto ingiuntivo emesso in relazione ad un contratto bancario è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, in quanto la norma prevede l'obbligo di introdurre il predetto procedimento, che rappresenta una condizione di procedibilità, sulla base della materia del giudizio e non del tipo di domanda proposta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso al fine di ottenere la revocazione straordinaria ex articolo 656 cod. proc. civ. di un decreto ingiuntivo emesso in relazione ad un contratto bancario di apertura di credito, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale non avendo parte attrice esperito il procedimento di mediazione obbligatoria nel termine di quindici giorni pur assegnatole con ordinanza).
Tribunale di Salerno, Sezione I civile, sentenza 28 aprile 2022, n. 1478 – Giudice Ferrara

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