Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

immagine non disponibile

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di Adr, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione demandata, deposito istanza e natura del termine assegnato dal giudice; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (iii) accertamento usucapione tra accordo in mediazione e sentenza del giudice; (iv) mediazione obbligatoria, controversie condominiali e partecipazione dell’amministratore; (v) mediazione obbligatoria e controversia giuslavoristica con profili assicurativi; (vi) mediazione facoltativa e inottemperanza all’invito del giudice ad esperire il tentativo conciliativo; (vii) mediazione obbligatoria ed omessa partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo.

_____

A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Parma, Sezione civile, sentenza 23 giugno 2021, n. 951
La sentenza condivide l’indirizzo giurisprudenziale incline a ritenere perentorio il
termine assegnato dal giudice per instaurare il procedimento conciliativo, cosicché l’inosservanza dello stesso determina l’improcedibilità del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 26 luglio 2021, n. 10620
La pronuncia si uniforma al principio enunciato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio secondo cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, sicché, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Roma, Sezione VIII civile, sentenza 18 agosto 2021, n. 5708
La decisione, resa in tema di accertamento dell’acquisto di un immobile per usucapione, specifica che
mentre l’accordo raggiunto tra le parti in sede di mediazione può spiegare effetti soltanto tra usucapente ed usucapito, la sentenza opera “erga omnes”.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Pisa, Sezione civile, sentenza 1° ottobre 2021, n. 1257
La pronuncia, resa in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di oneri condominiali, afferma che deve ritenersi infondata, in quanto tardiva, l’eccezione di improcedibilità del giudizio per mancanza, in capo all’amministratore, della specifica delibera di autorizzazione assembleare a partecipare al procedimento, formulata dal condomino opponente solo in sede di comparsa conclusionale, essendo il suo scrutinio temporalmente circoscritto all’udienza di verifica, ovvero alla prima udienza utile dopo l’espletamento del procedimento di mediazione quale limite atto a scongiurare comportamenti dilatori delle parti.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, sentenza 13 ottobre 2021, n. 2298
La sentenza afferma che, quale controversia di lavoro latamente intesa , non è soggetta a mediazione obbligatoria la controversia avente ad oggetto la pretesa creditoria azionata in via monitoria da un medico del pronto soccorso che, sottoposto ad un procedimento penale per fatti connessi all’espletamento del servizio e nominato un proprio legale di fiducia, abbia poi chiesto al datore di lavoro il rimborso delle spese legali anticipate in conseguenza del suo proscioglimento giudiziario così come espressamente previsto dalla contrattazione collettiva di settore.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 20 ottobre 2021, n. 2655
La decisione precisa che la mera facoltatività dell’instaurazione del procedimento di mediazione così come “suggerita” dal giudice, esclude, in caso di inottemperanza della parte gravata, l’applicazione di qualsiasi sanzione di carattere processuale, prevista, invece, in caso di mediazione demandata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Oristano, Sezione III civile, sentenza 21 ottobre 2021, n. 525
Irrogando la sanzione pecuniaria ai danni di un’amministrazione comunale, la pronuncia riafferma che, ai sensi dell’articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria della parte convenuta e costituitasi in giudizio determina la condanna, a suo carico, al pagamento, in favore dell’Erario, di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio medesimo.

A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Mediazione demandata - Presentazione domanda di mediazione - Termine di quindici giorni assegnato dal giudice - Carattere perentorio - Configurabilità - Fondamento (Cpc, articoli 152, 153 e 154; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione demandata dal giudice ex articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, il mancato rispetto del termine assegnato dal giudice per instaurare il procedimento conciliativo determina la sanzione d’improcedibilità del giudizio. Infatti, benché la citata norma non attribuisca espressamente natura perentoria al termine in oggetto, tale natura va desunta implicitamente, considerata la severità della sanzione espressamente prevista in ipotesi di mancato esperimento della mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un’azione di ripetizione dell’indebito proposta dagli attori nei confronti di un istituto di credito, il giudice adito, rilevato, su eccezione sollevata dalla banca convenuta, che il procedimento di mediazione era stato instaurato tardivamente e che non risultava essere stata formulata alcuna istanza di proroga del termine prima della sua scadenza, ha concluso per la declaratoria d’improcedibilità del giudizio, con conseguente condanna di parte attrice alla refusione delle spese, tanto di consulenza tecnica d’ufficio quanto di lite, in favore della controparte).

Tribunale di Parma, Sezione civile, sentenza 23 giugno 2021, n. 951 - Giudice Ioffredi

_____

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Procedimento monitorio - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di promuovere la procedura conciliativa - Grava su parte opposta - Inosservanza - Conseguenze e fondamento. (Cpc, articoli 633, 645, 647, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che il processo non verte attorno alla legittimità o liceità della ingiunzione. L’”attore sostanziale” e, dunque, chi agisce in giudizio, nei sensi di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010) è il creditore e non già il debitore che proponga opposizione. A carico dello stesso, un onere è configurabile solo in caso di domande in riconvenzione o verso terzi, ma non certo per il solo fatto di avere (dovuto) proporre l’opposizione. L’atto di opposizione, infatti, non costituisce un’iniziativa giudiziale autonoma, ma la reazione difensiva all’impulso procedimentale altrui. Da ciò consegue che, in ossequio alla “ratio” sottesa all’articolo 5, comma 1-bis, del citato Dlgs n. 28 del 2010, la parte tenuta ad attivarsi, mediante l’avvio del procedimento di mediazione, al fine di evitare la declaratoria di improcedibilità, è quella opposta, vale a dire l’originario ricorrente in sede monitoria, stante la sua posizione di creditore effettivo, e dunque, in ultima analisi, di attore sostanziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto il pagamento di somme reclamate a titolo di saldo di oneri condominiali e riscaldamento relativamente ad un immobile di proprietà della società opposta, il giudice adito, respinta l’istanza ex articolo 648 del codice di procedura civile ed assegnato alle parti il termine di quindici giorni per instaurare il procedimento obbligatorio di mediazione, ha accolto l’eccezione d’improcedibilità del giudizio sollevata dall’opponente per omesso esperimento dell’incombente processuale gravante sulla controparte, e, di conseguenza, dichiarato l’improcedibilità della domanda monitoria, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l’opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell’opponente).
(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 26 luglio 2021, n. 10620 - Giudice Nardone

____

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Diritti reali - Domanda di usucapione - Accertamento giudiziale - Accordo in sede di mediazione - Distinzione - Conseguenze in punto di efficacia ed opponibilità. (Cc, articoli 1158 e 2643; D.lgs. n. 28/2010, articolo 11)
In tema di mediazione obbligatoria, diversa è la natura che connota gli accordi di mediazione, di cui all’articolo 11, comma 3, del Dlgs n. 28 del 2010, rispetto alla sentenza di accertamento dell’usucapione. Quest’ultima emessa all’esito di una procedura controllata dal giudice, con efficacia di giudicato, è la sola via che può essere percorsa dalle parti che vogliano far emergere (mediante la prescritta pubblicità-notizia) la situazione nata dall’usucapione e renderla opponibile ai terzi quale acquisto a titolo originario; mentre l’accordo di mediazione può spiegare effetti soltanto tra usucapente e usucapito, la sentenza opera “erga omnes”. Il controllo in ordine alla ricorrenza dei presupposti di legge per il perfezionamento dell’usucapione, nel contraddittorio fra le parti, può essere demandato solo all’Autorità giudiziaria, non potendosi attribuire ad un accordo intercorso tra privati, avente natura negoziale, la medesima valenza di una sentenza emessa con efficacia di cosa giudicata all’esito di un procedimento volto a riconoscere ad un soggetto un diritto, che possa valere non solo nei riguardi del contraddittore individuato dall’attore, ma nei riguardi di chiunque possa vantare pretese sul bene che ne forma oggetto secondo quanto apprezzato dal giudice.

Corte di Appello di Roma, Sezione VIII civile, sentenza 18 agosto 2021, n. 5708 - Presidente Pannullo - Relatore Russo

____

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Controversie in materia di condominio - Disciplina applicabile - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Procedura di mediazione esperita con esito negativo - Eccezione di improcedibilità del condomino opponente - Per difetto di autorizzazione assembleare in capo all’amministratore in sede di mediazione - Formulazione solo in sede di comparsa conclusionale - Tardività - Sussistenza Fondamento. (Disp. att. c.c., articolo 71-quater; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
La procedura di mediazione prevista dal Dlgs n. 28 del 2010 costituisce adempimento obbligatorio nelle controversie in materia di condominio (articolo 5) e quindi una condizione di procedibilità per l’esercizio successivo dell’azione in via giudiziaria. L’articolo 71-quater delle disposizione di attuazione del codice civile, inserito dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Riforma del condominio), elenca le materie per le quali in materia di condominio è prevista la mediazione obbligatoria, stabilendo al terzo comma, in ordine alla legittimazione dell’amministratore, che a questi è consentito partecipare al tentativo di mediazione, “…previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136 c.c., comma 2…”. Laddove la procedura di mediazione non si stata previamente esperita, il giudice alla prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del citato D.lgs. n. 28/2010, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Così delineati i tratti essenziali della disciplina, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di oneri condominiali, deve essere disattesa, in quanto tardiva, l’eccezione di improcedibilità del giudizio per mancanza, in capo all’amministratore, della specifica delibera di autorizzazione assembleare a partecipare al procedimento, formulata dal condomino opponente solo in sede di comparsa conclusionale. Infatti, in tale ipotesi, il limite temporale è costituito dalla udienza di verifica, ovvero dalla prima udienza utile dopo l’espletamento infruttuoso del procedimento di mediazione, quale “strumento” utile al fine di scongiurare comportamenti dilatori delle parti.

Tribunale di Pisa, Sezione civile, sentenza 1° ottobre 2021, n. 1257 - Giudice Spina

___

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito applicativo - Contratti assicurativi - Limiti - Controversie di lavoro - Determinazione - Criteri - Fattispecie in tema di rimborso di spese legali previsto da Ccnl “dirigenza medica” e richiesto da medico ad Asl assistita da copertura assicurativa. (Cpc, articolo 409; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie di lavoro rientrano non solo quelle relative alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere si colleghi direttamente a tale rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la “causa petendi” di tale pretesa, si presenti quale antecedente e presupposto necessario non meramente occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale. Ne consegue che, rientrando nell’alveo applicativo dell’articolo 409 del codice di procedura civile, non è soggetta a mediazione obbligatoria la controversia avente ad oggetto la pretesa creditoria azionata in via monitoria da un medico del pronto soccorso che, sottoposto ad un procedimento penale per fatti connessi all’espletamento del servizio e nominato un proprio legale di fiducia, abbia poi chiesto al datore di lavoro il rimborso delle spese legali anticipate in conseguenza del suo proscioglimento giudiziario così come espressamente previsto dalla contrattazione collettiva di settore (Nel caso di specie, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha disatteso l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs. n. 28 del 2010 sollevata dalla compagnia assicurativa chiamata in garanzia dalla ingiunta Asl in forza di polizza “Tutela legale” sottoscritta con quest’ultima).

Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, sentenza 13 ottobre 2021, n. 2298 - Giudice De Palma

____

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione facoltativa - Mero invito del giudice a coltivare il procedimento in modo del tutto facoltativo - Inottemperanza - Improcedibilità del giudizio - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. D.lgs. n. 28/2010, articoli 2 e 5)
In tema di mediazione, la mera facoltatività dell’instaurazione del procedimento così come “suggerita” dal giudice, esclude, in caso di inottemperanza della parte gravata, l’applicazione di qualsiasi sanzione di carattere processuale, prevista invece in caso di mediazione demandata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha disatteso l’eccezione sollevata da parte opposta di improcedibilità dell’opposizione per non aver parte opponente attivato il procedimento di mediazione disposta dal giudice medesimo e da esperirsi durante il tempo intercorrente tra l’udienza di rinvio per la precisazione delle conclusioni e l’udienza in cui le parti hanno precisato le conclusioni: infatti, da un lato, non si trattava di mediazione obbligatoria, ma solo di un invito a coltivare il procedimento in modo del tutto facoltativo; e dall’altro, in ogni caso, l’impulso di attivare il procedimento di mediazione sarebbe stato comunque a carico di parte opposta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).

Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 20 ottobre 2021, n. 2655 - Giudice Maione Mannamo

___

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Partecipazione al procedimento - Omessa partecipazione della parte costituita in giudizio senza giustificato motivo - Art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010 -Sanzione pecuniaria - Applicabilità - Fattispecie relativa a controversia in materia di diritti reali. (Cc, articoli 1158; Dlgs n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento della parte convenuta e costituitasi poi in giudizio determina la condanna, a suo carico, al pagamento, in favore dell’Erario, di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio medesimo (Nel caso di specie, in cui l’attore aveva convenuto in giudizio un’amministrazione comunale per sentir dichiarare a suo favore l’acquisto della proprietà, per intervenuta usucapione, di una serie di terreni agricoli in quanto posseduti “uti dominus”, per oltre venti anni, il giudice adito, nell’accogliere la domanda attorea, ha condannato l’ente locale alla predetta sanzione pecuniaria per aver omesso di presenziare, senza giustificato motivo, al procedimento ritualmente incardinato “ante causam” dall’attore, procedimento che, nella circostanza, avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in sede stragiudiziale in tempi più brevi e con minor aggravio di spese).

Tribunale di Oristano, Sezione III civile, sentenza 21 ottobre 2021, n. 525 - Giudice Angioi

 

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©