Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione delegata e giudizio di appello; (ii) formulazione proposta conciliativa e ruolo del giudice e delle parti; (iii) mediazione obbligatoria e termine di improcedibilità della domanda; (iv) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo ed obbligazione fideiussoria; (v) mediazione obbligatoria, rapporti con il giudizio di merito e riflessi sul regime delle spese di lite; (vi) mediazione obbligatoria, integrità contraddittorio e partecipazione necessaria della parte; (vii) negoziazione assistita, condotta inerte di parte aderente e condizione di procedibilità della domanda.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE DELEGATA – Corte di Appello di Napoli, sezione VII civile, sentenza 14 luglio 2022 n. 3316
La decisione registra che, in grado di appello, il procedimento di mediazione è soltanto facoltativo, potendo il giudice disporne l'espletamento, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, "…valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti…".

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – Corte di Appello di Napoli, sezione VII civile, sentenza 14 luglio 2022 n. 3316
La pronuncia afferma che non è censurabile la mancata formulazione della proposta transattiva o conciliativa da parte del giudice ex art. 185-bis c.p.c., essendo la stessa riservata dal codice di rito ad una valutazione di opportunità interamente rimessa a quest'ultimo sulla scorta di una serie di criteri ivi indicati.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, sezione XVII civile, sentenza 15 luglio 2022 n. 11342
La sentenza rimarca la tardività dell'eccezione d'improcedibilità della domanda giudiziale di controversia soggetta a mediazione obbligatoria formulata dopo la celebrazione della prima udienza del giudizio di primo grado.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Cosenza, sezione II civile, sentenza 12 agosto 2022 n. 1510
La decisione riafferma che la controversia avente ad oggetto un'obbligazione fideiussoria, ancorché accessoria ad una obbligazione nascente da un rapporto bancario, non è soggetta a mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Messina, sezione II civile, sentenza 29 agosto 2022 n. 562
La pronuncia rimarca che solo il rifiuto della parte vincitrice di accettare la proposta di conciliazione, poi conforme al contenuto del "dictum" giudiziale, incide sulla regolamentazione delle spese di lite.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Bari, sezione I civile, sentenza 15 settembre 2022 n. 3340
La sentenza afferma che, al fine di soddisfare la condizione di procedibilità della domanda, nel procedimento di mediazione obbligatoria devono essere invitati a partecipare solo i soggetti che, in relazione all'eventuale giudizio contenzioso, rivestono la qualità di litisconsorti necessari.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Milano, sezione I civile, sentenza 21 settembre 2022 n. 7273
La sentenza afferma che in una controversia soggetta a alla procedura di negoziazione assistita, la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi avverata ove parte convenuta, pur aderendo all'invito di controparte, sia rimasta a tal punto inerte da frustrare l'esigenza dell'attore di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento della violazione di proprio diritto.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Giudizio di appello – Esperimento del procedimento di mediazione – Potere discrezionale del giudice – Sussistenza – Criteri di valutazione. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In grado di appello, il procedimento di mediazione è soltanto facoltativo, potendo il giudice disporne l'espletamento, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, "…valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti…" (Nel caso di specie, relativo ad una controversia non soggetta a mediazione obbligatoria, in quanto avente ad oggetto la domanda di restituzione di somme pagate da un'amministrazione comunale ad un avvocato in esecuzione di una sentenza di primo grado successivamente riformata in appello, la corte territoriale ha disatteso la richiesta formulata da quest'ultimo nelle note scritte volta a disporre "…l'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria…" in quanto, nella circostanza, la causa si presentava di pronta soluzione e l'avvio del procedimento conciliativo avrebbe soltanto determinato un inutile prolungamento dei tempi di definizione del giudizio, anche alla luce della condotta di ferma resistenza assunta dall'amministrazione appellata, che aveva persino chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni per temerarietà della lite ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ.).
Corte di Appello di Napoli, sezione VII civile, sentenza 14 luglio 2022 n. 3316 – Presidente D'Ambrosio; Relatore Chieca

Procedimento civile – Trattazione della causa – Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione formulata dal giudice – Valutazione discrezionale del giudice – Sussistenza – Criteri – Formulazione proposta – Accettazione delle parti – Necessità – Esclusione – Conseguenze. (Cpc, articoli 91 e 185-bis)
La formulazione di un'eventuale proposta transattiva o conciliativa è rimessa dall'art. 185-bis cod. proc. civ. ad una valutazione di opportunità ("ove possibile") del giudice, da effettuarsi, entro una determinata fase processuale ("alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione"), alla stregua di una serie di criteri ivi indicati ("avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto"). Le parti, pur a fronte della formulazione di tale proposta, non sono comunque tenute ad accettarla, potendo del loro contegno oppositivo (sempre se non sorretto da valida motivazione) tuttalpiù tenersi conto in sede di regolamentazione delle spese processuali, alla luce di quanto disposto dall'art. 91, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui, "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa", il giudice "condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92" (Nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui parte appellante aveva censurato la sentenza impugnata per non aver il giudice di prime cure, benché sollecitato in tal senso, mai preso in considerazione la possibilità di formulare alle parti una proposta di conciliazione ex art. 185-bis cod. proc. civ., trattandosi di censura priva di pregio in quanto relativa al mancato esercizio di un potere discrezionale riservato dalla legge al giudice di merito).
Corte di Appello di Napoli, sezione VII civile, sentenza 14 luglio 2022 n. 3316 – Presidente D'Ambrosio; Relatore Chieca

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Eccezione di parte o rilievo officioso – Termine – Prima udienza del giudizio di primo grado – Osservanza – Necessità – Eccezione formulata solo dopo la prima udienza – Tardività – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 153, 645 e 648; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, sicché la stessa è da ritenere irrimediabilmente tardiva se formulata successivamente a quest'ultima (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale in quanto sollevata dall'opponente solo con atto depositato fuori udienza successivamente allo svolgimento della prima udienza ed al deposito dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto, udienza durante la quale non era stata rilevata dal giudice né segnalata a quest'ultimo dalle parti).
Tribunale di Roma, sezione XVII civile, sentenza 15 luglio 2022 n. 11342 – Giudice Carlomagno

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Materie – Contratti bancari – Contratto di fideiussione – Controversia involgente un'obbligazione fideiussoria accessoria ad obbligazione nascente da un rapporto bancario – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Esclusione – Fondamento. (Cc, articoli 1203 e 1936; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la controversia avente ad oggetto un'obbligazione fideiussoria, ancorché accessoria ad una obbligazione nascente da un rapporto bancario, non è soggetta al procedimento conciliativo, vertendo la stessa su un rapporto di garanzia e, quindi, su materia non riconducibile nell'alveo della obbligatorietà della disciplina dettata dall'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, non potendo la fideiussione farsi rientrare tra i contratti bancari in senso stretto previsti dal sopra richiamato art. 5, comma 1-bis, costituendo, al contrario, contratto di garanzia disciplinato dal codice civile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di somme dovute a seguito di una apertura di credito in c/c ed in cui in cui la società opposta si era surrogata nei diritti dell'istituto di credito nei confronti del debitore principale e dei fideiussori, tra cui figurava l'odierno opponente, il giudice adito ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione reiterata da quest'ultimo nella comparsa conclusionale dopo che lo stesso non era disposto in via giudiziale, pur a fronte di richiesta, in sede di prima udienza).
• Tribunale di Cosenza, sezione II civile, sentenza 12 agosto 2022 n. 1510 – Giudice Grossi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Spese processuali – Parte vincitrice – Rifiuto di accettazione della proposta di conciliazione poi conforme al contenuto della pronuncia – Riflessi sul regime delle spese di lite. (Cpc, articolo 91; Dlgs 28/2010, articolo 13)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 28/2010, il giudice tiene conto del comportamento della parte che ha rifiutato la proposta al fine di ripartire le spese processuali solo nel caso in cui "…il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta…" (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni di locazione, il giudice d'appello ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui parte appellante, soccombente in primo grado, aveva chiesto la condanna di controparte alle spese di lite, addebitandole all'insuccesso dell'incontro di mediazione: infatti, nella circostanza, l'importo a cui l'appellante era stata condannata con il provvedimento monitorio opposto era stato integralmente confermato in sede di opposizione né vi era alcuna corrispondenza con la proposta di mediazione).
Corte di Appello di Messina, sezione II civile, sentenza 29 agosto 2022 n. 562 – Presidente e relatore Neri

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Rapporti con il giudizio di merito – Parti del procedimento – Partecipazione obbligatoria – Qualità di litisconsorti necessari o facoltativi – Accertamento – Rilevanza – Fattispecie relativa ad azione di riduzione di disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima. (Cc, articolo 554; Cpc, articoli 102 e 103; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, tutte le parti necessarie dell'eventuale giudizio contenzioso devono essere ritualmente notiziate dell'avvio del procedimento di mediazione al fine di consentire alle stesse di prendervi parte. Viceversa, ben può prescindersi dalla partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria di tutti quei soggetti che, sempre in relazione all'eventuale giudizio contenzioso, rivestirebbero la qualità di meri litisconsorti facoltativi (Nel caso di specie, rilevata l'inidoneità dell'azione di riduzione per lesione della quota legittima a dar luogo a litisconsorzio necessario, sia dal lato attivo che passivo, il giudice adito ha di conseguenza disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale sollevata dal convenuto, padre dell'attore, per avere quest'ultimo, nel promuovere "ante causam" il procedimento di mediazione, poi conclusosi con esito negativo, omesso di invitare a partecipare, benché interessata, anche altra parte, ovvero l'odierna convenuta in giudizio, sorella dell'attore e rimasta contumace).
Tribunale di Bari, sezione I civile, sentenza 15 settembre 2022 n. 3340 – Presidente de Simone; Relatore Carra

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Durata – Istanza di invito alla negoziazione assistita – Adesione di parte convenuta – Successiva silente e prolungata condotta inerte – Elemento temporale della procedura – Rilevanza – Conseguenze – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Realizzazione – Fondamento. (Dl 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, pur in assenza di precisazione legislativa in ordine a come si debba considerare il comportamento silente del convenuto che abbia comunque dichiarato di aderire tempestivamente alla procedura, l'elemento temporale entro il quale la procedura medesima deve considerarsi esperita non può essere tale da frustrare l'esigenza di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'accertamento della violazione di un diritto. Ciò in quanto, anche in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, il diritto alla tutela giurisdizionale, quale diritto fondamentale, può sì essere compresso o limitato, ma a condizione che tali limitazioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi che non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni derivanti da responsabilità professionale, il giudice adito, nel respingere l'eccezione d'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita sollevata dai convenuti, i quali, nella circostanza, pur aderendo all'invito formulato da controparte, avevano poi "temporeggiato" a lungo prospettando una modalità per esperire la procedura non consona alle prescrizioni di legge, ha ritenuto che l'ingresso in giudizio di un'ulteriore fase di attesa, a fronte del silenzio prolungato dei convenuti medesimi ed in assenza di una proposta conciliativa, avrebbe costituito imposizione sproporzionata ed eccessiva, tale comunque da frustrare il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale da parte dell'attore danneggiato).
Tribunale di Milano, sezione I civile, sentenza 21 settembre 2022 n. 7273 – Giudice Boroni

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