Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

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di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, contratti bancari e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (ii) controversie agrarie, tentativo obbligatorio di conciliazione e rappresentanza della parte; (iii) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e leasing immobiliare; (iv) arbitrato irrituale, impugnazione e vizi motivazionali; (v) arbitrato irrituale, impugnazione ed errori di diritto; (vi) mediazione obbligatoria, mancata adesione all'invito e condizione di procedibilità; (v) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e domanda depositata dall'opponente presso organismo territorialmente incompetente.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA –
Corte di Appello di Perugia, sezione civile, sentenza 19 aprile 2023 n. 297
Accogliendo l'appello, la sentenza rimarca che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, l'onere di promuovere la mediazione, a pena d'improcedibilità della domanda con revoca del decreto ingiuntivo, grava sul creditore opposto.

CONCILIAZIONE/CONTROVERSIE AGRARIE Corte di Appello di Catanzaro, sezione civile agraria, sentenza 8 maggio 2023 n. 543
La decisione afferma che, ai fini del valido esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge in presenza di una controversia insorta in materia agraria, la parte, anziché partecipare personalmente, può anche incaricare il proprio difensore in qualità di rappresentante ancorché sprovvisto di documentata procura.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, sezione VIII civile, sentenza 10 maggio 2023 n. 7382
La pronuncia rinsalda il principio, avvallato anche dal giudice di legittimità, secondo cui la controversia insorta in tema di leasing immobiliare, non rientrando nella materia dei "contratti bancari e finanziari", non è soggetta, a pena di improcedibilità del giudizio, al procedimento di mediazione obbligatoria.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Piacenza, sezione civile, sentenza 24 maggio 2023 n. 309
La sentenza sanziona come inammissibile, in sede di giudizio di annullamento del lodo per arbitrato irrituale, l'impugnazione prospettata dall'attore adducendo un vizio di motivazione dello stesso.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Piacenza, sezione civile, sentenza 24 maggio 2023 n. 309
La sentenza riafferma che il lodo irrituale non è impugnabile per "error in iudicando", né per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Firenze, sezione II civile, sentenza 31 maggio 2023 n. 1173
La decisione afferma che la sanzione dell'improcedibilità della domanda giudiziale consegue alla mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, e non anche al fatto che l'accordo non sia raggiunto per la mancata adesione della controparte, potendo tale circostanza essere eventualmente valorizzata solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Sondrio, sezione civile, sentenza 1° giugno 2023 n. 167
La pronuncia afferma che in tema di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità della domanda monitoria, qualora, avviato il procedimento di mediazione ad impulso di parte opponente presso un organismo territorialmente incompetente, lo stesso si concluda con esito negativo per mancata partecipazione all'unico incontro di parte opposta.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Contratti bancari – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto. (Cpc, articoli 633 e 645; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria in quanto relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, l'onere di promuovere la mediazione grava sul creditore opposto e, in mancanza di attivazione della relativa procedura, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda e revocato il provvedimento monitorio (Nel caso di specie, la corte territoriale ha accolto l'appello proposto avverso la sentenza di prime cure che, nel dichiarare improcedibile la domanda di opposizione per mancato esperimento della mediazione nel termine concesso e comunque nel termine massimo trimestrale, aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, odierni appellanti, al pagamento delle spese di lite; nella circostanza, infatti, avendo il giudice di prime concesso termine ad entrambe le parti per l'espletamento della mediazione obbligatoria, l'opposta creditrice, odierna appellata, pur non essendo affatto esonerata dall'obbligo di proporre domanda di mediazione, era tuttavia rimasta completamente inerte, facendo affidamento su di un orientamento giurisprudenziale che, tutt'altro che pacifico, era invece vivacemente contrastato sia dalla dottrina che dalla stessa giurisprudenza fino all'intervento risolutivo con cui le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente composto il contrasto) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 maggio 2021, n. 12950; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 gennaio 2021, n. 159; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Corte di Appello di Perugia, sezione civile, sentenza 19 aprile 2023 n. 297 – Presidente e relatore Salcerini

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie agrarie – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Assolvimento – Partecipazione personale della parte istante – Necessità – Esclusione – Partecipazione a mezzo del difensore – Ammissibilità – Conferimento procura scritta – Necessità – Esclusione. (Cc, articoli 1392 e 1393; Legge 203/1982, articolo 46; Dlgs 150/2011, articolo 11)
In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione al quale l'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria può ritenersi validamente esperito anche se all'incontro di conciliazione sia risultata presente, anziché la parte personalmente, un suo legale in qualità di rappresentante ancorché sprovvisto di documentata procura. Infatti, vertendosi in tema di tentativo di conciliazione amministrativa e non giudiziale, non sono qui applicabili le norme dettate per quest'ultimo tipo di conciliazione (articolo 420 cod. proc. civ.) e lo stesso citato articolo 46 della predetta legge n. 203/1982 non richiede per tale tentativo di conciliazione una procura scritta rilasciata dalla parte rappresentata (Nel caso di specie, la corte territoriale, nel rigettare il gravame, ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione con cui l'appellante aveva reiterato l'eccezione preliminare di improponibilità/improcedibilità del ricorso introduttivo, già rigettata dal giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto non potesse testualmente "…desumersi dal quadro normativo vigente che la partecipazione personale delle parti alla procedura di conciliazione – alla quale nella specie ha presenziato il difensore, munito di procura – sia prevista a pena di validità dell'incombente…") (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° marzo 1993, n. 2490; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 giugno 1995, n. 6292).
Corte di Appello di Catanzaro, sezione civile agraria, sentenza 8 maggio 2023 n. 543 – Presidente Ruberto; Relatore Scalera

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie in materia di contratti bancari e finanziari – Controversia insorta in materia di contratto di leasing immobiliare – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Legge 124/2017, articolo 1; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (D.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Nel caso di specie, nell'accogliere, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, la domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare per inadempimento della società utilizzatrice convenuta, con condanna al rilascio dell'immobile oggetto del predetto contratto, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità delle domande attoree sollevata da quest'ultima per omesso previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria a norma del citato articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200).
Tribunale di Roma, sezione VIII civile, sentenza 10 maggio 2023 n. 7382 – Giudice Argan

Procedimento civile – Arbitrato – Irrituale – Impugnazione del lodo – Motivi – Carattere tassativo – Vizio di motivazione – Inammissibilità – Fondamento. (Cpc, articolo 808-ter)
In tema di arbitrato irrituale, definibile quale mandato congiunto a comporre la controversia venutasi a configurare, mediante un negozio compositivo, da porre in essere nel termine stabilito dalle parti, pena l'estinzione del mandato per sua scadenza ex articolo 1722, n. 1, cod. civ., l'articolo 808-ter cod. proc. civ. stabilisce in maniera tassativa le ipotesi di annullamento del lodo arbitrale irrituale e tra queste non annovera il vizio di motivazione; ciò per l'ovvia ragione che trattasi di un negozio compositivo e non già di un provvedimento, quale è il lodo rituale, i cui effetti sono invece equiparati alla sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria ex articolo 824-bis cod. proc. civ. (Nel caso di specie, nel ritenere inammissibile l'impugnazione prospettata dalla società attrice sotto tale profilo, il giudice adito ha rigettato tutte le domande di annullamento proposte da quest'ultima, dichiarando la validità dei lodi oggetto di giudizio).
Tribunale di Piacenza, sezione civile, sentenza 24 maggio 2023 n. 309 – Giudice Iaquinti

Procedimento civile – Arbitrato – Irrituale – Impugnazione del lodo – Motivi – Errori di diritto – Ammissibilità – Condizioni e limiti – Fondamento. (Cpc, articolo 808-ter)
Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile anche per errore di diritto, ma solo a condizione che si tratti di errore percettivo, consistente nell'errata rappresentazione della realtà giuridica e cioè nella presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di una norma giuridica, mentre resta preclusa dalla natura negoziale del lodo irrituale ogni rilevanza di eventuali errori compiuti dagli arbitri nella valutazione o interpretazione del diritto ivi comprese le valutazioni sulla esistenza, vigenza o efficacia della norma di diritto. In particolare, non assume rilievo la deviazione inerente alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati dagli arbitri esattamente percepiti e cioè il c.d. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli stessi in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia. In altri termini, il lodo irrituale non è pertanto impugnabile per "error in iudicando", né per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante (Nel caso di specie, il giudice adito, ritenuto che le censure mosse dalla società attrice attenessero ad ipotesi di errori "in iudicando", in quanto tali non deducibili con l'impugnazione, ha rigettato tutte le domande di annullamento proposte da quest'ultima, dichiarando la validità dei lodi oggetto di giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 ottobre 2006, n. 22374; Cassazione, sezione civile I, sentenza 15 settembre 2004, n. 18577; Cassazione, sezione civile L, sentenza 17 agosto 2004, n. 16049; Cassazione, sezione civile I, sentenza 15 luglio 2004, n. 13114).
Tribunale di Piacenza, sezione civile, sentenza 24 maggio 2023 n. 309 – Giudice Iaquinti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Mancata adesione della parte al procedimento di mediazione avviato da controparte – Improcedibilità della domanda – Configurabilità – Esclusione. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, la sanzione dell'improcedibilità della domanda consegue alla mancata introduzione del procedimento di mediazione, e non anche al fatto che l'accordo non sia raggiunto per la mancata adesione della controparte, potendo tale circostanza essere eventualmente valorizzata solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Nel caso di specie, nel ritenere incensurabile la sentenza impugnata che, rigettando l'opposizione, aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto, la corte territoriale ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione con cui l'appellante aveva dedotto la nullità della pronuncia per avere giudice di prime cure omesso qualsiasi considerazione o decisione in ordine alla domanda di improcedibilità del decreto ingiuntivo per mancata partecipazione della banca convenuta opposta a due tentativi di mediazione delegati: nella circostanza, infatti, oltre alla tardività dell'eccezione di improcedibilità in quanto non ritualmente sollevata in primo grado alla prima difesa utile, il procedimento era stato comunque formalmente introdotto dall'appellante, ma si era concluso con esito negativo in quanto controparte non aveva inteso aderire all'invito partecipando alla riunione).
Corte di Appello di Firenze, sezione II civile, sentenza 31 maggio 2023 n. 1173 – Presidente Monti; Relatore Nicoletti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Procedimento di mediazione avviato a impulso di parte opponente presso un organismo territorialmente incompetente – Definizione con esito negativo del tentativo per mancata partecipazione di parte opposta – Avveramento condizione di procedibilità – Sussistenza – Fondamento. (Dlgs 28/2010, articoli 4, 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve ritenersi avverata la condizione di procedibilità della domanda monitoria, qualora, avviato il procedimento di mediazione ad impulso di parte opponente presso un organismo territorialmente incompetente, lo stesso si concluda con esito negativo per mancata partecipazione all'unico incontro di parte opposta. Infatti, in virtù dei principi della derogabilità della competenza dell'organismo di mediazione e della validità dell'atto che abbia raggiunto il suo scopo, la mancata contestazione circa la competenza territoriale ad opera di parte opposta configura un implicito accordo di deroga, sicché il procedimento di mediazione obbligatoria non può che ritenersi nella circostanza correttamente espletato (Nel caso di specie, il giudice adito, pur accogliendo parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per non avere l'opposta instaurato il procedimento di mediazione avanti ad un organismo competente ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 28/2010).
Tribunale di Sondrio, sezione civile, sentenza 1° giugno 2023 n. 167 – Giudice Bosio

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