Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (ii) mediazione obbligatoria, vizi inficianti il procedimento e relative eccezioni in sede processuale; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di appello e condizione di procedibilità; (iv) mediazione obbligatoria, primo incontro e condizione di procedibilità; (v) negoziazione assistita, giudizio di appello e condizione di procedibilità; (vi) mediazione obbligatoria e rimborso delle spese del procedimento; (vii) mediazione obbligatoria e rappresentanza del difensore nel procedimento; (viii) negoziazione assistita, ambito applicativo e domanda di arbitrato.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Rovigo, Sezione civile, sentenza 7 ottobre 2022, n. 828
La pronuncia afferma che in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda può ritenersi realizzata anche nel caso in cui il procedimento sia stato avviato ad impulso di parte opponente.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Rovigo, Sezione civile, sentenza 7 ottobre 2022, n. 828
La decisione rimarca che le eccezioni relative a presunti vizi da cui sarebbe affetto il tentativo di mediazione espletato, devono, a pena di inammissibilità, essere sollevate dalle parti alla prima difesa utile, ossia alla prima udienza successiva allo svolgimento del procedimento di mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Lecce, Sezione I civile, sentenza 10 ottobre 2022, n. 1039
La sentenza ribadisce che nelle controversie assoggettate al procedimento di mediazione obbligatoria, al giudice di appello è precluso rilevare l'improcedibilità della domanda non sollevata tempestivamente in primo grado, avendo quest'ultimo soltanto la facoltà e non già l'obbligo di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Catanzaro, Sezione II civile, sentenza 10 ottobre 2022, n. 1429
La sentenza, resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riafferma che la condizione di procedibilità deve ritenersi realizzata anche qualora parte opposta, invitata dalla parte opponente, abbia, già in sede di primo incontro innanzi al mediatore, espresso la volontà di non procedere oltre con la procedura.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Corte di Appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 24 ottobre 2022, n. 3340
La pronuncia afferma che al giudice di appello è precluso pronunciarsi sull'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ove l'appellante non abbia tempestivamente sollevato l'eccezione in primo grado ed il giudice adito non l'abbia rilevata in via officiosa.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 24 ottobre 2022, n. 459
La decisione afferma che il rimborso delle spese di mediazione ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in tale fase precontenziosa e non può, pertanto, essere riversato sul danneggiante quando sia, ad esempio, superfluo ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 26 ottobre 2022, n. 1320
La sentenza afferma che la procura conferita dalla parte al difensore nel procedimento di mediazione obbligatoria mediante scrittura privata autenticata esclusivamente da quest'ultimo è illegittima e, in quanto tale, suscettibile di determinare l'improcedibilità del giudizio.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Corte di Appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 22 novembre 2022, n. 3665
La sentenza afferma che la procedura di negoziazione assistita non è applicabile alla controversia che sia stata devoluta dalle parti alla cognizione arbitrale.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Procedimento avviato ad impulso di parte opponente – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Sussistenza
. (Cpc, articoli 633, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la condizione di procedibilità della domanda può ritenersi realizzata anche nel caso in cui il procedimento sia stato avviato ad impulso di parte opponente (Nel caso di specie, in cui il procedimento, avviato da parte opponente, si era concluso con verbale di esito negativo per mancato assenso di parte opposta, il giudice adito ha ritenuto realizzata la condizione di procedibilità della domanda, giudicando irrilevante, come invece preteso infondatamente da parte opponente, il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale indotto dall'intervento risolutore delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, come è noto, aveva allocato in capo a parte opposta l'onere di esperire il procedimento di mediazione) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Rovigo, Sezione civile, sentenza 7 ottobre 2022, n. 828 – Giudice Abiuso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento disposto in corso di giudizio – Eccezioni relative a presunti vizi inficianti il procedimento di mediazione – Rilievo della parte interessata nella prima udienza utile dopo l'espletamento del procedimento – Necessità a pena di inammissibilità. (Cpc, articoli 633, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, le eccezioni relative a presunti vizi da cui sarebbe affetto il tentativo di mediazione espletato, devono essere sollevate dalle parti alla prima difesa utile, ossia alla prima difesa successiva allo svolgimento del procedimento di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il procedimento, disposto dal giudice in corso di causa, era stato avviato da parte opponente per concludersi infruttuosamente, il giudice adito ha ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione sollevata dalla parte opponente per difetto di valida procura sostanziale in capo al difensore di parte opposta, in quanto all'udienza di verifica, prima difesa utile successiva all'espletamento della mediazione, parte opponente medesima non aveva eccepito nulla al riguardo, limitandosi in sede di verbale a dare atto di aver dato corso all'invito alla mediazione ed evidenziando l'esito negativo della stessa per mancato assenso prestato dalla controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
Tribunale di Rovigo, Sezione civile, sentenza 7 ottobre 2022, n. 828 – Giudice Abiuso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Giudizio di appello – Eccezione di improcedibilità non sollevata tempestivamente in primo grado – Rilievo da parte del giudice d'appello – Preclusione – Esperimento della mediazione in sede di gravame – Potere discrezionale del giudice – Configurabilità. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello, al quale è precluso rilevare la causa di improcedibilità, può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale, nel rigettare l'eccezione di improcedibilità dell'appello per mancato esperimento del tentativo di mediazione sollevata dalla società appellata, ha disatteso anche l'invito con cui quest'ultima aveva sollecitato il Collegio a promuovere un tentativo di mediazione cosiddetta delegata in ragione della natura della causa e dell'esiguità della somma richiesta) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
Corte di Appello di Lecce, Sezione I civile, sentenza 10 ottobre 2022, n. 1039 – Presidente Mele – Estensore Evangelista

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Condizione di procedibilità – Dichiarazione di una o entrambe le parti di non voler procedere oltre – Avveramento – Sussistenza – Principio espresso in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità deve ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata dall'opponente in conseguenza del mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte dell'opposta: nella circostanza, infatti, pur avendo avviato il procedimento parte opponente, soggetto non onerato, parte opposta, già in sede di primo incontro, aveva manifestato la volontà di non procedere oltre con la mediazione, cosicché il mediatore aveva dato atto a verbale della mancata conclusione di un accordo, dichiarando l'esito negativo del tentativo conciliativo per mancato raggiungimento dell'accordo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Catanzaro, Sezione II civile, sentenza 10 ottobre 2022, n. 1429 – Giudice Rinaldi

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Eccezione del convenuto o rilievo officioso non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Giudizio di appello – Deduzione di improcedibilità da parte dell'appellante dichiarato contumace in prime cure – Infondatezza. (Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, poi convertito, con modificazione, nella legge n. 162 del 2014, l'improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Ne consegue che deve ritenersi infondato il motivo di gravame con cui l'appellante lamenti l'improcedibilità della domanda attorea ove lo stesso sia stato dichiarato contumace nel giudizio di primo grado ed il giudice non abbia rilevato in via officiosa la relativa questione (Nel caso di specie, il giudice adito, pur rilevando la tardività della proposizione, ha comunque ritenuto destituita di fondamento l'eccezione sollevata sull'assunto che l'invito alla negoziazione assistita era stato formulato alla controparte solo in nome e per conto di uno dei due attori, coniugi in regime di comunione legale e cointestatari del conto corrente dal quale erano stati tratti gli assegni prodotti in giudizio, i quali avevano agito nei confronti del convenuto per ottenerne la condanna alla restituzione di somme erogate a titolo di mutuo).
Corte di Appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 24 ottobre 2022, n. 3340 – Presidente ed estensore Meroni

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Spese di mediazione – Natura – Rimborso – Ammissibilità – Limiti. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 17; Dm. n. 180/2010, articoli 1 e 16; Cc, articoli 1223 e 2043; Cpc, articoli 91 e 92)
In tema di mediazione obbligatoria, il rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in tale fase precontenziosa e non può, pertanto, essere riversato sul danneggiante quando sia, ad esempio, superfluo ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Nel caso di specie, in cui l'attrice, risultata vittoriosa all'esito del giudizio, aveva agito per la rintegra della quota di legittima lesa da disposizioni testamentarie, il giudice adito ha respinto la richiesta di quest'ultima di condanna della convenuta alla rifusione anche delle spese della mediazione sostenute nella fase stragiudiziale non essendo stato allegato o provato nulla in proposito: inoltre, osserva la decisione in epigrafe, nella relativa domanda la parte attrice medesima aveva prospettato, tra l'altro, la proposizione di una domanda di divisione ereditaria senza, tuttavia, convocare tutti gli eredi legittimi, rendendo in tal modo obiettivamente inutile la procedura conciliativa e giustificando così anche la mancata partecipazione alla stessa da parte della convenuta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24481; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 marzo 2017, n. 6422)
Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 24 ottobre 2022, n. 459 – Presidente ed estensore Morabito

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Rappresentanza nel procedimento – Procura conferita dalla parte al difensore mediante scrittura privata autenticata del difensore medesimo – Illegittimità – Riflessi in sede processuale – Improcedibilità del giudizio. (Cc, articolo 1392; Cpc, articolo 83; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 6)
In tema di mediazione obbligatoria, la procura conferita dalla parte onerata ad esperire il tentativo di conciliazione al difensore mediante scrittura privata autenticata esclusivamente da quest'ultimo e non da pubblico ufficiale o notaio si configura "contra legem", determinando, sul piano giuridico, il difetto del potere di rappresentanza giuridica sostanziale in capo al difensore in sede di mediazione e, segnatamente, nel corso del primo incontro, il quale risultando pertanto "tamquam non esset" stante l'assenza della parte delegante, determina, in sede processuale, il mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevista ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dal Condominio convenuto, ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale formulata dal condomino attore). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 26 aprile 2022, n. 13029; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
• Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 26 ottobre 2022, n. 1320 – Giudice Cameli

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Ambito applicativo – Controversia devoluta alla cognizione arbitrale – Assoggettabilità – Esclusione. (Cpc, articoli 806 e 828; Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, la procedura è necessaria solo per il caso di proposizione di una domanda giudiziale, come previsto dell'articolo 3, comma 1, del decreto–legge n. 132 del 2014, poi convertito, con modificazione, nella legge n. 162 del 2014, laddove dispone che "…chi intende esercitare in giudizio un'azione…" … deve invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non trovando pertanto applicazione rispetto ad una domanda di arbitrato (Nel caso di specie, la corte territoriale, nel rigettare l'impugnazione avverso il lodo impugnato, ha confermato il rigetto dell'eccezione sollevata dall'impugnante per mancato espletamento del procedimento di negoziazione assistita, avendo le parti, con la previsione dell'arbitrato, già individuato un mezzo di risoluzione della controversia alternativo rispetto alla giustizia ordinaria).
Corte di Appello di Milano, Sezione I civile, sentenza 22 novembre 2022, n. 3665 – Presidente Raineri – Estensore Orsenigo

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