Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

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di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) arbitrato irrituale e formulazione dell'eccezione di clausola compromissoria; (ii) negoziazione assistita, omessa risposta all'invito e conseguenze in punto di responsabilità aggravata; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e conseguenze in caso di mancato esperimento del tentativo; (iv) controversie tra organismi di telecomunicazione ed utenti, e conseguenze in caso di mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; (v) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità e conseguenze in caso di mancato esperimento del tentativo; (vi) mediazione obbligatoria, giudizio di impugnazione delle delibere condominiali e presentazione dell'istanza da parte del solo comproprietario dell'unità immobiliare; (vii) mediazione obbligatoria, giudizio di impugnazione delle delibere condominiali, oggetto dell'istanza di mediazione e condizione di procedibilità.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
ARBITRATO IRRITUALE
Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 18 gennaio 2021, n. 43
La decisione afferma che l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria, ma contesta la proponibilità della domanda per aver i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia, rinunciando alla tutela giurisdizionale.

NEGOZIAZIONE ASSISTITATribunale di Lodi, Sezione civile, sentenza 28 gennaio 2021, n. 78
La pronuncia riafferma che la mancata risposta all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto, costituisce comportamento processuale che può essere valutato e valorizzato dal giudice ai fini della statuizione di condanna al risarcimento del danno ex articolo 96 del codice di rito.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza 1° febbraio 2021, n. 447
Uniformandosi al principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la decisione afferma che, ove il creditore opposto, sul quale ricade il relativo onere, ometta di partecipare al procedimento di mediazione avviato dal debitore opponente su invito del giudice nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sanzione è quella dell'improcedibilità con revoca del provvedimento monitorio.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONICorte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 4 febbraio 2021, n. 397
La sentenza, aderendo a quanto statuito in merito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, riafferma che, in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'articolo 1 della legge n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda, conseguendone, in difetto di tale adempimento, che il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 10 marzo 2021, n. 1008
Nella pronuncia si afferma che, in caso di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità, la mancata promozione del procedimento di mediazione conciliativa disposta dal giudice con l'ordinanza di mutamento del rito da sommario a speciale locatizio con l'invito alle parti di presentare istanza di mediazione conciliativa nel termine di giorni quindici dal provvedimento suddetto determina l'improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Aosta, Sezione civile, sentenza 19 marzo 2021, n. 87
La decisione specifica che, in sede di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di impugnazione di delibere dell'assemblea di condominio, l'istanza di mediazione presentata da uno dei due comproprietari dell'unità immobiliare è sufficiente per avverare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Aosta, Sezione civile, sentenza 19 marzo 2021, n. 87
La pronuncia precisa che, in sede di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di impugnazione di delibere dell'assemblea di condominio, la mancata specifica indicazione di tutti i motivi di impugnazione non inficia la validità dell'istanza di mediazione se l'oggetto delle pretese attoree, come espressamente indicato nell'istanza medesima, risulti comunque chiaro.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Arbitrato – Rituale ed irrituale – Distinzione – Criteri – Conseguenza in sede di formulazione dell'eccezione di arbitrato. (Cpc, articoli 808 e 808–ter)
Fermo che tanto l'arbitrato rituale quanto quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'articolo 825 cod. proc. civ. con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. L'ontologica distinzione tra le due figure di arbitrato processuale incide anche sul tipo di eccezione eventualmente sollevabile, in pendenza di giudizio arbitrale, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria: questa, infatti, nel caso di arbitrato irrituale non potrà essere di incompetenza, come per quello rituale, bensì di improponibilità/improcedibilità della domanda giudizialmente proposta. Infatti, l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria, ma contesta la proponibilità della domanda per aver i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia, rinunciando alla tutela giurisdizionale (Nel caso di specie, il giudice adito, in accoglimento della relativa eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa di parte convenuta, ha accertato e dichiarato l'improponibilità delle domande attoree avanzate in ragione della convenzione di arbitrato irrituale prevista da una clausola del contratto di appalto concernente, tra l'altro, le controversie inerenti alla esecuzione del contratto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 novembre 2013, n. 26213; Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 agosto 2013, n. 19550; Cassazione, sezione civile II, sentenza27 marzo 2007, n. 7525).
Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 18 gennaio 2021, n. 43 – Giudice Morabito

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito a stipulare la convenzione – Omessa risposta o rifiuto – Condotta processuale valutabile ai fini della condanna per responsabilità aggravata – Sussisten za. (Cpc, articoli 96 e 185-bis; Dl, n. 132/2014, articolo 4; D.lgs. n. 28/2010, articolo 8)
In tema di negoziazione assistita, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 132/2014, la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall'articolo 96 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito della mancata stipulazione di un contratto definitivo di compravendita a motivo di riscontrate difformità catastali dell'immobile negoziato, il giudice adito, nell'accogliere la domanda attorea di recesso, con condanna alla restituzione di un importo pari al doppio della caparra versata, rilevato che parte convenuta si era volontariamente sottratta all'invito alla negoziazione assistita, rifiutando al contempo tanto la proposta conciliativa formulata in corso di giudizio, quanto di partecipare allo stesso procedimento di mediazione disposto dal giudice medesimo, ha condannato quest'ultima sia al risarcimento del danno ex articolo 96 cod. proc. civ. che al versamento a favore dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio).
Tribunale di Lodi, Sezione civile, sentenza 28 gennaio 2021, n. 78 – Giudice Cappello

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Esperimento del procedimento di mediazione – Onere del creditore opposto – Inottemperanza – Improcedibilità domanda monitoria e revoca decreto ingiuntivo opposto. (Cpc, articoli 633, 645, 653; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, qualora il giudice, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia assegnato alle parti il termine di quindici giorni per instaurare il procedimento, ed il creditore opposto, sul quale grava il relativo onere, non solo non si sia attivato per promuovere il medesimo, ma neppure abbia partecipato a quello introdotto dall'opponente, la domanda monitoria azionata deve essere dichiarata improcedibile ed il decreto ingiuntivo revocato, con condanna dell'opposto medesimo al pagamento delle spese processuali in favore di controparte. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza 1° febbraio 2021, n. 447 – Giudice Giusta

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 – Tentativo di conciliazione – Mancanza – Improponibilità della domanda – Esclusione – Improcedibilità – Sussistenza. (Legge, n. 249/1997, articolo 1)
In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'articolo 1 della legge n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito (Nel caso di specie, la corte territoriale, accogliendo il gravame, ha riformato la sentenza impugnata, la quale aveva affermato l'improcedibilità della domanda attrice, osservando che, in sede di tentativo di conciliazione dinnanzi al Co.Re.Com., l'appellante aveva chiesto un risarcimento del danno pari ad euro 50.000,00, mentre in sede giudiziale aveva poi chiesto l'accertamento dell'inadempimento della convenuta con restituzione delle somme a questa versate ed un risarcimento del danno pari a euro 100.000,00, formulando, in tal modo, domande non coincidenti, senza possibilità alcuna di accogliere la domanda attorea di reiterazione del tentativo di conciliazione avanti il Co.Re.Com. in quanto proposta tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni; infatti, rileva il giudice d'appello, indipendentemente dalla tempestività o meno della richiesta di rinvio del giudizio per l'esperibilità del tentativo di conciliazione, il giudice di prime cure avrebbe dovuto, in applicazione dell'enunciato principio, disporre d'ufficio il rinvio per consentire l'esperimento della procedura di conciliazione, trattandosi, appunto, di un'ipotesi di improcedibilità.) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 aprile 2020, n. 8241).
Corte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 4 febbraio 2021, n. 397 – Presidente Est. Formaggia

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Locazioni – Procedimento di convalida di sfratto per morosità – Opposizione con mutamento del procedimento a cognizione piena ed adozione del rito speciale locatizio – Invito del giudice alle parti di presentare istanza di mediazione conciliativa – Inottemperanza – Improcedibilità della domanda di risoluzione del contratto. (Cpc, articoli 658 e 667; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, in forza del dettato normativo di cui al Dlgs n. 28 del 2010, la mancata promozione del procedimento di mediazione conciliativa disposta dal giudice con l'ordinanza di mutamento del rito da sommario a speciale locatizio con l'invito alle parti di presentare istanza di mediazione conciliativa nel termine di giorni quindici dal provvedimento suddetto determina l'improcedibilità della domanda (Nel caso di specie, il giudice adito, ha dichiarato improcedibile la domanda attrice di risoluzione del contratto, consequenziale, alla domanda di convalida dello intimato sfratto, per difetto di prova del disposto obbligatorio procedimento di mediazione conciliativa).
Tribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 10 marzo 2021, n. 1008 – Giudice Zagarella

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Locazioni – Condominio negli edifici – Giudizio di impugnazione di delibere assembleari – Unità immobiliare in comproprietà – Istanza di mediazione – Presentazione da parte di da uno dei due comproprietari – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Avveramento. (Disp. att. c.c., articoli 67 e 71–quater; D.lgs. n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di impugnazione di delibere dell'assemblea di condominio, l'istanza di mediazione presentata da uno dei due comproprietari dell'unità immobiliare è sufficiente per avverare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Infatti, nel caso di unità immobiliari in comunione, solo uno dei comproprietari può partecipare all'assemblea, quale rappresentante della comunione, e pertanto si ritiene sufficiente che uno dei comproprietari proceda all'avvio della procedura di mediazione; inoltre, solo il comproprietario delegante, in applicazione delle regole sul mandato, può lamentare i vizi della delega (Nel caso di specie, il giudice adito, nell'accogliere la domanda di annullamento dei deliberati assembleari, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Condominio convenuto a motivo del deposito della domanda mediazione da parte del procuratore di uno dei due soggetti proprietari dell'appartamento priva di alcuna specificazione in merito alla procura generale rilasciata da uno dei comproprietari all'altro).
Tribunale di Aosta, Sezione civile, sentenza 19 marzo 2021, n. 87 – Giudice Modolo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Locazioni – Condominio negli edifici – Giudizio di impugnazione di delibere assembleari – Istanza di mediazione – Oggetto – Omessa specifica indicazione di tutti i motivi di impugnazione – Validità – Condizioni. (Disp. att. c.c., articoli 67 e 71–quater; D.lgs. n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di impugnazione di delibere dell'assemblea di condominio, la mancata specifica indicazione di tutti i motivi di impugnazione non inficia la validità dell'istanza di mediazione se l'oggetto delle pretese attoree, come espressamente indicato nell'istanza medesima, risulti comunque chiaro (Nel caso di specie, "…impugnazione della delibera del … in relazione alla contabilizzazione del calore e alle valvole termostatiche e deliberazioni conseguenti…" per ciò che concerne l'assemblea straordinaria…" e "…impugnazione rendiconto consuntivo …. e preventivo …. per l'assemblea straordinaria; inoltre, osserva il giudice adito, considerato che per entrambe le richieste di mediazione il Condominio convenuto aveva aderito, presentandosi all'incontro fissato dall'organismo di mediazione e dando avvio con la controparte alla procedura di mediazione, quest'ultima doveva ritenersi effettivamente svolta, con l'effettiva consapevole partecipazione delle parti, e la condizione di procedibilità pertanto, parimenti compiutamente avverata).
Tribunale di Aosta, Sezione civile, sentenza 19 marzo 2021, n. 87 – Giudice Modolo

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