Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia e parte gravata; (ii) mediazione obbligatoria e sanzione pecuniaria per mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo; (iii) mediazione obbligatoria, termine assegnato dal giudice e condizione di procedibilità; (iv) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte gravata; (v) mediazione obbligatoria, deposito istanza e competenza per territorio degli organismi; (vi) negoziazione assistita, inerzia di parte gravata dopo l'avvio della procedura e condizione di procedibilità; (vii) mediazione obbligatoria e rappresentanza nel procedimento.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 1° luglio 2022 n. 11524
La pronuncia, relativa ad una controversia insorta in materia locatizia, riafferma che l'onere di avviare l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione grava sulla parte opposta, conseguendone, in caso di inerzia da parte di quest'ultima, l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Termini Imerese, sezione civile, sentenza 4 luglio 2022 n. 552
La sentenza riafferma che la comunicazione, inviata dalla parte chiamata all'organismo di mediazione e volta ad esprimere la propria volontà di non aderire alla domanda di mediazione, non costituendo giustificato motivo, non è idonea ad evitare a quest'ultima l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Salerno, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2022 n. 2448
La sentenza aderisce all'indirizzo giurisprudenziale incline a ritenere che il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria abbia carattere perentorio, sicché, in caso di sua inosservanza, consegue, a carico della parte onerata, la sanzione d'improcedibilità del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Cosenza, sezione II civile, sentenza 6 luglio 2022 n. 1332
La sentenza, prestando adesione al "dictum" delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, riafferma che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Cosenza, sezione II civile, sentenza 6 luglio 2022 n. 1332
La decisione rimarca che la presentazione dell'istanza di mediazione obbligatoria presso un organismo incompetente equivale a mancato assolvimento dell'incombente processuale, con consequenziale definizione in rito del processo, mediante declaratoria d'improcedibilità della domanda giudiziale.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Velletri, sezione II civile, sentenza 14 luglio 2022 n. 1479
La pronuncia, resa in tema di negoziazione assistita, sanziona con l'improcedibilità del giudizio la condotta di parte attrice che, ricevuta la disponibilità di controparte a stipulare la convenzione, restando inerte, ometta di dare ulteriore impulso alla procedura conciliativa.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, sezione VIII civile, sentenza 25 luglio 2022 n. 11831
La sentenza riafferma che la parte può farsi sostituire nel procedimento di mediazione obbligatoria purché il rappresentante, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste, sia munito di una apposita procura speciale, avente come oggetto specifico la partecipazione alla mediazione
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cpc, articoli 153, 645 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme pretese in forza di un contratto di cessione di sublocazione immobiliare, l'onere di avviare l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione grava sulla resistente parte opposta. Infatti, è su quest'ultima, convenuta in senso formale, ma attrice in senso sostanziale, che incombono gli oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria (Nel caso di specie, disattendendo anche l'istanza di rimessione formulata da parte opposta, atteso che nella circostanza la totale omissione dell'incombente processuale era dipesa da un errore imputabile a quest'ultima, il giudice adito ha dichiarato l'improcedibilità della domanda monitoria, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto e regolando le spese di lite in ragione della soccombenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 gennaio 2021, n. 159; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 aprile 2003, n. 6421).
Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 1° luglio 2022 n. 11524 – Giudice D'Angelo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Mancata partecipazione di parte chiamata senza giustificato motivo – Invio, da parte di quest'ultima, all'organismo di mediazione di una comunicazione di non adesione – Sanzione pecuniaria ex art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010 – Applicabilità – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 per mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo, non assurge a valida giustificazione la comunicazione, formulata dalla parte chiamata all'organismo di mediazione, e volta a manifestare la propria volontà di non aderire alla domanda di mediazione. Trattasi, infatti, di comportamento che si pone in conflitto con la stessa "ratio" deflattiva tipica dell'istituto in questione, che richiede espressamente la presenza delle parti al fine di creare le condizioni perché, riattivata la comunicazione, le stesse siano in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha rigettato la richiesta, formulata da parte della banca convenuta, di revoca dell'ordinanza di condanna pronunciata in sede di prima udienza, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, per la mancata partecipazione della stessa alla procedura di mediazione).
Tribunale di Termini Imerese, sezione civile, sentenza 4 luglio 2022 n. 552 – Giudice Musola

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice per esperire il procedimento – Carattere perentorio – Sussistenza – Fondamento – Violazione – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cpc, articoli 153, 645 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il carattere di perentorietà del termine assegnato dal giudice per l'introduzione della mediazione obbligatoria ben può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato. In particolare, la natura perentoria del termine di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 per il deposito della domanda di mediazione si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Apparirebbe, infatti, del tutto incoerente che il legislatore abbia previsto, da un lato, la sanzione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo tra l'altro che la stessa debba essere attivata entro il termine di quindici giorni, e dall'altro abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di canoni di locazione immobiliare, il giudice adito, ritenuto l'opponente, in forza dell'indirizzo giurisprudenziale maggioritario all'epoca prevalente, gravato dell'incombente processuale, ha dichiarato improcedibile l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, non avendo quest'ultimo introdotto il procedimento conciliativo nel termine assegnato alle parti con ordinanza).
Tribunale di Salerno, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2022 n. 2448 – Giudice D'Ambrosio

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs 28/2010, articoli 4 e 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nell'ambito di una controversia insorta in materia bancaria, il giudice adito ha dichiarato l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, per mancata introduzione del procedimento di mediazione, avendo quest'ultimo attivato lo stesso mediante deposito dell'istanza presso un organismo territorialmente incompetente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Cosenza, sezione II civile, sentenza 6 luglio 2022 n. 1332 – Giudice Morrone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria –Istanza di mediazione – Organismi di mediazione – Competenza territoriale – Presentazione istanza presso organismo incompetente – Conseguenze – Omesso esperimento del procedimento di mediazione – Sussistenza – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, imponendo l'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010 che la domanda di mediazione debba essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un "…organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia…", la presentazione dell'istanza medesima presso un organismo incompetente equivale a mancato assolvimento dell'onere cui è tenuta parte gravata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nell'ambito di una controversia insorta in materia bancaria, il giudice adito, rilevato che parte opposta aveva attivato la procedura di mediazione presso un organismo di mediazione avente sede in altra circoscrizione con convocazione fissata in altra regione, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso monitorio e revocato il decreto ingiuntivo opposto).
Tribunale di Cosenza, sezione II civile, sentenza 6 luglio 2022 n. 1332 – Giudice Morrone

Procedimento civile – Negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Assegnazione da parte del giudice del termine per promuovere la procedura – Invito comunicato dalla parte attrice alla controparte a stipulare la convenzione di negoziazione assistita – Positivo riscontro di quest'ultima – Mancato ulteriore impulso alla procedura – Improcedibilità della domanda – Sussistenza. (Cpc, articolo 96; Dl 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, qualora parte attrice abbia comunicato tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e quest'ultima vi abbia aderito, è tenuta ad attivarsi per ulteriormente promuovere la conclusione dell'accordo, sicché, qualora resti inerte, pur a fronte della manifestata disponibilità della parte invitata, la domanda diviene improcedibile, indipendentemente dal fatto l'invito sia stato ritualmente comunicato entro il termine fissato dal giudice. Trattasi, infatti, di condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo (Nel caso di specie, relativo ad una azione promossa al fine di accertare l'esistenza di vizi occulti inficianti, secondo la prospettazione attorea, la vendita di un autoveicolo, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dalla società venditrice convenuta, ha dichiarato improcedibili le domande azionate dalla società attrice acquirente, avendo quest'ultima omesso, successivamente all'adesione manifestata da controparte, di dare qualunque ulteriore impulso alla procedura deflattiva in corso, esponendosi in tale modo anche alla condanna per responsabilità aggravata poi pronunciata in sentenza a sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.).
Tribunale di Velletri, sezione II civile, sentenza 14 luglio 2022 n. 1479 – Giudice Ferreri

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti Comparizione personale – Rappresentanza – Ammissibilità – Potere rappresentativo Forma – Procura speciale di carattere sostanziale – Necessità. (Cc, articolo 1392; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura speciale e sostanziale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia successoria, il giudice adito ha ritenuto infondate le contestazioni sollevate dalle parti convenute in merito all'irregolare svolgimento del procedimento di mediazione: infatti, nella circostanza, la condizione di procedibilità doveva ritenersi pienamente realizzata, essendosi le parti attrici fatte rappresentare nel procedimento di mediazione dal proprio difensore munito non di una mera procura alle liti, all'uopo sufficiente, ma di apposita procura speciale, avente quale oggetto specifico la partecipazione alla mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Roma, sezione VIII civile, sentenza 25 luglio 2022 n. 11831 – Giudice Testa Piccolomini

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