ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) sinistro stradale, improponibilità dell’azione risarcitoria e istanza di negoziazione assistita; (ii) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione senza giustificato motivo e condanna alla sanzione pecuniaria; (iii) controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni, tentativo conciliativo e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (iv) giudizio di impugnazione di deliberati condominiali, mediazione obbligatoria e impedimento del termine decadenziale; (v) mediazione obbligatoria, improcedibilità dell’azione e limiti del sindacato del giudice d’appello; (vi) mediazione obbligatoria, omessa partecipazione e deduzione di nullità per indeterminatezza dell’istanza.
________________________________________________________ A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Firenze, sezione II civile, sentenza 24 maggio 2021 n. 1401
La decisione, resa nell’ambito di un giudizio d’appello avente a oggetto l’azione di risarcimento danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, precisa che il termine previsto dall’art. 145 del Codice delle Assicurazioni, prima del decorso del quale non è possibile agire in giudizio, si riferisce all’esercizio dell’azione e non già all’istanza di negoziazione assistita che ben può pertanto essere esperita prima che sia trascorso lo “spatium deliberandi” ivi previsto.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Terni, sezione civile, sentenza 4 giugno 2021 n. 460
Richiamando un indirizzo recepito da una parte della giurisprudenza di merito, la pronuncia ribadisce che, al fine di sottrarsi al pagamento della pena pecuniaria irrogata dal giudice in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria, non costituisce giustificato motivo scriminante l’invio di una comunicazione all’organismo adito nel quale parte costituita espliciti anche eventualmente le ragioni della non adesione al rito conciliativo.
CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI – Tribunale di Patti, sezione civile, sentenza 8 giugno 2021 n. 469
Aderendo all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, la sentenza riafferma che, in caso di controversia tra società di comunicazioni e utenti, il tentativo di obbligatorio di conciliazione ex art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 diviene condizione di procedibilità in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pur nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 2, comma 2, del Regolamento 173/07/CONS AGCOM.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Venezia, sezione I civile, sentenza 15 giugno 2021 n. 1213
Seguendo un’opzione esegetica prevalente nella giurisprudenza di merito, la decisione resa nell’ambito di un giudizio di impugnazione di deliberati condominiali, ribadisce che il momento che determina l’effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza dall’impugnazione ex art. 1137 c.c. è costituito non già dalla mera presentazione della domanda di mediazione, bensì da quello della comunicazione dell’istanza medesima al Condominio.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Palermo, sezione II civile, sentenza 17 giugno 2021 n. 993
Aderendo a un’impostazione seguita dal giudice di legittimità nei casi di giurisdizione condizionata previsti nel rito giuslavoristico, la decisione afferma che il mancato o irregolare esperimento del tentativo di mediazione, nei casi in cui è obbligatorio, non comporta l’improcedibilità dell’azione quando l’eccezione della parte non sia stata ritenuta fondata o sia stata comunque disattesa o semplicemente ignorata dal giudice di primo grado.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Teramo, sezione civile, sentenza 17 giugno 2021 n. 604
La pronuncia afferma che, qualora parte chiamata abbia omesso di partecipare al procedimento di mediazione, conclusosi pertanto con esito negativo, è precluso a quest’ultima nel successivo giudizio di merito eccepire la nullità dell’atto introduttivo della mediazione per carenza di specificazione dell’oggetto e delle relative richieste, dovendo siffatte contestazioni essere contestate e mosse già in sede di mediazione.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Azione di risarcimento danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale – Codice delle Assicurazioni – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti – Proponibilità dell’azione di risarcimento – Limiti temporali – C.d. “spatium deliberandi” – Ambito di applicazione – Istanza di negoziazione assistita – Applicabilità – Esclusione. (Dlgs 209/2005, articoli 145 e 148; Dl 132/2014, articolo 3)
In caso di controversia avente a oggetto la domanda di risarcimento danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, il termine previsto dall’articolo 145 del Codice delle Assicurazioni (Dlgs 209/2005), prima del decorso del quale non è possibile agire in giudizio, si riferisce, con evidenza, all’esercizio dell’azione e non già all’istanza di negoziazione assistita, che ben può pertanto essere esperita prima che sia trascorso lo “spatium deliberandi” previsto dalla citata disposizione (Nel caso di specie, in cui, in sede di gravame, è stata riformata la sentenza impugnata con la quale il giudice di prime cure aveva dichiarato improponibile la domanda attorea sulla base di un’interpretazione degli artt. 145 e 148 del D.lgs. n. 209/2005 censurata dall’appellante, il giudice dell’impugnazione ha ritenuto destituita di fondamento l’affermazione contenuta nella pronuncia gravata secondo cui l’istanza di negoziazione assistita era stata inviata dall’appellante prima della decorrenza dei termini di legge).
Tribunale di Firenze, sezione II civile, sentenza 24 maggio 2021 n. 1401 – Giudice Donnarumma
________________________________________________________ Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parte costituita – Mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento – Condanna alla sanzione pecuniaria – Comunicazione di non adesione inviata all’organismo adito con esplicitazione delle ragioni – Giustificato motivo – Configurabilità – Esclusione –Fondamento – Principio espresso in giudizio di responsabilità medica-sanitaria. ( Dlgs 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, il giustificato motivo che sottrae parte costituita alla statuizione di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria pronunciata dal giudice ex art. 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 in caso di mancata e ingiustificata partecipazione al procedimento, non può essere costituito dalla comunicazione di non adesione inviata da quest’ultima all’organismo adito pochi giorni prima dell’incontro di mediazione. Infatti, quando la parte chiamata in mediazione rifiuta di partecipare all’incontro, limitandosi a far pervenire tale comunicazione nella quale rappresenta una siffatta decisione, eventualmente anche illustrando per iscritto le ragioni del diniego a comparire, a prescindere dalla loro validità, deve ritenersi integrata la fattispecie prevista dalla citata norma, poiché la parte non ha consentito al mediatore di compiere un reale tentativo di conciliazione e non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà pienamente consapevole ed informata all’esito di tale tentativo, sicché la stessa non può evitare la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Tribunale di Terni, sezione civile, sentenza 4 giugno 2021 n. 460 – Giudice Nastri
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Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 – Tentativo di conciliazione – Ricorso per decreto ingiuntivo – Necessità dell’esperimento del tentativo conciliativo – Esclusione – Giudizio di opposizione – Necessità – Limiti. (Cpc, articoli 633 e 645; Legge 249/1997, articolo 1)
In caso di controversia insorta tra società di telecomunicazioni ed utenti, il tentativo di obbligatorio di conciliazione, di cui all’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non costituisce condizione di procedibilità della domanda di ingiunzione, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito. Tale tentativo diviene invece obbligatorio nella successiva fase di cognizione, ossia di giudizio di opposizione. In tale ambito, infatti, diviene operante l’obbligo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, pur nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 2, comma 2, del Regolamento 173/07/CONS AGCOM, restando pertanto escluse dall’applicazione del citato regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero dei crediti, relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito del mancato pagamento di somme derivanti da fatture emesse per la fornitura di servizi di telefonia e trasmissione dati, il giudice adito, rilevato che parte opponente aveva più volte contestato le prestazioni rese dalla parte opposta, come attestato dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti, e che quest’ultima aveva omesso di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione proposta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e liquidazione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 28 aprile 2020, n. 8240).
Tribunale di Patti, sezione civile, sentenza 8 giugno 2021 n. 469 – Giudice Casdia
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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Condominio – Giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale – Art. 1137 c.c. – Termine di decadenza dall’impugnazione – Impedimento – Momento rilevante – Presentazione istanza di mediazione – Idoneità – Esclusione – Comunicazione istanza al Condominio – Necessità. (Cc, articolo 1137; Disp, att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale ex art. 1137 cod. civ., norma che, come è noto, prevede che le delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale debbano “…essere impugnate, sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni che decorre per gli assenti e i dissenzienti dalla data della delibera…” il momento che determina l’effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza dall’impugnazione è costituito non già dalla mera presentazione della domanda di mediazione, bensì da quello della comunicazione dell’istanza medesima all’altra o alle altre parti (Nel caso di specie, risultando “per tabulas” che l’istanza di mediazione era stata comunicata all’amministratore del Condominio convenuto quando il termine ex art. 1137, comma 2, cod. civ. era già spirato, il giudice adito, accogliendo l’eccezione di decadenza sollevata da quest’ultimo per tardività dell’impugnazione della delibera impugnata, ha dichiarato la domanda attorea inammissibile e liquidando le spese di lite in ragione del principio della soccombenza).
Tribunale di Venezia, sezione I civile, sentenza 15 giugno 2021 n. 1213 – Giudice Paolini
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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di appello – Rilievo di carente o difettoso esperimento del tentativo di conciliazione – Eccezione ritenuta infondata, disattesa o ignorata nel giudizio di primo grado – Dedotta improcedibilità dell’azione in sede di gravame – Insussistenza – Fondamento. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
Il mancato o irregolare esperimento del tentativo di mediazione, nei casi in cui è obbligatorio, non comporta l’improcedibilità dell’azione quando l’eccezione della parte non sia stata ritenuta fondata o sia stata comunque disattesa o semplicemente ignorata dal giudice di primo grado, non contemplando la legge alcun rimedio avverso siffatte eventualità, dal momento che un’eventuale impugnazione ed una conseguente caducazione del provvedimento finale per omessa rilevazione, da parte del primo giudice, del carente o difettoso esperimento del tentativo di mediazione finirebbe per produrre effetti incompatibili con la finalità deflattiva che sottende la disciplina legale (Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto infondata la doglianza formulata dall’appellante, in quanto la relativa eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria svolta in sede di comparsa di costituzione, era stata con ordinanza disattesa dal giudice di prime cure sull’assunto che la materia oggetto del giudizio – pagamento richiesto in via monitoria di spettanze reclamate per lo svolgimento dell’attività di amministratore condominiale – non rientrava tra le materie per le quali è previsto il procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi, a suo giudizio, di pagamento di compensi professionali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 11 giugno 2009, n. 13591; Cassazione, sezione civile L, sentenza 18 agosto 2004, n. 15956; Cassazione, sezione civile L, sentenza 27 febbraio 2003, n. 3022).
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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Contenuto – Procedimento di mediazione concluso con esito negativo per la mancata partecipazione della parte chiamata – Successivo giudizio – Eccezione di improcedibilità del giudizio per carenza di specificazione dell’oggetto e delle richieste contenute nell’istanza – Infondatezza – Fondamento. (Dlgs 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, deve ritenersi infondata l’eccezione di improcedibilità del giudizio per asserita nullità del procedimento sollevata da parte convenuta a motivo della mancata indicazione, da parte attrice, dell’oggetto della istanza di mediazione e delle relative richieste e conclusioni, ove parte convenuta medesima abbia omesso di partecipare al procedimento. Infatti, l’eventuale nullità o invalidità dell’atto introduttivo della mediazione, per carenza di specificazione dell’oggetto e delle richieste, devono essere contestate e fatte valere già in sede di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di parte convenuta in quanto, dal verbale opportunamente allegato nel fascicolo attoreo, era emerso che l’esito negativo della procedura, pur tempestivamente attivata dall’attore, era stato occasionato espressamente dalla mancata comparizione di parte convenuta medesima – “…vista l’impossibilità di comporre la lite per l’assenza delle parti…”.
Tribunale di Teramo, sezione civile, sentenza 17 giugno 2021 n. 604 – Giudice Mastro
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Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Condizione di procedibilità della domanda – Eccezione di improcedibilità delle parti convenute – Per mancata corrispondenza tra il contenuto dell’istanza di mediazione e le richieste formulate nell’atto introduttivo del giudizio – Mancata contestazione in sede di mediazione – Infondatezza – Principio espresso in un giudizio di responsabilità nei confronti del promotore finanziario e dell’intermediario. ( D.lgs. n. 28/2010, articoli 4, 5 e 8)
Nell’ambito di un giudizio relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria – nel caso di specie, responsabilità del promotore finanziario e dell’intermediario – è infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda, per genericità dell’atto introduttivo del procedimento rispetto alla domanda successivamente proposta in sede giudiziale, sollevata dalle parti convenute, ove quest’ultime, in sede di mediazione, abbiano omesso di contestare tale genericità delle pretese attoree, limitandosi soltanto a presenziare al primo incontro, far ivi constare la volontà di non proseguire oltre, senza tuttavia svolgere alcuna istanza di chiarimenti e senza manifestare l’intenzione, per l’ipotesi in cui avessero ottenuto maggior precisione degli addebiti ascritti, di instaurare trattative volte alla definizione conciliativa della lite.
Tribunale di Novara, Sezione civile, sentenza 16 giugno 2021, n. 440 – Giudice Boido
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