Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, impugnazione deliberati assembleari condominiali ed interruzione del termine decadenziale; (iii) mediazione delegata, giudizio d’appello e condizione di procedibilità; (iv) mediazione obbligatoria, durata del procedimento e natura del termine; (v) mediazione obbligatoria e sanzione pecuniaria per mancata partecipazione senza giustificato motivo; (vi) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e contratto di leasing; (vii) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e contratto di fideiussione “omnibus”.

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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Novara, Sezione I civile, sentenza 27 aprile 2022, n. 228

La decisione, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, afferma che la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi avverata a prescindere dal soggetto che abbia in concreto proposto la mediazione obbligatoria e quindi anche nell’ipotesi in cui esso non coincida con la parte onerata, non facendo la legge alcuna distinzione a riguardo.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Salerno, Sezione I civile, sentenza 27 aprile 2022, n. 1472  

La decisione costituisce occasione per riaffermare il principio secondo cui, nel giudizio di impugnazione dei deliberati assembleari condominiali, soggetto a mediazione obbligatoria, il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all’art. 1137, comma 2, cod. civ., interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28 del 2010, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo.

MEDIAZIONE DELEGATA - Corte di Appello di Napoli, Sezione IX civile, sentenza 29 aprile 2022, n. 1805

La sentenza afferma che nel caso in cui il giudice d’appello abbia subordinato l’esperimento del procedimento di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010 al previo mancato raggiungimento di un accordo conciliativo-transattivo sollecitato con proposta formulata dello stesso alle parti ex art. 185–bis cod. proc. civ., l’esito negativo del procedimento promosso ad impulso di parte appellata per mancata partecipazione di parte appellante, pur ritualmente invitata, determina l’improcedibilità dell’appello principale proposto da quest’ultima.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Palermo, Sezione II civile, sentenza 5 maggio 2022, n. 1916

La decisione, muovendo dall’assunto che il termine di tre mesi per la durata del procedimento abbia natura perentoria, conclude per l’improcedibilità del giudizio ove nessuna delle parti abbia, in tale arco temporale, presentato l’istanza di mediazione obbligatoria a seguito dell’invito rivolto con ordinanza dal giudice.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Bergamo, Sezione III civile, sentenza 11 maggio 2022, n. 1129

La sentenza ribadisce il principio incline a ritenere che, in tema di partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria, l’invio unilaterale di una comunicazione scritta al mediatore indicante l’assenza non costituisce giustificato motivo al fine di sottrarsi all’applicazione della pena pecuniaria prevista dell’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Biella, Sezione civile, sentenza 13 maggio 2022, n. 160

La decisione riafferma che la mediazione obbligatoria non si applica “ratione materiae” ai contratti aventi causa in concreto di natura “lato sensu” finanziaria, quale il leasing, contratto atipico la cui disciplina non è dettata né dal Testo Unico Bancario né dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Roma, Sezione XII civile, sentenza 13 maggio 2022, n. 7515

La pronuncia rimarca che la controversia avente ad oggetto la validità di un contratto di fideiussione omnibus, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 5, comma 1–bis, del D.lgs. n. 28, non è soggetta alla condizione di condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevista per le controversie soggette a mediazione obbligatoria.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Esperimento del procedimento di mediazione ad impulso di parte opponente - Mancata partecipazione di parte opposta - Condizione di procedibilità - Avveramento. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata a prescindere dal soggetto che abbia in concreto proposto la mediazione e quindi anche nell’ipotesi in cui esso non coincida con la parte onerata, non facendo la legge alcuna distinzione al riguardo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha disatteso l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria sollevata da parte opponente che, dopo l’assegnazione del termine, aveva esperito il tentativo di conciliazione in luogo di parte opposta: secondo il giudice infatti, la mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura da parte di quest’ultima non è suscettibile di determinare l’improcedibilità della domanda, ma semmai, alla luce del dato normativo, la possibilità di “…desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile…”).
Tribunale di Novara, sezione I civile, sentenza 27 aprile 2022 n. 228 - Giudice Bellini

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condominio - Impugnazione delibera assembleare - Termine di decadenza - Presentazione istanza di mediazione - Efficacia interruttiva - Configurabilità - Conseguenze - Nuova decorrenza - “Dies a quo” - Data di deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione adito. (Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate alla speciale disciplina della mediazione condominiale obbligatoria, ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010; pertanto, in tema di impugnazione delle delibere assembleari, occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria. Ciò comporta che le parti siano obbligate per legge a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni ex art. 1137 cod. civ., che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti. Inoltre, il predetto termine decadenziale, da ritenersi interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28 del 2010, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo (Nel caso di specie, tuttavia, non avendo i condomini attori fornito prova alcuna di aver avviato il procedimento di mediazione con tempestività rispetto al predetto termine perentorio decorrente dalla comunicazione del verbale assembleare alla cui riunione essi non avevano preso parte, il giudice adito ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della domanda).
Tribunale di Salerno, sezione I civile, sentenza 27 aprile 2022 n. 1472 - Giudice Ferrara

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione delegata - Giudizio di appello - Esperibilità della mediazione subordinata al mancato accordo conciliativo-transattivo formulato ex art. 185-bis c.p.c. - Procedimento promosso ad impulso di parte appellata e conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione di parte appellante - Conseguenze - Improcedibilità dell’appello. (Cpc, articolo 185-bis; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nel caso in cui il giudice d’appello abbia subordinato l’esperimento del procedimento di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010 al previo mancato raggiungimento di un accordo conciliativo-transattivo sollecitato con proposta formulata dello stesso alle parti ex art. 185-bis cod. proc. civ., l’esito negativo del procedimento promosso ad impulso di parte appellata per mancata partecipazione di parte appellante, pur ritualmente invitata, determina l’improcedibilità dell’appello principale proposto da quest’ultima (Nel caso di specie, il giudice d’appello, rilevata la condotta inerte assunta dall’appellante principale, il quale non aveva neppure addotto, tramite il proprio difensore, alcun legittimo impedimento a partecipare al procedimento, ha dichiarato improcedibile l’appello e la domanda proposta in primo grado, quali conseguenze esplicitamente indicate dall’ordinanza di invito delle parti al percorso conciliativo suggerito in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione).
Corte di Appello di Napoli, sezione IX civile, sentenza 29 aprile 2022 n. 1805 - Presidente Forgillo - Relatore Criscuolo Gaito

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Durata del procedimento - Termine trimestrale - Natura perentoria - Mancata presentazione dell’istanza nel suddetto termine - Improcedibilità del giudizio. ( Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 6)
In tema di mediazione obbligatoria, a differenza di quello di quindici giorni assegnato dal giudice per presentare istanza di mediazione ex art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28 del 2010, il termine di tre mesi previsto per la durata del procedimento dall’art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010, ha natura perentoria, sicché, ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza in tale termine, deve essere dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per l’accertamento dell’acquisto per intervenuta usucapione di fondi rustici, il giudice adito, rilevato che a seguito dell’ordinanza emessa l’incombente non risultava esser stato mai eseguito, né prima, né dopo la scadenza del termine indicato nel suddetto provvedimento, ha concluso per la declaratoria di improcedibilità del giudizio).
Tribunale di Palermo, sezione II civile, sentenza 5 maggio 2022 n. 1916 - Giudice Zagarella

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Primo incontro - Mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo - Invio unilaterale di una comunicazione scritta indicante l’assenza - Scriminante del giustificato motivo - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Irrogazione sanzione pecuniaria. ( Dlgs, n. 28/2010, articolo 8)

In tema di mediazione obbligatoria, l’invio unilaterale di una comunicazione scritta indicante l’assenza non può surrogare da sé solo la presentazione effettiva al procedimento di mediazione, sicché, nel successivo giudizio, la parte assente ingiustificata - nel caso di specie, un istituto di credito - deve essere condannata al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato, in favore dell’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.
Tribunale di Bergamo, sezione III civile, sentenza 11 maggio 2022 n. 1129 - Giudice Del Giudice

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie in materia di contratti “bancari e finanziari” - Leasing- Contratto di locazione finanziaria di beni immobili - Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. ( Dlgs, n. 58/1998, articolo 1; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, dovendo la norma che la impone quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale essere interpretata restrittivamente, si ritiene che i contratti finanziari indicati nel disposto di cui all’art. 5, comma 1.bis del D.lgs. n. 28 del 2010 siano i contratti mediante i quali si realizza un investimento di natura finanziaria e quindi i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi ed attività di investimento regolati dal predetto T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998). Ne consegue che la mediazione non si applica “ratione materiae” ai contratti aventi causa in concreto di natura “lato sensu” finanziaria, quale il leasing, contratto atipico la cui disciplina non è dettata né dal T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993) né dal predetto T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998)  (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio definito con il rigetto delle domande di nullità ed accertamento della natura usuraria di un contratto di locazione finanziaria di beni immobili, il giudice adito, riaffermata la non obbligatorietà mediazione relativa alla lite in esame, ha di conseguenza respinto tanto la richiesta di condanna di parte attrice al pagamento delle spese di mediazione sostenute dalla parte convenuta che aveva promosso la conciliazione della controversia “ante causam”, quanto quella dalla medesima avanzata per il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, dell’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, riguardando siffatta sanzione ex art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, la mancata partecipazione senza giustificato motivo ad una mediazione obbligatoria e non già quella avviata su base volontaria).
Tribunale di Biella, sezione civile, sentenza 13 maggio 2022 n. 160 - Giudice Garambone

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie - Fideiussione c.d. “omnibus” - Assoggettamento al procedimento - Esclusione. (Cc, articoli 1936 e 1938; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la controversia avente ad oggetto la validità di un contratto di fideiussione “omnibus”, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28, non è soggetta alla condizione di condizione di procedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti non avendo parte opposta aderito alla procedura conciliativa).
Tribunale di Roma, sezione XII civile, sentenza 13 maggio 2022 n. 7515 - Giudice Pedrelli

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