Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e contratto di vendita di beni mobili; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (iii) mediazione obbligatoria, mancata partecipazione senza giustificato motivo ed irrogazione sanzione pecuniaria; (iv) negoziazione assistita, casi di esclusione e contratti conclusi tra professionisti e consumatori; (v) mediazione obbligatoria, ambito applicativo ed azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile; (vi) mediazione obbligatoria, domanda di mediazione e competenza territoriale degli organismi; (vii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata.

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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Cosenza, Sezione I civile, sentenza 29 marzo 2023, n. 572

La sentenza rimarca che la controversia avente ad oggetto la domanda monitoria di condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo preteso in forza di un contratto di fornitura di merce non è soggetta né alla procedura di mediazione né a quella di negoziazione assistita.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Roma, Sezione VII civile, sentenza 28 aprile 2023, n. 2993

La decisione, uniformandosi al principio espresso dalle Sezioni Unite delle Suprema Corte, ribadisce che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Firenze, Sezione IV civile, sentenza 11 maggio 2023, n. 1011

La pronuncia afferma che non si sottrae all’irrogazione da parte del giudice della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 in caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo, la parte inottemperante la quale, anziché partecipare alla mediazione, si sia limitata a rappresentare alla controparte le ragioni dell’infondatezza delle sue pretese.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 12 maggio 2023, n. 1433

La sentenza afferma che in tema di negoziazione assistita, la deroga all’applicabilità della procedura prevista espressamente dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 132 in caso di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, trova applicazione anche nel caso in cui quest’ultimi abbiano conferito a terzi un mandato con rappresentanza sostanziale e processuale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Forlì, Sezione II civile, sentenza 12 maggio 2023, n. 367

La sentenza ribadisce che la controversia avente ad oggetto la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile promossa dall’attore ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 16 maggio 2023, n. 1470

La decisione consolida l’insegnamento secondo il quale, in assenza di un accordo di deroga tra le parti, la domanda di mediazione obbligatoria presentata unilateralmente in corso di causa dinanzi ad un organismo non avente competenza territoriale ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 28 del 2010, non determinando alcun effetto, è causa d’improcedibilità del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Catanzaro, Sezione II civile, sentenza 17 maggio 2023, n. 781

La pronuncia afferma che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria, qualora il procedimento sia stato avviato ad impulso di parte opponente, la mancata partecipazione di parte opposta dinanzi al mediatore non determina una pronuncia di improcedibilità del giudizio, ma solo di condanna carico di quest’ultima al pagamento della pena pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda - Ambito applicativo - Contratto di vendita di beni mobili - Controversia avente ad oggetto la domanda di condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo - Assoggettamento a mediazione obbligatoria - Configurabilità - Esclusione. (Cc, articolo 1470; Dlgs., n. 28/2010, articolo 5; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di mediazione obbligatoria, la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo preteso in forza di un contratto di fornitura di merce non è soggetta al relativo procedimento, non rientrando la stessa tra le controversie per le quali l’articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, impone, a pena di improcedibilità, l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione  (Nel caso di specie, in cui la società creditrice aveva agito in via monitoria, il giudice adito, nel rigettare l’opposizione proposta dalla società debitrice, ha disatteso, in applicazione della citata disposizione, l’eccezione di improcedibilità sollevata da quest’ultima sia con riferimento alla mediazione obbligatoria, sia con riferimento alla procedura di negoziazione assistita, essendo quest’ultima espressamente esclusa per i procedimenti monitori ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162).
Tribunale di Cosenza, Sezione I civile, sentenza 29 marzo 2023, n. 572 - Giudice Rombolà

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il tentativo obbligatorio - Parte opposta - Inosservanza - Conseguenze - Improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. (Cpc, articoli 645, 648 e 653; Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di oneri condominiali, definito in primo grado con la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione stante il mancato esperimento ad opera di entrambe le parti della mediazione obbligatoria, per esperire la quale il giudice aveva assegnato termine, la corte territoriale, richiamata la sentenza n. 19596/2020 resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha accolto l’appello e, in riforma della decisione impugnata, revocato il decreto ingiuntivo, compensando tuttavia tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di merito in ragione dell’obiettiva incertezza giurisprudenziale concernente la decisiva questione posta a fondamento della pronuncia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Corte di Appello di Roma, Sezione VII civile, sentenza 28 aprile 2023, n. 2993 - Presidente Petrolati - Relatore Marini

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Parte costituita - Mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo - Irrogazione sanzione pecuniaria - Comunicazione della parte onerata delle ragioni d’infondatezza delle pretese di controparte - Condotta scriminante ai fini della applicazione della pena pecuniaria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia assicurativa. (Dlgs., n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ai fini dell’irrogazione da parte del giudice della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 in caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo, non integra circostanza esimente la condotta della parte inottemperante che si sia limitata a rappresentare le ragioni dell’infondatezza delle pretese avanzate da controparte, dovendo al contrario la stessa comunque presentarsi di fronte al mediatore e solo in quella sede manifestare semmai la mancata disponibilità alla mediazione adducendo le predette ragioni (Nel caso di specie, nel rigettare il gravame, con conferma della sentenza appellata, la quale aveva condannato l’appellante compagnia di assicurazione a manlevare, in virtù di una polizza stipulata “inter partes”, l’appellata Azienda ospedaliera da quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione di altra sentenza di condanna pronunciata a suo carico, la corte territoriale ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione volto a censurare il capo della decisione appellata che aveva disposto a suo carico, in applicazione dell’evocata disposizione, la condanna al versamento, in favore dell’Erario, della somma, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione avviato “ante causam” dalla controparte).
Corte di Appello di Firenze, Sezione IV civile, sentenza 11 maggio 2023, n. 1011 - Presidente  e relatore Mori

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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità della domanda - Ambito applicativo - Casi di esclusione - Controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori - Qualifica di consumatore - Conferimento a terzi del potere rappresentativo - Irrilevanza - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di trasporto aereo. (Reg. CEE, n. 261/2004, articolo 7; Cc, articolo 1704; Cpc, articoli 77 e 100; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, la deroga all’applicabilità della procedura prevista espressamente dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, in caso di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, trova applicazione anche nel caso in cui quest’ultimi abbiano conferito ad terzi un mandato con rappresentanza sostanziale e processuale (Nel caso di specie, nel rigettare il gravame proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata in prime cure a carico della compagnia aerea appellante a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo di un volo, il giudice d’appello ha confermato il rigetto dell’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale in quanto non preceduta dal procedimento di negoziazione assistita ritenendo comunque sussistente la qualifica di consumatore in capo ai passeggeri danneggiati, i quali, nella circostanza, anziché agire in proprio, avevano conferito alla società appellata il potere di rappresentanza sostanziale e processuale).
Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 12 maggio 2023, n. 1433 - Giudice Maione Mannamo

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Ambito di applicazione - Controversie - Diritti reali - Azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile ex art. 2932 c.c. - Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria - Obbligatorietà - Esclusione. (Cc, articolo 2932; Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
In tema di azione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, non è soggetta all’esperimento del tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità, la controversia avente ad oggetto la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile promossa dall’attore ai sensi dell’articolo 2932 cod. civ., non avendo la stessa natura reale, bensì personale (Nel caso di specie, nel ribadire l’enunciato principio, il giudice adito ha accolto la domanda e condannato il convenuto anche al rimborso dei costi e delle spese legali sostenuti dall’attore che nella circostanza aveva comunque provveduto ad instaurare in via stragiudiziale il procedimento di mediazione, propedeutico poi alla proposizione della domanda giudiziale).
Tribunale di Forlì, Sezione II civile, sentenza 12 maggio 2023, n. 367 - Giudice Sartoni

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Domanda di mediazione - Competenza per territorio degli organismi di mediazione -Presentazione della domanda presso organismo territorialmente incompetente - Inefficacia - Conseguenze - Improcedibilità della domanda giudiziale - Fattispecie relativa a mediazione delegata disposta nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel corso del quale parte opposta era stata onerata di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, il giudice adito ha dichiarato improcedibile il suddetto giudizio per omessa proposizione del prescritto procedimento media-conciliativo e, di conseguenza, revocato il provvedimento monitorio opposto; nella circostanza, infatti, il procedimento di mediazione, definito, in assenza delle parti chiamate, dal mediatore con verbale di esito negativo, era stato promosso dalla parte opposta presso un organismo non avente sede nella circoscrizione del tribunale adito né agli atti figurava alcun accordo scritto tra la parti di deroga alla regola della competenza per territorio sancita dall’articolo 4, comma 1, del citato D.lgs. n. 28 del 2010).
Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 16 maggio 2023, n. 1470 - Giudice Anselmo

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Ordinanza del giudice di esperire la mediazione priva dell’indicazione della parte onerata - Procedimento promosso ad impulso di parte opponente - Mancata partecipazione di parte opposta - Conseguenze - Improcedibilità del giudizio - Esclusione - Applicazione sanzione pecuniaria per ingiustificata mancata partecipazione - Sussistenza - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 645, 648 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il procedimento sia stato avviato ad impulso di parte opponente, la mancata partecipazione di parte opposta dinanzi al mediatore non determina una statuizione di improcedibilità del giudizio, ma di condanna carico di quest’ultima al versamento all’Entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell’articolo 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010) (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio attinente alla materia di contratti bancari, alla cui prima udienza era stato concesso con ordinanza il termine per esperire il tentativo conciliativo ex articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 senza tuttavia menzionare la parte gravata dell’incombente, il giudice adito, nel rigettare l’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha disatteso l’eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata dalla parte opponente sul presupposto che parte opposta non solo aveva omesso di esperire la mediazione alla quale invece era onerata, ma non aveva neppure presenziato a quella ritualmente avviata da controparte).
Tribunale di Catanzaro, Sezione II civile, sentenza 17 maggio 2023, n. 781 - Giudice Fragale

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