Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione delegata, tentativo "ante causam" e condizione di improcedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, primo incontro e condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria, perimetro applicativo ed azione revocatoria; (iv) negoziazione assistita, improcedibilità della domanda e giudizio di appello; (v) impugnazione delibere condominiali, impedimento decadenza ed istanza di mediazione; (vi) mediazione obbligatoria e rappresentanza del difensore nel procedimento; (vii) istanza di mediazione ed incompetenza dell'organismo adito.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE DELEGATA – Corte di Appello di Roma, sezione VII civile, sentenza 4 maggio 2022 n. 2966
La sentenza, resa in tema di mediazione delegata, afferma che ove il giudice, ai sensi dell'art. art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, abbia alla prima udienza assegnato il termine alle parti per introdurre il procedimento conciliativo e parte attrice sia rimasta inerte, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale a nulla rilevando che la stessa avesse già esperito, con esito negativo per mancata comparizione della parte convenuta, la mediazione prima di introdurre il giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Bari, sezione I civile, sentenza 30 maggio 2022 n. 2130
La pronuncia, aderendo all'indirizzo recepito nella giurisprudenza di legittimità, riafferma che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale può ritenersi realizzata al termine del primo incontro del procedimento di mediazione obbligatoria davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Benevento, sezione II civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 1361
Uniformandosi a quanto statuito sul punto dallo stesso giudice di legittimità, la sentenza ribadisce che non è soggetta alla procedura di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. anche qualora la stessa abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Corte di Appello di Napoli, sezione II civile, sentenza 7 giugno 2022 n. 2536
In ragione delle medesime finalità che ispirano entrambi gli istituti deflattivi, nonché della inequivoca formulazione di dato normativo pressoché identico, la pronuncia, allineandosi all'indirizzo recepito sul punti dalla stessa Suprema Corte, riafferma che, al pari della mediazione obbligatoria, anche in sede di negoziazione assistita l'improcedibilità della domanda, se non sollevata dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice tempestivamente nel giudizio di prime cure, non può poi essere rilevata dal giudice d'appello quale motivo di impugnazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Como, sezione civile, sentenza 8 giugno 2022 n. 632
Prestando adesione all'orientamento maggioritario formatosi nella giurisprudenza di merito e confermato anche dalla quella di legittimità, la pronuncia riafferma che nel giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari condominiali, il semplice deposito della domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione non è atto idoneo ad impedire il verificarsi della decadenza prevista dall'art. 1137 c.c. in quanto è soltanto dal momento della relativa comunicazione della domanda all'altra o alle altre parti, che si verifica l'effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza medesima.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Taranto, sezione I civile, sentenza 9 giugno 2022 n. 1586
La decisione si allinea all'indirizzo giurisprudenziale prevalente che, in tema di mediazione obbligatoria, considera non avverata la condizione di procedibilità della domanda nel caso in cui parte istante abbia delegato a partecipare al procedimento il proprio difensore privo di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Torino, sezione I civile, sentenza 10 giugno 2022 n. 2577
La sentenza riafferma che la presentazione della domanda presso un organismo territorialmente incompetente essendo improduttiva di effetti, determina l'improcedibilità della domanda giudiziale.
***
A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Prima udienza – Assegnazione da parte del giudice del termine alle parti per introdurre il procedimento conciliativo – Inerzia di entrambe – Improcedibilità della domanda giudiziale – Sussistenza – Deduzione attorea dell'infruttuoso esperimento del tentativo conciliativo "ante causam" – Irrilevanza ai fini della declaratoria di improcedibilità. (Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione delegata, ove il giudice, ex art. art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, abbia alla prima udienza assegnato il termine di quindici giorni alle parti per introdurre il procedimento conciliativo e parte attrice sia rimasta inerte, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, a nulla rilevando in proposito che la stessa avesse già esperito, con esito negativo per mancata comparizione della parte convenuta, la mediazione prima di introdurre il giudizio. Infatti, ai sensi della richiamata disposizione, il giudice può ritenere congruo l'esperimento della mediazione anche nel corso del giudizio – e persino in grado di appello – e "in tal caso" tale esperimento diviene ulteriore "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" (Nel caso di specie, la corte distrettuale, respingendo l'appello, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda giudiziale).
Corte di Appello di Roma, sezione VII civile, sentenza 4 maggio 2022 n. 2966 – Presidente e relatore Petrolati

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Indisponibilità di una parte a procedere oltre – Condizione di procedibilità – Avveramento. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta per difetto di partecipazione degli attori alla procedura di mediazione disposta in sede di prima udienza, in quanto, come documentato dal verbale di mediazione prodotto, al primo incontro, presenti per la parte chiamata il procuratore e l'assistita, e per la parte istante, il solo procuratore, quest'ultimo aveva espressamente rappresentato al mediatore l'indisponibilità del suo assistito ad utilmente esperire la procedura conciliativa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Bari, sezione I civile, sentenza 30 maggio 2022 n. 2130 – Giudice Fasano

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito applicativo – Controversie – Diritti reali – Azione revocatoria – Soggezione alla mediazione obbligatoria – Esclusione. (Cc, articolo 2901; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., è da escludere il necessario esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità dell'azione processuale, anche qualora la revocatoria abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile (ad esempio, a seguito di donazione, di vendita, di costituzione di un fondo patrimoniale, di un trust, ecc.) (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui la società creditrice aveva agito per ottenere la revoca degli atti di disposizione con i quali il debitore convenuto aveva destinato tutti i beni immobili di cui era proprietario ad un "trust fund" di cui era titolare, il giudice adito ha disatteso l'eccezione all'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata da quest'ultimo per mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 23 settembre 2021, n. 25855).
Tribunale di Benevento, sezione II civile, sentenza 6 giugno 2022 n. 1361 – Giudice Genovese

Procedimento civile – Negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Improcedibilità della domanda giudiziale – Eccezione di parte o rilievo officioso –Limite temporale – Prima udienza del giudizio di primo grado – Mancanza – Rilievo in grado di appello quale motivo di impugnazione – Ammissibilità – Esclusione. (Dpr 327/2001, articolo 50; Dl 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, l'art. 3 del decreto-legge n. 132/2014, poi convertito nella legge n. 162/2014, che ha introdotto la procedura predetta con finalità di incentivare strumenti alternativi alla giurisdizione in grado potenzialmente di produrre lo stesso risultato di quello derivante dall'intervento del giudice, prevede che l'improcedibilità della domanda giudiziale, derivante dal mancato esperimento del della procedura medesima, debba essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Da ciò consegue che se l'omessa attivazione del procedimento non è rilevata dal giudice o eccepita dalla parte entro il suddetto termine, non può poi essere dichiarata alcuna improcedibilità della domanda ad opera del giudice d'appello, ed il relativo motivo di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione temporanea ex art. 50 d.P.R. n. 327/2001, la corte territoriale, rilevato che la relativa questione non risultava tempestivamente dedotta dinanzi al giudice di prime cure, ha concluso per l'inammissibilità dell'unico motivo di gravame addotto da parte della società appellante). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12896; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 agosto 2018, n. 21381; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 aprile 2017, n. 9557).
Corte di Appello di Napoli, sezione II civile, sentenza 7 giugno 2022 n. 2536 – Presidente Papa; Estensore Martorana

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condominio – Assemblea – Deliberazioni invalide – Impugnazione – Termine di decadenza – Istanza di mediazione – Effetto impeditivo – Sussistenza – Momento rilevante – Deposito dell'istanza – Sufficienza – Esclusione – Comunicazione della presentazione dell'istanza – Necessità. (Cc, articolo 1137; Disp. att. cc, articolo 71-quater; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, dal combinato disposto degli artt. 5, comma 6, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010, si evince che l'effetto di impedire la decadenza prevista dall'art. 1137, comma 2, cod. civ. per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali, si verifichi non già dal momento del deposito della domanda di mediazione presso l'organismo di mediazione adito, ma da quello della relativa comunicazione alla controparte (Nel caso di specie, il tribunale, rigettando l'appello proposto dal condomino, ha confermato la decisione impugnata che, accogliendo l'eccezione sollevata dal Condominio convenuto, aveva dichiarato l'attore decaduto dalla facoltà di impugnare la delibera, in quanto il momento di instaurazione del procedimento di mediazione promosso "ante causam" al fine di impedire il decorso del termine decadenziale, doveva ricondursi a quello, ormai tardivo, di comunicazione dell'istanza al Condominio medesimo, anziché a quello, pur tempestivo, del deposito della stessa presso l'organismo di mediazione adito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 gennaio 2019, n. 2273).
Tribunale di Como, sezione civile, sentenza 8 giugno 2022 n. 632 – Giudice Lastrucci

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Rappresentanza nel procedimento – Difensore – Potere rappresentativo – Forma – Procura speciale sostanziale – Necessità a pena di improcedibilità della domanda – Fattispecie relativa controversia insorta in materia di diritti reali. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, non può dirsi avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale nel caso in cui parte istante abbia delegato a partecipare al procedimento il proprio difensore privo tuttavia di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, il giudice adito che, alla prima udienza aveva ritualmente rimesso le parti in mediazione, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto parte attrice, assente al primo incontro con cui si era definito negativamente il procedimento per mancato accordo, aveva delegato il proprio difensore, privo tuttavia di procura sostanziale "ad hoc", non essendo sufficiente ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità, la procura rilasciata a quest'ultimo per il patrocinio in giudizio a margine della citazione, con firma autenticata dallo stesso difensore, nella quale, peraltro, non si faceva neppure alcuna menzione del procedimento di mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Taranto, sezione I civile, sentenza 9 giugno 2022 n. 1586 – Giudice Maggi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Presentazione presso organismo incompetente – Inefficacia – Conseguenze – Improcedibilità domanda giudiziale – Sussistenza – Principio espresso in sede di mediazione delegata. (Dlgs 28/2010, articoli 4 e 5)
La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto. Infatti, tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo di mediazione rispetto a quello che sarebbe competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio nel corso del quale era stata disposta la mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, con assegnazione alle parti del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda, il giudice adito, rilevato, da un lato, che parte attrice aveva presentato domanda di mediazione ma presso un organismo incompetente, e dall'altro, che nessun espresso accordo in deroga era intervenuto tra le parti, ha concluso per l'improcedibilità delle domande attoree; quanto al regime delle spese di lite, le stesse risultano invece integralmente compensate tra le parti, sia in ragione della non totale uniformità dell'orientamento giurisprudenziale accolto rispetto alla questione dirimente, sia in ragione della mancata adesione della sola parte convenuta alla proposta formulata in corso di causa ex art. 185-bis cod. proc. civ. che, se accettata, avrebbe consentito la definizione della controversia, pur comunque riproponibile, non avendo la suddetta pronuncia di improcedibilità effetti preclusivi).
Tribunale di Torino, sezione I civile, sentenza 10 giugno 2022 n. 2577 – Giudice Di Capua

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©