Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procedura di negoziazione assistita e verifica condizione di procedibilità della domanda; (ii) mediazione obbligatoria e competenza territoriale degli organismi di mediazione; (iii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (iv) mediazione obbligatoria, primo incontro e condizione di procedibilità; (v) negoziazione assistita, domanda risarcitoria e condizione di procedibilità; (vi) mediazione obbligatoria, materia condominiale ed azione risarcitoria per infiltrazioni idriche dannose; (vii) domanda di mediazione, effetti sulla prescrizione e decadenza e mediazione facoltativa.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

NEGOZIAZIONE ASSISTITA –
Tribunale di Cremona, Sezione I civile, sentenza 6 luglio 2022, n. 369
La pronuncia, resa in tema di negoziazione assistita, si limita a rimarcare, applicando il disposto normativo, che la declaratoria d'improcedibilità della domanda giudiziale, soggiace, mediante eccezione di parte o rilievo officioso del giudice, al termine della prima udienza del giudizio di primo grado.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Napoli-Nord, Sezione I civile, sentenza 11 luglio 2022, n. 2670
La decisione afferma la piena validità ed efficacia alla domanda di mediazione depositata dalla parte onerata presso una sede secondaria dell'organismo di mediazione sita in uno dei comuni rientranti nella circoscrizione del giudice adito competente per territorio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Catanzaro, Sezione III civile, sentenza 19 luglio 2022, n. 181
La sentenza, uniformandosi all'orientamento espresso anche nella giurisprudenza di legittimità, riafferma che, in difetto di tempestiva eccezione del convenuto o di rilievo officioso del giudice nel giudizio di primo grado, resta poi precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso rituale espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 19 luglio 2022, n. 988
La pronuncia riafferma che, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, la parte istante, al primo incontro del procedimento, può anche limitarsi a dichiarare di non voler proseguire oltre.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Torre Annunziata, Sezione civile, sentenza 19 luglio 2022, n. 1805
La sentenza specifica che non è soggetta alla procedura di negoziazione assistita la domanda che, oltre ad un contenuto risarcitorio, abbia ad oggetto anche l'accertamento della responsabilità e la condanna ad un "facere" da parte del convenuto, ovvero all'esecuzione di tutti gli interventi necessari a rimuovere la causa dell'evento dannoso lamentato.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Torre Annunziata, Sezione civile, sentenza 19 luglio 2022, n. 1805
La sentenza rimarca che la domanda di risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino e provenienti dalle parti comuni, non rientrando tra le controversie ascrivibili alla materia condominiale, non soggetta all'esperimento della mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Torino, Sezione civile, sentenza 27 luglio 2022, n. 3380
La decisione afferma che la disciplina dettata dal legislatore in merito agli effetti sostanziali prodotti dalla presentazione dell'istanza di mediazione sulla prescrizione e la decadenza risulta applicabile anche alla mediazione facoltativa.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Improcedibilità del giudizio – Condizioni – Eccezione di parte o rilievo officioso non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Necessità. (Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, poi convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, l'omessa attivazione della procedura può essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado e pertanto, se non rilevata dal giudice o eccepita dalla parte entro il detto termine, non può essere dichiarata alcuna improcedibilità della domanda (Nel caso di specie, relativo ad un'azione promossa da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi professionali dovuti dalle due società appellanti, il giudice d'appello, rigettando il gravame, ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui le prime, già soccombenti in prime cure, avevano lamentato la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita da parte dell'appellato nel giudizio di primo grado, non essendovi stata nella circostanza alcuna istanza di rimessione in termini rispetto alla relativa eccezione, né essendo stato dedotto alcun motivo giustificativo).
Tribunale di Cremona, Sezione I civile, sentenza 6 luglio 2022, n. 369 – Giudice Bassi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria –Istanza di mediazione – Organismi di mediazione – Competenza territoriale – Individuazione – Criterio – Sedi secondarie – Rilevanza – Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale. (Cc, articolo 1137; Dlgs, n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, atteso che l'individuazione dell'organismo di mediazione competente per territorio a ricevere l'istanza di mediazione deve essere svolta tenuto conto del luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie, deve ritenersi valida ed efficace la domanda di mediazione depositata dalla parte onerata dell'incombente presso una sede secondaria dell'organismo di mediazione sita in uno dei comuni rientranti nella circoscrizione del giudice adito competente per territorio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice partenopeo ha ritenuto infondata l'eccezione d'improcedibilità della domanda attorea per invalidità dell'esperito procedimento di mediazione a motivo dell'incompetenza territoriale dell'organismo adito sollevata dal Condominio convenuto, il quale, peraltro, nel richiedere vari rinvii dei prefissati incontri di mediazione, non aveva mai sollevato la questione dedotta solo in sede giudiziale).
Tribunale di Napoli-Nord, Sezione I civile, sentenza 11 luglio 2022, n. 2670 – Giudice Odorino

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Omesso rituale espletamento del procedimento di mediazione – Mancato rilievo officioso o su eccezione di parte in primo grado – Giudizio di appello – Declaratoria di improcedibilità della domanda – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Principio espresso in controversia insorta in materia locatizia. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28, deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. Ne consegue che, in mancanza della tempestiva eccezione da parte del convenuto della improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, resta precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda stessa (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, il giudice adito, rigettando il gravame, ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione con cui parte appellante aveva dedotto la violazione ad opera del giudice di prime cure del disposto di cui articolo 5 del Dlgs n. 28/2010; infatti, dagli atti di causa era emerso che nessuna specifica eccezione di improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione fosse stata sollevata nel giudizio di primo grado dalla società convenuta né nella propria comparsa di costituzione e risposta ovvero nel corso della prima udienza tenutasi nell'ambito di esso, né altrimenti con la memoria integrativa depositata successivamente al mutamento del rito, con conseguente maturata decadenza in capo alla stessa dalla possibilità di farla valere, nonché, in difetto, altresì, fino a quel momento di alcun rilievo officioso sul punto da parte del giudice, ulteriore preclusione in grado di appello alla rilevabilità di ogni questione relativa alla improcedibilità della domanda). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797).
Corte di Appello di Catanzaro, Sezione III civile, sentenza 19 luglio 2022, n. 181 – Presidente Filardo – Relatore Barillari

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Parte istante – Dichiarazione di non voler proseguire oltre – Condizione di procedibilità – Avveramento – Sussistenza – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia successoria. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda, è richiesto l'esperimento del primo incontro delle parti innanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo, non essendo necessario che all'incontro "informativo" seguano necessariamente altri incontri di discussione sul merito della "res litigiosa". Ciò lo si desume dall'articolo 8, comma 1, del Dlgs n. 28/2010, dedicato al procedimento, in cui il Legislatore ha previsto e voluto che al primo incontro davanti al mediatore le parti compaiano personalmente insieme ai loro avvocati, affinché, adeguatamente informate dei benefici della procedura, possano "…esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione…" e solo "…nel caso positivo…" si procede con lo svolgimento (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di successioni ereditarie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto per la mancata prosecuzione della procedura di mediazione obbligatoria da parte dell'attrice in esito al primo incontro: nella circostanza, infatti, quest'ultima, la quale aveva conferito ad un terzo un valido potere rappresentativo in sede di mediazione attraverso il rilascio di una procura speciale notarile, ben poteva validamente esprimere, per il tramite del rappresentante medesimo e con l'assistenza del difensore, la dichiarazione di non volere entrare in mediazione, determinandone in tal modo la chiusura con conseguente redazione da parte del mediatore di verbale di esito negativo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
• Tribunale di Pavia, Sezione III civile, sentenza 19 luglio 2022, n. 988 – Giudice Rocchetti

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Ambito di applicazione – Domanda risarcitoria avente ad oggetto anche l'accertamento della responsabilità e la condanna ad un "facere" del convenuto – Assoggettamento alla procedura – Configurabilità –Esclusione – Fattispecie relativa ad azione promossa da un condomino danneggiato a causa di infiltrazioni idriche provenienti dal lastrico solare dell'edificio. (Cc, articoli 1117 e 2051; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, non è soggetta alla procedura la domanda che, oltre ad un contenuto risarcitorio, abbia ad oggetto anche l'accertamento della responsabilità e la condanna ad un "facere" da parte del convenuto, ovvero all'esecuzione di tutti gli interventi necessari a rimuovere la causa dell'evento dannoso lamentato (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui la condomina attrice, dolendosi delle ripetute e copiose percolazioni d'acqua che, provenienti dal lastrico solare dello stabile, avevano danneggiato la propria unità immobiliare, aveva agito nei confronti del Condominio per ottenerne la condanna al ripristino dello stato dei luoghi, al fine di rimuovere le cause delle predette infiltrazioni, oltre al risarcimento dei danni subìti, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Condominio convenuto per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita).
Tribunale di Torre Annunziata, Sezione civile, sentenza 19 luglio 2022, n. 1805 – Giudice Vernaglia Lombardi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Condominio – Azione di risarcimento danni per infiltrazioni subite da un condomino provenienti dalle parti comuni – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione. (Cc, articoli 1117 e 2051; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
La domanda di risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino ed asseritamente provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, in quanto non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli dal 1117 al 1139 cod. civ., considerato che l'articolo 71-quater disp. att. cod. civ. afferma che per controversie in materia di condominio che, in base all'articolo 5, comma 1, del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, sono sottoposte a mediazione obbligatoria, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire libro II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli dal 61 al 72 delle disposizioni di attuazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui la condomina attrice, dolendosi delle ripetute e copiose percolazioni d'acqua che, provenienti dal lastrico solare dello stabile, avevano danneggiato la propria unità immobiliare, aveva agito nei confronti del Condominio per ottenerne la condanna al ripristino dello stato dei luoghi, al fine di rimuovere le cause delle predette infiltrazioni, oltre al risarcimento dei danni subìti, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Condominio convenuto per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria).
Tribunale di Torre Annunziata, Sezione civile, sentenza 19 luglio 2022, n. 1805 – Giudice Vernaglia Lombardi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria –Istanza di mediazione – Presentazione – Effetti – Art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28/2010 – Efficacia interruttiva della prescrizione ed impeditiva della decadenza – Mediazione facoltativa – Applicabilità – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia societaria. (Cc, articolo 2388; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
L'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28 del 2010, laddove regola l'effetto della domanda di mediazione rispetto a prescrizione e decadenza, non distingue in alcun modo tra mediazione obbligatoria e facoltativa, entrambe regolate nel corpo dell'articolo, e costituisce pertanto norma di chiusura circa gli effetti sostanziali del procedimento. Poiché la mediazione, obbligatoria e facoltativa, ha un'evidente finalità deflattiva, in linea con i principi di economia processuale, molto avvertiti nell'ordinamento, il particolare favore con cui le forme alternative di soluzione delle controversie, secondo la disciplina dettata dal predetto Dlgs n. 28 del 2010, vengono viste, consente anche di parificarne gli effetti, sotto il profilo della prescrizione e decadenza, che, optando invece per la tesi contraria, decorrerebbero senza limite alcuno, frustrando le ragioni della mediazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia societaria, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività dell'azione giudiziaria sollevata dalla società convenuta per mancato rispetto del termine di novanta giorni previsto dall'articolo 2388, comma 4, cod. civ. in sede di impugnazione dei deliberati consiliari, ed affermata sul presupposto dell'inidoneità dell'istanza di mediazione facoltativa presentata dalla società attrice ad impedire il decorso del predetto termine decadenziale).
Tribunale di Torino, Sezione civile, sentenza 27 luglio 2022, n. 3380 – Presidente Ratti – Dughetti

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