Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e rappresentanza della parte nel procedimento; (ii) mediazione obbligatoria, contratti "bancari e finanziari" e controversia insorta in tema di leasing immobiliare; (iii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (iv) mediazione obbligatoria, ingiustificata mancata partecipazione e sanzione pecuniaria; (v) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e diritti reali; (vi) arbitrato, clausola compromissoria e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Corte di Appello di Roma, Sezione VII civile, sentenza 6 aprile 2023, n. 2505
La sentenza, nel confermare la pronuncia impugnata, sanziona con l'improcedibilità della domanda l'irrituale conferimento del potere di rappresentanza nel procedimento di mediazione obbligatoria, riaffermando che, in assenza della parte, occorre all'uopo una procura speciale sostanziale, la quale contenga il riferimento esplicito alla procedura in esame ed ai poteri conferiti al procuratore, ma che tuttavia non può essere autenticata da quest'ultimo come una normale procura "ad litem".

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 11 aprile 2023, n. 1201
La pronuncia rinsalda il principio, avvallato anche dal giudice di legittimità, secondo cui la controversia insorta in tema di leasing immobiliare, non rientrando nella materia dei "contratti bancari e finanziari" né in quella della "locazione", non è soggetta, a pena di improcedibilità del giudizio, al procedimento di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Bari, Sezione III civile, sentenza 3 maggio 2023, n. 712
La sentenza riafferma che ove l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria non sia stata tempestivamente eccepita dalla parte o rilevata in via officiosa dal giudice di primo grado, la parte che impugna ed il giudice di appello non possono rilevarla.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 16 maggio 2022, n. 616
La decisione, resa all'esito di una controversia insorta in materia di diritti reali, rimarca che l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria espone la parte inottemperante alla condanna giudiziale del versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Milano, Sezione XV civile, sentenza 17 maggio 2022, n. 3975
La sentenza precisa che non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale un'amministrazione comunale, evocando in giudizio gli ex soci di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, miri ad ottenere una sentenza di accertamento in capo a quest'ultimi della titolarità del compendio immobiliare individuato dall'amministrazione regionale fra i siti contaminati soggetti con urgenza ad opere di bonifica.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Messina, Sezione II civile, sentenza 29 maggio 2022, n. 1058
La pronuncia ribadisce che l'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Partecipazione al procedimento – Rappresentanza – Procura al difensore – Caratteri – Procura speciale sostanziale – Necessità – Violazione – Conseguenze – Improcedibilità della domanda giudiziale – Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominia le. (Cpc, articolo 83; Cc, articoli 1137 e 1393; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Pertanto, il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. In altri termini, la parte la quale scelga di farsi sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio soggetto a mediazione obbligatoria in quanto avente ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione assembleare condominiale, la corte territoriale, nel rigettare l'appello proposto dal condomino, ha confermato la pronuncia impugnata che aveva dichiarato improcedibile la domanda attorea per omesso esperimento del procedimento di mediazione pur ordinato dal giudice alla prima udienza di trattazione: nella circostanza, infatti, l'odierno appellante non aveva partecipato personalmente alla mediazione, né aveva conferito al proprio difensore una procura speciale di natura sostanziale). Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Corte di Appello di Roma, Sezione VII civile, sentenza 6 aprile 2023, n. 2505 – Presidente Rizzo – Relatore Agres ti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie in materia di contratti bancari e finanziari – Controversia insorta in materia di contratto di leasing immobiliare – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Legge, n. 208/2015, articolo 1; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Tub (Dlgs n. 385/1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al Tuf (Dlgs n. 58/1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero all'utilizzazione dello specifico bene coinvolto; né il contratto di leasing è assimilabile a quelli di locazione immobiliare "tout-court", regolati dalla legge n. 392/1978, considerate le diverse finalità (Nel caso di specie, pur accogliendo parzialmente il gravame proposto avverso la sentenza impugnata che, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti, aveva condannato la società appellante al rilascio degli immobili, la corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui quest'ultima aveva lamentato che il giudice di prime cure avesse escluso dall'ambito applicativo delle disposizioni relative alla mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 il contratto di locazione finanziaria oggetto di lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200).
Corte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 11 aprile 2023, n. 1201 – Presidente Aponte – Martinengo Villagana Palatino di Villachiara Ragazzoni

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione – Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Omissione – Conseguenze nel giudizio di appello – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. (Dlgs, n. 28/2010, artico lo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, ovvero nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna ed il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; il giudice d'appello può comunque disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del menzionato Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto insorta in materia condominiale, la corte territoriale, rilevato che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento sia della mediazione che della negoziazione assistita non era mai stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado, ha ritenuto la stessa formulata per la prima volta in appello quale motivo d'impugnazione irrimediabilmente tardiva). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12896; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 agosto 2018, n. 21381).
Corte di Appello di Bari, Sezione III civile, sentenza 3 maggio 2023, n. 712 – Presidente Ancona – Sardone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Ingiustificata mancata partecipazione al procedimento – Irrogazione sanzione pecuniaria – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di diritti reali. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento costituisce un comportamento doloso, in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale – evitabile – in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi, e pertanto legittima la condanna pronunciata dal giudice a carico della parte inottemperante al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto attinente alla materia dei diritti reali, il giudice adito, nell'accogliere la domanda attorea, ha condannato i convenuti anche al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato, in quanto quest'ultimi, pur regolarmente invitati dagli attori, come attestato dal deposito del verbale di chiusura con esito negativo della procedura, avevano omesso di presenziare senza addure al riguardo alcun giustificato motivo).
Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 16 maggio 2022, n. 616 – Giudice Urso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito applicativo – Controversie – Diritti reali – Società cancellata dal registro delle imprese – Azione promossa da ente comunale al fine di ottenere sentenza di accertamento in capo agli ex soci della titolarità del compendio immobiliare – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Esclusione – Ragioni. (Cc, articoli 949 e 2495; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, non è soggetta al procedimento la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale un'amministrazione comunale, evocando in giudizio gli ex soci di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, miri ad ottenere una sentenza di accertamento in capo ai quest'ultimi della titolarità del compendio immobiliare individuato dall'amministrazione regionale fra i siti contaminati soggetti con urgenza ad opere di bonifica (Nel caso di specie, il giudice adito, nell'accogliere la domanda attorea, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex articolo 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, non avendo la domanda proposta dall'ente comunale natura propriamente petitoria).
Tribunale di Milano, Sezione XV civile, sentenza 17 maggio 2022, n. 3975 – Presidente Mambriani – Relatore Ric ci

Procedimento civile – Arbitrato – Arbitrato irrituale – Improponibilità della domanda per esistenza di clausola compromissoria – Rilievo d'ufficio – Esclusione – Conseguenze – Richiesta ed emissione di decreto ingiuntivo – Ammissibilità – Facoltà dell'intimato di eccepire l'improponibilità della domanda in sede di opposizione – Sussistenza. (Cpc, articoli 645, 808 e 808-q uater)
L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico di un'amministrazione comunale a titolo di pagamento di quote consortili e del corrispettivo per l'attività di gestione del servizio idrico, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata da quest'ultima in forza della clausola compromissoria, riqualificata per arbitrato rituale, contenuta nello statuto dell'azienda opposta, ha dichiarato la propria incompetenza a favore di quella arbitrale revocando il provvedimento monitorio opposto e condannando l'opposta medesima alla refusione delle spese di lite in favore della controparte) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 marzo 2011, n. 5265).
Tribunale di Messina, Sezione II civile, sentenza 29 maggio 2022, n. 1058 – Giudice D'Angelo

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