Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e rappresentanza dell'avvocato nel procedimento; (ii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e domanda riconvenzionale; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a sfratto per morosità e parte gravata; (iv) mediazione obbligatoria, domanda di mediazione e competenza territoriale degli organismi; (v) mediazione obbligatoria, controversie condominiali ed azione risarcitoria per infiltrazioni dannose; (vi) mediazione obbligatoria, contratti "bancari e finanziari" e controversia insorta in tema di leasing immobiliare; (vii) mediazione obbligatoria, giudizio di merito e regime delle spese inerenti al procedimento.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Salerno, sezione civile, sentenza 6 febbraio 2023 n. 127

La sentenza, uniformandosi ad un orientamento espresso anche dal giudice di legittimità, riafferma che, affinché il legale possa partecipare alla mediazione in sostituzione della parte, diventando rappresentante sostanziale dell'assistito oltre che difensore, è necessaria una procura sostanziale, diversa ed aggiuntiva, rispetto a quella alle liti, predisposta da un soggetto terzo autorizzato in modo espresso dall'ordinamento.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Salerno, sezione civile, sentenza 6 febbraio 2023 n. 127
La decisione afferma che, in tema di mediazione obbligatoria, l'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste, a pena di improcedibilità della stessa, anche nei confronti del convenuto che proponga una domanda riconvenzionale secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall'art. 36 c.p.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Palermo, sezione II civile, sentenza 3 marzo 2023 n. 1020
La pronuncia aderisce all'indirizzo giurisprudenziale incline a ritenere che nel giudizio di opposizione al procedimento di sfratto per morosità gravi sul locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, sentenza 6 marzo 2023 n. 245
La decisione, in adesione all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, ribadisce che la domanda di mediazione presentata unilateralmente in corso di causa dinanzi ad un organismo non avente competenza territoriale ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 28 del 2010, non producendo effetti, determina l'improcedibilità del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Latina, sezione II civile, sentenza 9 marzo 2023 n. 572
La sentenza, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, afferma che l'azione di risarcimento dei danni per infiltrazioni idriche subite da un condomino e provenienti dalle parti comuni, non essendo ascrivibile alle controversie in materia di condominio, non è soggetta a mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Milano, sezione III civile, sentenza 20 marzo 2023 n. 939
La decisione assicura continuità al principio, avvallato anche dal giudice di legittimità, secondo cui la controversia insorta in tema di leasing immobiliare, non rientrando nella materia dei "contratti bancari e finanziari" né in quella della "locazione", non è soggetta, a pena di improcedibilità del giudizio, al procedimento di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Catanzaro, sezione I civile, sentenza 22 marzo 2023 n. 464
La pronuncia afferma che, all'esito di un giudizio di merito relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese dallo stesso sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 cod. proc. civ.
***
A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Partecipazione al procedimento – Rappresentanza – Ammissibilità – Potere rappresentativo – Difensore – Forma – Procura speciale sostanziale – Necessità. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, il potere della parte di farsi sostituire in sede di mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale che deve avere lo specifico oggetto della partecipazione al procedimento ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. In particolare, sebbene la parte possa farsi sostituire anche dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, non può conferire tale potere con la procura conferita allo stesso e da questi autenticata, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore medesimo. Infatti, affinché il legale possa partecipare alla mediazione al posto della parte, diventando rappresentante sostanziale dell'assistito oltre che difensore, è necessaria una procura sostanziale, diversa ed aggiuntiva, rispetto a quella alle liti, predisposta da un soggetto terzo autorizzato in modo espresso dall'ordinamento (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, la corte territoriale, nel rigettare l'appello, ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo rilevando l'invalidità della mediazione per difetto di sottoscrizione: nella circostanza, infatti, la procura conferita al proprio difensore dall'odierno appellante, al fine di essere rappresentato durante la mediazione, doveva ritenersi invalida in quanto autenticata dal legale, il quale, pur potendo rappresentare l'assistito durante il procedimento di mediazione, avrebbe dovuto essere munito di procura speciale sostanziale validamente autenticata da un soggetto terzo, autorizzato dall'ordinamento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068).
Corte di Appello di Salerno, sezione civile, sentenza 6 febbraio 2023 n. 127 – Presidente e relatore de Filippis

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Ambito applicativo – Domanda riconvenzionale – Estensione – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. (Cpc, articoli 36, 167, 183, 633 e 645; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una domanda riconvenzionale secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall'articolo 36 cod. proc. civ. in quanto il termine "convenuto" può essere riferito anche all'attore che abbia proposto tale domanda (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale e definita in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la corte del merito, nel rigettare l'appello, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice di prime cure aveva dichiarato improcedibile sia l'opposizione per invalidità della mediazione proposta, sia la domanda riconvenzionale spiegata dall'odierno appellante nei confronti del Condominio appellato al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di accesso al fondo ex articolo 843 cod. civ., domanda che, in quanto attinente a una obbligazione "propter rem" sempre in materia di condominio, doveva ritenersi comunque assoggettata all'obbligo di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 gennaio 2006, n. 830)
Corte di Appello di Salerno, sezione civile, sentenza 6 febbraio 2023 n. 127 – Presidente e relatore de Filippis

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Locazioni – Procedimento di sfratto per morosità – Giudizio di opposizione – Esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria – Parte gravata – Locatore intimante – Inosservanza – Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 658, 665 e 667; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria relativa ad una controversia insorta in materia locatizia, ove il giudice, nell'ambito di un procedimento di sfratto per morosità, abbia disposto il mutamento del rito conseguente all'opposizione presentata dal conduttore ed invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l'onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto (Nel caso di specie, il giudice adito, rilevato che né parte attrice in convalida di sfratto né l'intimato conduttore avevano presentato istanza di mediazione dinnanzi ad un organismo preposto dal legislatore a tale incombente entro il termine di tre mesi destinato per la celebrazione del procedimento di mediazione conciliativa, ha dichiarato improcedibile lo sfratto intimato, compensando tuttavia integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.).
Tribunale di Palermo, sezione II civile, sentenza 3 marzo 2023 n. 1020 – Giudice Zagarella

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Competenza per territorio degli organismi di mediazione –Presentazione della domanda presso organismo territorialmente incompetente – Conseguenze – Improcedibilità della domanda giudiziale – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia bancaria. (Dlgs 28/2010, articoli 4, 5 e 6)
In tema di mediazione obbligatoria, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo non che non abbia competenza territoriale ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 28 del 2010, non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia bancaria, il giudice adito, rilevato che la società opposta, in quanto parte gravata, aveva presentato la domanda di mediazione presso un organismo di mediazione non avente alcuna sede, né principale né secondaria, nel circondario del tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria revocando il decreto ingiuntivo opposto ma compensando integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'articolo 92 cod. proc. civ. in ragione della natura meramente processuale del motivo posto alla base della decisione nonché della peculiarità della questione trattata; inoltre, osserva la pronuncia in esame, avendo il tribunale già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al giudizio, resta precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, non prevedendo la legge la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi degli articoli 5-bis e 6, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, ovvero di disporre la riassunzione del procedimento davanti all'organismo competente).
Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, sentenza 6 marzo 2023 n. 245 – Giudice Sodani

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Condominio negli edifici – Azione di risarcimento dei danni per infiltrazioni idriche subite da un condomino e provenienti dalle parti comuni – Natura di controversia in materia condominiale soggetta a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione. (Cc, articoli 1117 e 2051; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, atteso che secondo il disposto di cui all'articolo 71-quater disp. att. cod. le controversie in materia di condominio, sottoposte a mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire il libro II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli da 61 al 72 disp. att. cod. civ., l'azione promossa ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ. dal condomino nei confronti del Condominio per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da infiltrazioni idriche provenienti dalle parti comuni, non essendo ascrivibile tra le controversie di natura condominiale, non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda (Nel caso di specie, in cui il condomino attore aveva agito nei confronti del Condominio per ottenerne, previo accertamento della causa delle infiltrazioni derivate dal lastrico solare di copertura dell'intero immobile, la condanna all'esecuzione dei lavori per l'eliminazione della causa delle infiltrazioni oltre al risarcimento del danno subito derivante dai fenomeni verificati, il giudice adito ha rigettato l'eccezione d'improcedibilità della domanda azionata per difetto di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, sollevata dal Condominio convenuto).
Tribunale di Latina, sezione II civile, sentenza 9 marzo 2023 n. 572 – Giudice Gabrielli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie in materia di contratti bancari e finanziari – Controversia insorta in materia di contratto di leasing – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Legge. 208/2015, articolo 1; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero all'utilizzazione dello specifico bene coinvolto; né il contratto di leasing è assimilabile a quelli di locazione immobiliare "tout-court", regolati dalla legge n. 392/1978, considerate le diverse finalità (Nel caso di specie, nel confermare l'ordinanza impugnata che, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti, aveva condannato la società appellante al rilascio dell'immobile, la corte territoriale ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione con cui quest'ultima aveva lamentato che il giudice di prime cure avesse escluso dall'ambito applicativo delle disposizioni relative alla mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 il contratto di locazione finanziaria oggetto di lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200).
Corte di Appello di Milano, sezione III civile, sentenza 20 marzo 2023 n. 939 – Presidente Varani ; Martinengo Villagana Palatino di Villachiara Ragazzoni

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Spese processuali – Controversia assoggettata a mediazione obbligatoria – Spese inerenti alla procedura di mediazione – Giudizio di merito – Parte soccombente – Condanna alla refusione delle spese di mediazione in favore del vincitore – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articolo 91; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, le spese ed i costi relativi al procedimento di mediazione devono essere liquidati, all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli articoli 91 ss. cod. proc. civ. Infatti, il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione "cronologica", necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l'attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l'esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 cod. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia assicurativa, il giudice adito, nell'accogliere la domanda con la quale l'attore aveva chiesto il pagamento dell'indennizzo da parte della società assicuratrice convenuta, ha condannato quest'ultima anche alle spese inerenti alla procedura di mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del 2010 promossa dall'attore "ante causam" e conclusasi con esito negativo).
Tribunale di Catanzaro, sezione I civile, sentenza 22 marzo 2023 n. 464 – Giudice Mellace

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©