ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (ii) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e controversia in materia di polizza fideiussoria; (iii) mediazione obbligatoria, contratti "bancari e finanziari" e controversia insorta in tema di leasing mobiliare; (iv) giudizio di impugnazione di delibere assembleari condominiali ed asimmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale; (v) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (vi) negoziazione assistita, condizione di procedibilità e rapporti tra la procedura e l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi; (vii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità ed azione di risarcimento del danno derivante da diffamazione commessa con "altro mezzo di pubblicità".
A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, sentenza 16 marzo 2023, n. 540
La sentenza riafferma il principio, enunciato dal giudice di legittimità e ribadito anche nelle corti di merito, secondo cui, in tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo Dlgs n. 28 del 2010.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 11 aprile 2023, n. 5792
La decisione rimarca che la controversia avente ad oggetto una polizza fideiussoria, non rientrando quest'ultima né nella materia assicurativa né in quella bancaria, non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Firenze, Sezione II civile, sentenza 18 aprile 2023, n. 802
La pronuncia rinsalda il principio, avvallato anche dal giudice di legittimità, secondo cui la controversia insorta in tema di leasing – nella specie, mobiliare – non rientrando nella materia dei "contratti bancari e finanziari", non è soggetta, a pena di improcedibilità del giudizio, al procedimento di mediazione obbligatoria.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 18 aprile 2023, n. 6211
La sentenza rimarca che, nel giudizio di impugnazione di deliberati condominiali, soggetto a mediazione obbligatoria, non osserva il necessario vincolo di simmetria tra contenuto della domanda di mediazione e contenuto della domanda giudiziale il condomino attore che, da un lato, estenda quest'ultima anche ad una delibera non denunziata come viziata nella domanda di mediazione, e che, dall'altro, nel giudizio di merito, adduca, con riferimento alle delibere già oggetto di censura nella domanda di mediazione, ulteriori ed autonome ragioni di invalidità rispetto a quelle denunziate in quest'ultima.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Teramo, Sezione civile, sentenza 20 aprile 2023, n. 413
La decisione, uniformandosi al principio espresso dalle Sezioni Unite delle Suprema Corte, ribadisce che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Bari, Sezione III civile, sentenza 21 aprile 2023, n. 1512
La sentenza afferma che l'accertamento tecnico preventivo eventualmente esperito ai fini conciliativi prima dell'introduzione giudizio, non essendo istituto previsto in via alternativa rispetto alla negoziazione assistita, non esime parte attrice dal promuovere prima o in corso di causa la procedura a pena di improcedibilità della domanda.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, Sezione civile, sentenza 24 aprile 2023, n. 6456
La sentenza ha cura di precisare che l'azione di risarcimento del danno derivante diffamazione con "altro mezzo di pubblicità", soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, ricomprende, rispetto all'alternativo "mezzo della stampa" ogni ulteriore tipologia di trasmissione dell'informazione che, al pari di quest'ultima, abbia tuttavia la capacità di raggiungere una platea indistinta di destinatari.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Improcedibilità della domanda giudiziale – Eccezione di parte o rilievo officioso non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Mancanza – Conseguenze – Giudizio di appello – Denunziata improcedibilità – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Principio ribadito in controversia insorta in materia successoria. (Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda giudiziale deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. In difetto, ovvero nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna ed il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, in quanto riconducibile alla materia delle successioni ereditarie, la corte territoriale, nel rigettare il gravame, ha disatteso il motivo di impugnazione con cui l'appellante aveva censurato la sentenza gravata per non essersi pronunciata in ordine all'omesso preventivo esperimento della mediazione obbligatoria da parte di uno degli appellati odierni contumaci, il quale, nell'ambito della mediazione azionata dall'appellata costituitasi, aveva rivestito la qualità di chiamato e non quella di attore; nella circostanza, infatti, una volta intervenuto nel giudizio quest'ultimo, con atto contenente le relative domande e ritualmente depositato, alla successiva udienza, nessuno dei difensori presenti aveva sollevato nei suoi confronti l'eccezione, né il giudice aveva rilevato d'ufficio alcunché). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12896; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797).
• Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, sentenza 16 marzo 2023, n. 540 – Presidente Lupo – Relatore Laudadio
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Controversie insorte in materia di "contratti assicurativi, bancari e finanziari" – Polizza fideiussoria – Natura – Controversia relativa – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Necessità – Esclusione – Fondamento. (Cc, articoli 1936 e 1950; Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa ma funzione di garanzia, e anche nel caso in cui venga qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratti che non possono essere qualificati come contratti bancari per i quali l'esperimento del tentativo di conciliazione ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 è imposto a pena di improcedibilità della domanda (Nel caso di specie, rigettando l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, il giudice adito, nel ritenere infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società opponente, ha escluso che la controversia – avente ad oggetto l'azione monitoria esercitata in via di regresso dalla opposta compagnia assicuratrice a seguito dell'escussione della polizza fideiussoria emessa in favore di una amministrazione comunale a garanzia della restituzione dell'anticipazione concessa per l'esecuzione di lavori oggetto di un contratto di appalto – fosse riconducibile tra quelle insorte in materia di "contratti assicurativi, bancari e finanziari" per le quali il citato articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 prevede l'obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione obbligatoria).
• Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 11 aprile 2023, n. 5792 – Giudice Basile
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie in materia di contratti bancari e finanziari – Controversia insorta in materia di contratto di leasing – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Principio ribadito con riferimento a contratto di leasing mobiliare. (Legge, n. 124/2017, articolo 1; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Tub (Dlgs n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al Tuf (Dlgs n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Nel caso di specie, accogliendo il gravame, la corte territoriale, ritenuto applicabile l'enunciato principio anche al leasing mobiliare, ha riformato la sentenza impugnata la quale aveva dichiarato improcedibile l'opposizione proposta degli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato ingiunto, al primo, in veste di debitore principale, ed al secondo, in qualità di garante, di pagare la somma azionata in via monitoria in virtù della sottoscrizione di due contratti di leasing, relativi a due automezzi, risolti poi per inadempimento, con restituzione dei beni, successivamente rivenduti e delle fideiussioni prestate). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200).
• Corte di Appello di Firenze, Sezione II civile, sentenza 18 aprile 2023, n. 802 – Presidente Loprete – Relatore Condemi
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Domanda di mediazione – Contenuto – Giudizio di impugnazione di delibere assembleari condominiali – Asimmetria della domanda giudiziale rispetto all'istanza di mediazione – Sussistenza – Duplice ipotesi – Individuazione. (Cc, articolo 1137; Dlgs, n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, nel giudizio di impugnazione di deliberati condominiali, non osserva il necessario vincolo di simmetria tra contenuto della domanda di mediazione e contenuto della domanda giudiziale il condomino attore che, da un lato, estenda quest'ultima anche ad una delibera non denunziata come viziata nella domanda di mediazione, e che, dall'altro, nel giudizio di merito, adduca, con riferimento alle delibere già oggetto di censura nella domanda di mediazione, ulteriori ed autonome ragioni di invalidità rispetto a quelle denunziate in quest'ultima (Nel caso di specie, il giudice adito, riscontrate entrambe le asimmetrie, ha concluso, quanto alla prima impugnativa, per la totale improcedibilità della domanda attorea, e quanto alla seconda impugnativa, per uno scrutinio nel merito limitato e circoscritto alle sole doglianze già veicolate nell'istanza di mediazione).
• Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 18 aprile 2023, n. 6211 – Giudice De Palo
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo. (Cpc, articoli 645, 648 e 653; Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, in cui, dopo l'intervento nomofilattico operato dalle Sezioni Unite a composizione del contrasto giurisprudenziale insorto sull'individuazione della parte onerata, era stata comunicata fuori udienza ordinanza di assegnazione del termine per la presentazione della domanda di mediazione, il giudice adito, rilevato che parte opposta, quale parte onerata, non aveva ottemperato all'incombente, non essendo stata prodotta in atti prova del valido esperimento del tentativo di conciliazione, ha di conseguenza dichiarato improcedibile la domanda proposta in via monitoria, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la stessa alle spese di lite in favore della controparte opponente in applicazione del principio della soccombenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
• Tribunale di Teramo, Sezione civile, sentenza 20 aprile 2023, n. 413 – Giudice Mastro
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Controversia soggetta a negoziazione assistita obbligatoria – Accertamento tecnico preventivo esperito ai fini conciliativi prima dell'introduzione del giudizio – Equiparazione rispetto alla procedura di negoziazione assistita ai fini della procedibilità della domanda giudiziale – Configurabilità – Esclusione – Conseguenze – Mancato esperimento della negoziazione assistita prima della causa o durante la stessa – Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articolo 696-bis; Dlgs., n. 28/2010, articolo 1; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, la coesistenza nell'ordinamento processuale da un lato, dell'istituto dell'A.T.P. conciliativo (cfr., articolo 696-bis cod. proc. civ.) e dall'altro, del procedimento di mediazione (articoli 1 e ss. del Dlgs n. 28 del 2010) non è prevista dal legislatore in termini di alternatività rispetto alla procedura in esame, tale per cui il ricorso all'uno esclude il ricorso all'altro. Invero, il ricorso al primo, rimesso alla disponibilità delle parti ove ne ricorrano i presupposti (con particolare riferimento all'utilità di una verifica tecnica che consenta alle parti di fare chiarezza sul tema controverso e su istanze restitutorie o risarcitorie poste), non esclude la necessità di ricorrere al secondo, quando, non raggiunto l'obiettivo della conciliazione, si profili la via contenziosa, e quindi, nelle materie previste, l'obbligatorietà di ricorrere al preventivo procedimento di mediazione o, come nella fattispecie, negoziazione assistita, nel quale, prevalenti le tecniche relazionali di mediazione, ci si potrà comunque avvalere dell'accertamento tecnico già svolto (Nel caso di specie, in cui parte attrice aveva agito nei confronti della convenuta al fine di ottenerne la condanna al pagamento di una somma di importo non eccedente cinquantamila euro, a titolo di risarcimento materiale e morale, il giudice adito, rilevato il mancato esperimento da parte di quest'ultima della procedura di negoziazione assistita ex articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2014, ha dichiarato improcedibile la domanda, pur compensando tra le parti le spese di lite, in ragione della peculiarità della questione giuridica scrutinata: nella circostanza, infatti, parte attrice medesima, onerata dell'effettivo espletamento della procedura in esame, non aveva adempiuto preliminarmente a tale obbligo, né, in pendenza del giudizio, a seguito dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla parte convenuta, aveva chiesto termine per poter espletare l'incombente, restando irrilevante, ai fini della declaratoria d'improcedibilità della domanda, l'accertamento tecnico preventivo dalla stessa esperito ai fini conciliativi prima dell'introduzione giudizio di merito così come sostenuto dalla difesa attorea).
• Tribunale di Bari, Sezione III civile, sentenza 21 aprile 2023, n. 1512 – Giudice Lullo
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Controversie – Azione di risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità – Integrazione della fattispecie normativa – "Altri mezzi di pubblicità" – Nozione e portata ai fini dell'obbligatorio esperimento del tentativo conciliativo – Individuazione. (Cp, articolo 595; Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, laddove dispone che è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione anche chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a controversia in materia di risarcimento del danno derivante da diffamazione, si applica solo nel caso in cui, quest'ultima sia stata integrata "con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità". Il legislatore, infatti, consapevole dei progressi della tecnica, ha ritenuto necessario inserire, accanto al "mezzo della stampa", il riferimento ad "altro mezzo di pubblicità", al fine di ricomprendere ogni ulteriore tipologia di trasmissione dell'informazione che, come la stampa, ha tuttavia la capacità di raggiungere una platea indistinta di destinatari. Indicativo, al riguardo, è il fatto che la stessa giurisprudenza abbia ricondotto alla categoria degli "altri mezzi di pubblicità", i nuovi strumenti di comunicazione di massa quali: blog, social network e giornali online, i quali, utilizzando il potente mezzo diffusivo dell'internet, sono in grado, come la stampa tradizionale, di indirizzare i propri contenuti ad un numero potenzialmente indeterminato di persone (Nel caso di specie, il giudice adito, pur rigettando la domanda risarcitoria proposta nei confronti della convenuta, ha disatteso l'eccezione pregiudiziale tempestivamente sollevata da quest'ultima per omesso preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria "ex lege" da parte dell'attrice: nella circostanza, infatti, il "dossier anonimo", asseritamente ritenuto di portata diffamatoria, essendo stato dalla convenuta diffuso solo alle proprie articolazioni regionali e provinciali, non poteva ritenersi trasmesso con modalità definibili quale "altro mezzo di pubblicità", non figurando una platea indistinta di destinatari, ma un pubblico ben circoscritto e definito di addetti ai lavori, in coerenza con la palese finalità perseguita dalla convenuta medesima, ossia quella di informare una platea perimetrata, costituita dalle sole organizzazioni potenzialmente interessate). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 10 settembre 2018, n. 21965)
• Tribunale di Roma, Sezione civile, sentenza 24 aprile 2023, n. 6456 – Giudice Bile