ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita, mancata risposta all'invito e regime della responsabilità aggravata; (ii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (iii) mediazione obbligatoria e natura del termine assegnato dal giudice per esperire il tentativo; (iv) mediazione obbligatoria e domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto; (v) mediazione obbligatoria e partecipazione delegata; (vi) domanda di mediazione e regime dei termini di decadenza e prescrizione in caso di rovina e difetti di cose immobili.
A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Vicenza, Sezione I civile, sentenza 5 luglio 2021, n. 1382
La decisione afferma che la mancata risposta di parte convenuta all'invito formulato dall'attore a partecipare alla procedura di negoziazione assistita onde definire in via conciliativa la controversia non costituisce presupposto per ottenere la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di L'Aquila, Sezione civile, sentenza 7 luglio 2021, n. 1101
Uniformandosi ad un principio già espresso dal giudice di legittimità, la decisione ribadisce che, in tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1–bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del medesimo D.lgs. n. 28 del 2010.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Torino, Sezione IV civile, sentenza 8 luglio 2021, n. 3418
La sentenza, aderendo all'indirizzo propugnato da una parte della giurisprudenza di merito ed incline a ritenere ordinatorio il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, afferma che la sanzione d'improcedibilità della domanda giudiziale non può essere pronunciata se, pur essendo la mediazione stata iniziata in ritardo rispetto a quel termine, il procedimento sia stato comunque avviato e concluso entro l'udienza di rinvio, cosicché il mancato rispetto del termine medesimo non abbia inciso sull'effettuazione del tentativo di mediazione e sull'avveramento della condizione di procedibilità.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Venezia, Sezione I civile, sentenza 8 luglio 2021, n. 1428
La decisione ribadisce che la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto formulata ex articolo 2932 c.c. non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria non rientrando la relativa controversia nella materia dei diritti reali.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Milano, Sezione IV civile, sentenza 23 luglio 2021, n. 6412
La decisione, aderendo ad un principio già espresso dalla Suprema Corte, ribadisce che nel procedimento di mediazione le parti possono farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste, purché dotato di apposita procura speciale sostanziale.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Pistoia, Sezione civile, sentenza 2 agosto 2021, n. 676
La pronuncia, resa in tema di appalto, precisa che, in caso di controversia avente ad oggetto l'azione intrapresa dal committente nei confronti dell'appaltatore ex articolo 1669 c.c., il deposito della domanda di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28/2010 è idoneo ad impedire il decorso del termine annuale posto a pena di decadenza per la denuncia dei vizi e decorrente dalla loro scoperta, nonché, parimenti, ad interrompere il decorso del termine annuale di prescrizione per agire in giudizio e decorrente dalla predetta denuncia.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito formulato dall'attore a partecipare alla procedura – Mancata risposta di parte convenuta – Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – Configurabilità – Esclusione. (Cpc, articolo 96; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, la mancata risposta di parte convenuta all'invito formulato dall'attore a partecipare alla procedura onde definire in via conciliativa la controversia non costituisce presupposto per ottenere la condanna a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, il giudice adito, premesso che la responsabilità aggravata ex articolo 96 cod. proc. civ. esige comunque l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), ha respinto la richiesta di condanna avanzata dall'attore nei confronti delle convenute, anche in anche in considerazione della fondatezza delle eccezioni e prospettazioni avanzate in giudizio da quest'ultime). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22405).
• Tribunale di Vicenza, Sezione I civile, sentenza 5 luglio 2021, n. 1382 – Giudice Lamagna
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione – Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza – Obbligatorietà della mediazione in appello – Esclusione – Fondamento. (D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1–bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del medesimo Dlgs n. 28 del 2010. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice d'appello, investito del gravame avverso una sentenza emessa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto infondata, in quanto tardiva, l'eccezione d'improcedibilità del giudizio per omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, avendo la parte appellante sollevato la stessa per la prima volta solo in comparsa conclusionale di secondo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 10 novembre 2020, n. 25155).
• Corte di Appello di L'Aquila, Sezione civile, sentenza 7 luglio 2021, n. 1101 – Presidente Iannaccone – Relatore Del Bon0
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Assegnazione del termine di quindici giorni da parte del giudice – Inosservanza – Conseguenze – Conclusione del procedimento entro l'udienza di rinvio – Improcedibilità della domanda – Configurabilità – Esclusione. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, laddove il giudice abbia disposto, ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010, l'esperimento del procedimento di mediazione entro il termine di quindici giorni, detto termine è da ritenersi ordinatorio e non perentorio, e la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale non può essere pronunciata se, pur essendo la mediazione stata iniziata in ritardo, il procedimento è comunque stato avviato e concluso entro l'udienza di rinvio ed il mancato rispetto del termine non ha quindi inciso sulla effettuazione del tentativo di mediazione e sull'avveramento della condizione di procedibilità (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti assicurativi, il giudice adito ha respinto l'eccezione sollevata da parte convenuta fin dal primo atto di costituzione in giudizio e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto l'avvio della procedura – poi definita con verbale negativo di conciliazione – oltre il termine concesso non era comunque idoneo a giustificare una pronuncia di improcedibilità della domanda attorea).
• Tribunale di Torino, Sezione IV civile, sentenza 8 luglio 2021, n. 3418 – Giudice Di Donato
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Materie – Diritti reali – Domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto – Assoggettamento – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 2932; Cpc, articolo 163; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
L'azione ex articolo 2932 cod. civ. non ha natura reale, ma personale, in quanto diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento della proprietà su di un bene. Ne consegue che, non costituendo il diritto reale la "causa petendi" della domanda, deve escludersi, per l'effetto, l'obbligo della mediazione obbligatoria (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio definito con l'accoglimento della domanda introdotta dall'attrice ex articolo 2932 cod. civ. in conseguenza dell'accertato l'inadempimento del convenuto all'accordo concluso in sede divorzile, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione d'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria sollevata dal convenuto medesimo).
• Tribunale di Venezia, Sezione I civile, sentenza 8 luglio 2021, n. 1428 – Giudice Filippone
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Partecipazione delegata – Ammissibilità – Condizioni – Procura speciale sostanziale – Necessità. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda richiede, ai sensi degli articoli 5 e 8 del Dlgs n. 28/2010, che la procedura si svolga con la partecipazione all'incontro di mediazione delle parti, assistite dai difensori, le quali possono partecipare personalmente o farsi sostituire da un procuratore purché munito di una procura speciale sostanziale, ossia di una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (Nel caso di specie, il giudice ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale sollevata da parte attrice, in quanto dal verbale di mediazione era emerso che il difensore di parte convenuta aveva partecipato all'incontro di mediazione anche in veste di procuratore di quest'ultima in quanto munito di idonea procura speciale, ritenendosi in tal modo assolta la condizione di procedibilità della domanda). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
• Tribunale di Milano, Sezione IV civile, sentenza 23 luglio 2021, n. 6412 – Giudice Cozzi
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Domanda di mediazione – Effetti – Appalto – Rovina e difetti di cose immobili – Termini annuali di decadenza e prescrizione – Deposito istanza di mediazione – Impedimento ed interruzione – Idoneità – Sussistenza. (Cc, articolo 1669; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di appalto, in caso di controversia avente ad oggetto l'azione intrapresa dal committente nei confronti dell'appaltatore ex articolo 1669 cod. civ. il deposito della domanda di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Dlgs n. 28/2010 è idoneo ad impedire il decorso del termine annuale posto a pena di decadenza per la denuncia dei vizi e decorrente dalla loro scoperta, nonché, parimenti, ad interrompere il decorso del termine annuale di prescrizione per agire in giudizio e decorrente dalla predetta denuncia.
• Tribunale di Pistoia, Sezione civile, sentenza 2 agosto 2021, n. 676 – Giudice Leoncini