Famiglia

Affidi, curatore speciale, nuove competenze del giudice ordinario: ecco come cambia il processo di famiglia

Le novità contenute nella riforma civile che non richiedono attuazione si applicano ai procedimenti instaurati dal 22 giugno

di Selene Pascasi

Al via, il 22 giugno 2022, a 180 giorni dall’entrata in vigore della legge delega 206 del 26 novembre 2021, la prima fase della riforma del processo civile, che porta all’immediata applicazione di importanti novità per i procedimenti relativi a famiglie e minori introdotti con ricorso dopo questa data. Altri interventi saranno approvati entro il 24 dicembre. Vediamo, intanto, quali sono le modifiche in arrivo.

Allontanamento del minore

Una netta inversione di rotta si registra per l’allontanamento del minore dalla famiglia disciplinato dall’articolo 403 del Codice civile, rivisto e arricchito. La norma, elencando le ipotesi in cui lo si può disporre, viene svecchiata da espressioni ormai anacronistiche che parlavano di «minore allevato in locali insalubri o pericolosi», «da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione», oggi sostituite con «se esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica».

Le iniziative della pubblica autorità, inoltre, vengono assoggettate a verifiche e controlli da parte del giudice. Il tutto in tempi rapidi e tappe scandite: la pubblica autorità che adotta il provvedimento avvisa senza ritardo e oralmente il Pm facendogli avere una relazione entro 24 ore dal collocamento del minore in sicurezza (con l’allontanamento da uno o entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità). Il Pm, entro 72 ore, revoca la decisione o chiede la convalida al tribunale per i minorenni che, nelle 48 ore seguenti, se convalida, nomina al minore un curatore speciale. Il giudice relatore fissa nei successivi 15 giorni l’udienza di comparizione per il libero interrogatorio delle parti, l’assunzione di informazioni e l’ascolto diretto del minore. Entro 15 giorni dovrà arrivare il decreto di conferma, modifica o revoca con eventuali provvedimenti nell’interesse del minore, contro cui il curatore speciale e gli esercenti la responsabilità potranno formulare reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione e la corte d’appello deciderà in merito nei 60 giorni dal suo deposito. Ritmo da rispettare pena la perdita di efficacia dei provvedimenti della pubblica autorità.

Curatore speciale

Restyling, con modifica degli articoli 78 e 80 del Codice di procedura civile, dell’apparato sul curatore speciale del minore. In primo luogo, si elencano i casi in cui la nomina è obbligatoria: decadenza dalla responsabilità genitoriale; provvedimento confermativo dell’abbandono familiare o di affidamento eterofamiliare; procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore; situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; richiesta del minore ultra quattordicenne. La nomina è facoltativa, invece, in caso di temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare gli interessi del minore.

Inoltre, circa la richiesta di revoca del curatore speciale, potrà essere avanzata – per delle gravi inadempienze, per mancanza dei presupposti per la sua nomina o per il loro venir meno – dal minore che abbia compiuto 14 anni, dai genitori esercenti la responsabilità, dal tutore o dal Pm.

Rivoluzione anche per i poteri del curatore speciale che, oltre alla rappresentanza processuale del minore, che è tenuto ad ascoltare, ne acquista la rappresentanza sostanziale, così assorbendo i compiti propri del difensore tecnico. Un ruolo centrale, che potranno svolgere solo legali specializzati ad hoc e iscritti in un albo speciale che ne attesti la formazione.

Competenza

Cambia la ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. In particolare, si amplia la sfera d’azione del tribunale ordinario, che diventa competente per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, anche se instaurati su ricorso del Pm, se è in corso o anche se viene avviato in seguito tra le parti un giudizio di separazione o di divorzio o sul riconoscimento del figlio o sulla responsabilità genitoriale. Il tribunale per i minorenni deve adottare, entro 15 giorni, le misure temporanee urgenti per il minore e trasmettere gli atti al tribunale ordinario.

Danni

Il nuovo articolo 709-ter del Codice di procedura civile, sulle liti tra genitori per l’esercizio della responsabilità o sulle modalità di affido, consente al giudice di individuare la somma dovuta dall’inadempiente per ogni giorno di violazione.

Esperti

Nasce l’albo unico di consulenti e periti che conterrà anche esperti in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva, psicologia giuridica o forense – in possesso, pure alternativamente, di provata esperienza in tema di violenza domestica e sui minori, specializzazione post universitaria, iscrizione minima agli albi di cinque anni o almeno cinque anni di attività clinica con minori in strutture pubbliche o private – da cui giudici e avvocati potranno attingere nella scelta del professionista più adeguato al loro caso.

Negoziazione assistita

Viene esteso, infine, il perimetro della convenzione di negoziazione assistita che potrà essere conclusa tra i genitori, con almeno un avvocato per parte, per poter raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio, e per la modifica delle condizioni già fissate. Alla convenzione si potrà ricorrere anche per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non indipendente, determinare gli alimenti o rivederne l’assetto.

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