Rassegne di Giurisprudenza

Agevolazione mafiosa occasionale, illegittimo il diniego del controllo giudiziario volontario all'impresa interdetta

a cura della Redazione Diritto

Misure di prevenzione - Controllo giudiziario delle aziende - Art. 34 - Bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 - Prerequisiti - Assenza di stabile Infiltrazione mafiosa - Mera occasionalità o estraneità dell'agevolazione mafiosa - Diniego - Illegittimità
In caso di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, e quindi su istanza dell'impresa destinataria di interdittiva antimafia rilasciata dal prefetto e impugnata davanti al giudice amministrativo, il giudice della prevenzione potrebbe negare la misura di prevenzione solo se riscontra una stabile agevolazione mafiosa e non quando ne escluda il portato, anche in termini di mera occasionalità. L'impresa assoggettata all'interdittiva antimafia infatti, sia che rivendichi la mera occasionalità dell'agevolazione, sia di essere integralmente estranea alla stessa, una volta esclusa la stabilità di tale infiltrazione, merita comunque di avvalersi della misura di prevenzione e degli effetti neutralizzanti della decisione amministrativa che essa garantisce, nelle more del giudizio amministrativo.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 24 maggio 2023, n. 22395

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Controllo giudiziario delle aziende - Fattispecie previste dall'art. 34 bis, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 - Prerequisito dell' infiltrazione mafiosa - Accertamento - Criteri - Indicazione.
In materia di misure di prevenzione, quando sia formulata richiesta di controllo giudiziario, ex art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, su iniziativa della parte pubblica, la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione, in funzione di un controllo c.d. prescrittivo, mentre nel caso di istanza della parte privata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale valutazione deve tener conto dell'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario al fine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell'ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l'esercizio dell'impresa.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 2 agosto 2021, n. 30168

Sicurezza pubblica e forze di polizia - Misure di prevenzione - Misure di prevenzione patrimoniale - Controllo giudiziario delle aziende - Richiesta dell'azienda "interdetta" di applicazione del controllo - Apprezzamento del tribunale - Contenuto
In tema di controllo giudiziario, mentre nel caso del controllo giudiziario prescrittivo a iniziativa pubblica (articolo 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159) la valutazione del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose, idonee a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione, nel caso del controllo cosiddetto "volontario ad istanza del privato" (articolo 34-bis, comma 6, citato), la valutazione deve tenere conto del provvedimento preventivo di natura amministrativa (informazione interdittiva antimafia ex articolo 84, comma 4, citato), non può prescindere, cioè, dall'accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall'organo amministrativo.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Penale, Sentenza 5 marzo 2021, n. 9122