Responsabilità

Agevolazioni per calamità naturali, l'impresa deve provare la responsabilità della banca

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 29052 depositata oggi, affermando che se il fondo è incapiente l'Istituto non risarcisce l'impresa per il ritardo nella istruzione della pratica

di Francesco Machina Grifeo

Per ottenere dalla banca il risarcimento del danno derivante dall'esaurimento dei fondi concessi per legge alle imprese danneggiate da una alluvione, non è sufficiente provare il ritardo nella istruzione della pratica, l'impresa deve infatti dimostrare che la dilazione ha causato l'esaurimento delle risorse. Viceversa, in assenza della dimostrazione del nesso causale nulla è dovuto. È uno dei passaggi della sentenza n. 29052 depositata oggi dalla Corte di cassazione che ha respinto il ricorso di una srl in liquidazione, attiva nel settore edile, contro Mediocredito centrale, ente individuato dalla legge come il soggetto erogatore dei fondi.

In primo grado, invece, il Tribunale di Torino aveva riconosciuto la responsabilità dell'istituto e lo aveva condannato al risarcimento per circa mezzo milione di euro. La Corte di appello, ribaltando la decisione, aveva negato il risarcimento affermando che la società non aveva fornito la prova della capienza del fondo. Né aveva dimostrato che altre imprese, presentando domanda nello stesso periodo o addirittura successivamente, avessero ricevuto i fondi.

Del resto, anche ammesso che la banca si fosse mossa con colpevole ritardo, questo elemento da solo, senza dunque essere accompagnato dalla prova che "altre e successive richieste di finanziamento fossero state indebitamente istruite prima ed accolte", non comportava automaticamente la responsabilità di Mediocredito, in quanto non era idoneo a provare il nesso di causalità fra il comportamento asseritamente illegittimo (il ritardo) e il danno (la mancata erogazione del finanziamento per sopravvenuta indisponibilità delle risorse).

Né ancora poteva ritenersi, come fatto dal giudice di primo grado, che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in merito all'esaurimento delle risorse non fosse un elemento dirimente, considerato che la banca da cui proveniva l'annuncio – il Mediocredito - era l'ente individuato dalla legge per la erogazione delle agevolazioni.

Ma soprattutto se si considera il mancato pagamento delle rate precedenti, il Mediocredito non avrebbe comunque potuto procedere al finanziamento, vista la irregolarità dei pagamenti dell'impresa richiedente.

Proposto ricorso, la Cassazione nel ribadire la validità degli argomenti adottati dalla decisione di appello lo ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile. Con la precisione che la seconda della due rationes decidendi, non era neppure stata impugnata.

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