Civile

Ai messi notificatori si applica il principio di scissione della notifica

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione

di Tommaso Ventre*

La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 40543/21 ha pronunciato un importantissimo principio di diritto secondo cui "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R . 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".

Con il principio sancito, in continuità con l'orientamento costantemente seguito dalla Sezione ordinaria, viene confermata l'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi, aventi natura sostanziale e non processuale, a ciò non ostando la loro particolare struttura e natura.

L'atto di accertamento è infatti sottoposto ad un regime procedimentale che, pur nelle sue peculiarità rispetto a quello generale dell'atto amministrativo, lascia ben distinta la fase della decisione, o di perfezionamento dell'atto, da quella integrativa della sua efficacia.

Sicché la notificazione non rappresenta un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria e non contribuisce al suo perfezionamento secondo quanto riconosciuto, implicitamente, ma chiaramente, dal D.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.19, terzo comma, n.3 secondo cui "la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".

Da ciò la Corte deduce che la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d'imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza. Da questa ricostruzione discende che la notificazione della decisione tributaria non è un elemento per la giuridica esistenza dell'atto, ma ne rappresenta una mera condizione di efficacia. In questa prospettiva la recettività dell'atto di imposizione, si pone su un piano diverso (di capacità del provvedimento autoritativo di incidere sul complesso dei diritti del suo destinatario e di attivarne il necessario contraddittorio processuale) rispetto a quello della norma codicistica (Cassazione n.24822/15).
La notificazione dell'atto rappresenta dunque un momento susseguente e autonomo, rispetto a quello della sua giuridica formazione, tant'è che eventuali vizi del procedimento notificatorio non incidono sull'esistenza e sulla validità dell'atto stesso.

La Corte ritiene quindi che in continuità con il proprio indirizzo (Cass.Sez. U. n.24822 del 2015), come un atto di impugnazione processuale deve ritenersi tempestivamente notificato, per il notificante, se la richiesta di notifica sia avvenuta nel termine di legge, anche l'atto tributario deve ritenersi rispettoso del termine di decadenza previsto per legge se entro tale termine sia stato emesso e sia stato oggetto di richiesta di notificazione.

Chiarito questo aspetto la Corte si sofferma quindi sull'applicabilità del principio di scissione soggettiva degli effetti notificatori, quando la notificazione non sia effettuata dall'Ufficiale giudiziario ma dal messo notificatore speciale ex art.60, primo comma, lett.a) del d.P.R. n.600 del 1973 e art.16, quarto comma, del d.lgs. n.546/1992.

Su questo fronte la Corte ritiene ininfluente la natura del soggetto notificatore (terzo o dipendente della parte notificante), essendo rilevante, ai fini dell'impedimento della decadenza, unicamente che la parte gravata svolga le attività poste a suo carico (emissione dell'atto e richiesta per la notificazione) nel termine perentorio di legge, e che, al fine di garantire l'effettività dell'esercizio dei suoi diritti, sia messa in grado di svolgerle sino all'ultimo momento.

La soluzione prospettata è motivata anche dalla recente sentenza n.75/2019, depositata in data 9 aprile 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. n. 179/ 2012 (conv. in legge n.221/2012.) "nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta".

Il principio di scissione della notifica si sarebbe quindi "oggettivizzato" nel nostro ordinamento e, da regola del caso concreto è divenuto principio generale in materia.
Dunque escluderne l'operatività alle notificazioni effettuate dall'Amministrazione a mezzo dei messi speciali autorizzati comporterebbe non solo una ingiustificata e irragionevole riduzione del termine per l'esercizio del potere impositivo nei confronti dell'Ente impositore solo perché si sia avvalso, tra le varie tipologie di notificazione possibile, dell'opera di un soggetto che il legislatore ha appositamente previsto per l'esigenza opposta (ovvero assicurare una notificazione dell'atto impositivo la più diretta e, quindi, celere possibile), ma condurrebbe anche a incentivare forme di notificazione, contrarie allo stesso spirito della legge che tali speciali messi notificatori ha previsto, o comportamenti in violazione dello spirito di collaborazione che, pure, deve improntare il destinatario della notificazione.

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*A cura dell'Avv. Tommaso Ventre, Ph. D., Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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