AI, il Movimento Forense chiede l’abrogazione della informativa al cliente
Per MF si tratta di un adempimento inutile, al limite sostituibile con una semplice dichiarazione di utilizzo della intelligenza artificiale in conformità alla legge
L’art. 13, comma II, della Legge 132/2025, in vigore da oggi, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, prevede un onere informativo nei confronti dei soggetti destinatari della prestazione, in ordine ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dai professionisti. Lo ricorda il Movimento forense secondo cui “E doveroso rilevare come la disposizione appaia confusa, confusionaria e, per certi versi, svalutante per l’Avvocatura, laddove pretende di ‘assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente’, quasi che tale fiducia non fosse già garantita dagli obblighi deontologici che fondano la professione forense”.
“Chi ha scelto di essere Avvocato – prosegue la nota - sa bene che il rapporto con il cliente si basa su trasparenza, responsabilità e consapevolezza reciproca, non certo su un’ulteriore formula burocratica imposta per legge. La scelta del cliente è parte essenziale di tale rapporto, ma lo è anche la libertà del professionista di comunicare in modo adeguato al caso concreto, senza essere imbrigliato in prescrizioni generiche o ridondanti”.
In questo senso, per MF la norma rappresenta “l’ennesimo adempimento formale che rischia di svuotare di significato proprio quella consapevolezza che intende tutelare”, e cioè: “imporre di comunicare “con linguaggio chiaro e semplice” una serie di informazioni su sistemi tecnologici che, per loro natura, sono tutt’altro che semplici, significa costringere i professionisti a informative standardizzate e di fatto inutili”.
La norma, infatti, con poca chiarezza, continua il comunicato, rimanda genericamente all’impiego di “sistemi di intelligenza artificiale”, senza distinguere tra modelli generalisti, specialistici o integrati, rendendo difficile persino per il professionista individuare con precisione l’ambito effettivo dell’obbligo, nonostante un’articolata definizione legislativa e il complesso tentativo di inquadramento giuridico.
Si tratta, in definitiva, di una disposizione che ignora la natura etica, culturale e deontologica dell’Avvocatura, riducendo a formalità ciò che da sempre è presidio naturale della professione: la fiducia informata e consapevole tra avvocato e cliente.
Per tali ragioni – conclude la nota - , si chiede al Consiglio Nazionale Forense e all’Organismo Congressuale Forense di impegnarsi affinché venga abrogata la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 13. della legge n. 132/2025 e, al massimo, che sia prevista una mera dichiarazione mediante cui il professionista, che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, ne comunica al cliente l’utilizzo in conformità al disposto di cui al comma 1 del medesimo articolo.



