Giustizia

Aiga: sotto i 25mila euro Fondo perduto in automatico

L'emendamento al Dl Sostegni riguarda gli avvocati, e gli altri professionisti, che hanno aperto una partita Iva dopo il 1° gennaio 2019

di Francesco Machina Grifeo

Per fronteggiare la crisi degli avvocati che si sono affacciati alla professione nel 2019, sono stati depositati, questa mattina, gli emendamenti dell'Associazione italiana giovani avvocati al Dl Sostegni. Nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze prosegue infatti l'esame del Ddl n. 2144, di conversione del decreto-legge n. 41 del 22 marzo, avviato mercoledì 31 marzo. Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle 18 di venerdì 9 aprile.

La prima proposta riguarda i cd. "giovanissimi" coloro cioè che hanno aperto la partita Iva nel 2019, per i quali nel Dl Sostegni secondo Antonio de Angelis presidente dell'Aiga è prevista una procedura "farraginosa" e "non chiarissima". La semplificazione proposta consiste dunque nel non dover più dimostrare il calo di fatturato, secondo le percentuali ed i parametri previsti dal Dl, per coloro che abbiano avuto redditi fino a 25mila euro. In particolare, l'emendamento prevede che la misura del contributo a fondo perduto "è calcolata in euro 1.000,00 per tutti i soggetti, con ricavi non superiori nel 2019 e nel 2020 ad euro 25.000,00 annue che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 1 gennaio 2019".

Non solo, uguale beneficio viene previsto per chi abbia subito un lungo infortunio oppure abbia partorito o adottato un bambino. Si prevede infatti che: "Allo stesso modo, e con gli stessi limiti, il contributo è corrisposto ai professionisti che a partire dal 1° gennaio 2020 abbiano avuto infortuni o malattie gravi che abbiano comportato un periodo di sospensione dell'attività lavorativa di almeno 3 mesi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, alle libere professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, e nel rispetto della bigenitorialità ai professionisti che abbiano proceduto all'adozione di un minore".

Per gli avvocati che hanno attivato la partita Iva nel 2019, per l'Aiga infatti "appare incontrovertibile la necessità di considerare la possibilità di individuare una misura di sostegno, che se pur modesta, vada a far fronte alle primarie esigenze del professionista". Considerato che il mero calo di fatturato, anche se ponderato sugli effettivi mesi lavorativi svolti, "rischia di escludere dalla misura tutti quei giovani professionisti che si sono appena affacciati sul mercato del lavoro, e che nel 2019 non hanno prodotto alcun reddito, o lo hanno prodotto in misura di certo insufficiente a continuare, senza aiuti, l'attività intrapresa".

Venendo, invece, ai lavoratori autonomi e alle partite Iva che a partire dal 1° gennaio 2020, e fino a dicembre 2020, siano incorsi in infortuni e/o abbiano avuto patologie gravi tali da renderli inabili al lavoro per un periodo minimo di mesi tre, nella Relazione si legge che: "Il mancato calo del fatturato non può essere messo come discrimine ad una condizione indipendente dalla propria volontà e che rischierebbe di compromettere il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.". E gli stessi argomenti valgono per le professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, e per i professionisti genitori che abbiano adottato un bambino.

Tributaristi, eliminare la soglia del 30% - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) ha invece depositato una memoria (a firma del presidente Riccardo Alemanno e del consigliere Giuseppe Zambon) in cui viene chiesta "una modalità più equa, per il calcolo dei contributi a fondo perduto per imprese e professionisti, che non deve essere basata su rigide indicazioni di percentuali di perdita, ma sull'applicazione di una percentuale sulle perdite effettivamente subite tra il 2019 ed il 2020, liberandosi e liberandoci dalla ‘sindrome' della percentuale minima di riduzione dei fatturati che, questa volta, è stata individuata nel 30%".


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Emendamenti al DL n. 41 del 22.03.2021
Art. 1 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA )

Il comma 4 dell'art. 1 DL n. 41 ultimo capoverso è così modificato:"Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ovvero che dalla data del 1 gennaio 2020 abbiano avuto patologie ed infortuni gravi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, tali da compromettere per un periodo di almeno 3 mesi l'attività lavorativa, ovvero ancora per le professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, o, nel rispetto della bigenitorialità, per i professionisti che abbiano adottato un minore, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma e nella misura di cui al successivo comma 5 lett. f)".

Al comma 5 dell'art. 1 del DL N. 41 del 22.03.2021 viene abrogato l'ultimo capoverso "Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA" ed aggiunta la lettera f): La misura del contributo a fondo perduto è calcolata in euro 1.000,00 per tutti i soggetti, con ricavi non superiori nel 2019 e nel 2020 ad euro 25.000,00 annue che abbiano attivato la partita Iva a partire dal 1 gennaio 2019. Allo stesso modo, e con gli stessi limiti, il contributo è corrisposto ai professionisti che a partire dal 1 gennaio 2020 abbiano avuto infortuni o malattie gravi che abbiano comportato un periodo di sospensione dell'attività lavorativa di almeno 3 mesi, comprovate da idonea documentazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza, alle libere professioniste che abbiano avuto una gravidanza, anche se non portata a termine, e nel rispetto della bigenitorialità ai professionisti che abbiano proceduto all'adozione di un minore".

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