Penale

Al ciclista che commette omicidio stradale non può essere sospesa la patente di guida

Inapplicabile la sanzione accessoria alla condanna se l'utilizzo del mezzo non prevede alcuna abilitazione alla guida

di Paola Rossi

L'omicidio stradale commesso alla guida di un velocipede, non può condurre alla sospensione della patente di chi si sia reso responsabile anche del più grave dei reati stradali previsto dall'articolo 589 bis del Codice penale. La Cassazione propende con la sentenza n. 35748/2021 per l'inapplicabilità "tout court" della sanzione amministrativa accessoria di revoca o sospensione della patente di guida per i veicoli a motore se il mezzo con cui si commette il reato stradale non prevede il possesso di un'abilitazione alla guida. Come non è prescritto per qualsiasi mezzo a propulsione muscolare o assistita entro un limite di potenza.

La Corte ha perciò annullato l'applicazione della sospensione della patente al ricorrente-ciclista senza rinviare al Gip che aveva condotto il patteggiamento.
Non è la prima volta che la Cassazione afferma l'inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente di guida se l'agente commette il reato stradale inforcando un velocipede per cui non è richiesta abilitazione alla guida. Da tali decisioni di legittimità, invero, emergono i dubbi nella giurisprudenza di merito in casi simili (in particolare sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di sospensione o revoca della patente in caso in cui il ciclista commetta il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze psicotrope). Si sottolinea che vicende simili a quella definita ora in Cassazione pongono interrogativi importanti come quello del diritto al risarcimento delle parti civili - che in sede penale è precluso dal rito del patteggiamento con la conseguenza di dover agire in via autonoma in sede civile - e l'assenza di qualsivoglia obbligo assicurativo per i ciclisti.

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