Lavoro

Al lavoratore sanzionato disciplinarmente va sempre riconosciuta la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n. 19846 del 22 settembre 2020

di Francesca Paris*


La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19846 del 22 settembre 2020, ha ampliato il diritto di difesa del lavoratore in caso di contestazione disciplinare precisando che il lavoratore ha sempre diritto all'audizione orale, anche qualora la relativa richiesta sia stata avanzata dopo la formulazione delle giustificazioni per iscritto.

Che cosa comporta questo per il datore di lavoro?

L'art. 7, comma 2, L. n. 300/1970 vieta al datore di lavoro di applicare sanzioni disciplinari al lavoratore senza una previa contestazione scritta e senza "averlo sentito a sua difesa"; il successivo comma 5 stabilisce che il provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale non può essere irrogato "prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa".

Cosa accade se il lavoratore, nei tempi riferiti, svolge ampie e complete difese scritte e tuttavia chiede contestualmente di essere ascoltato oralmente?

A giudizio della Corte di Cassazione se il lavoratore presenta per iscritto ampie ed esaustive giustificazioni e tuttavia chiede contestualmente di essere anche ascoltato oralmente, il datore di lavoro non ha il diritto di rifiutare la richiesta audizione orale valutandola superflua (Cass. 11/3/2010 n. 6845; Cass. 14/6/2011 n. 12978).

Cosa accade se il lavoratore, dopo il decorso dei cinque giorni ma prima dell'irrogazione del provvedimento disciplinare, chiede di essere ascoltato oralmente a sua discolpa?

Con sentenza del 12/11/2015 n. 23140, la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima la sanzione disciplinare comminata ignorando la richiesta presentata oltre detto termine ma prima dell'adozione del provvedimento disciplinare.

Cosa accade se il lavoratore, dopo aver presentato difese scritte e prima dell'irrogazione del provvedimento disciplinare, chiede ulteriormente di essere ascoltato oralmente In continuità con questi precedenti espressamente richiamati, la Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia (Numero 19846, Anno 2020, relatore Pagetta) ha ritenuto che "al lavoratore deve essere riconosciuta la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, anche la possibilità, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, di maturare un "ripensamento" circa la maggiore adeguatezza difensiva della rappresentazione (anche) orale degli elementi di discolpa".

* Associate Studio Picchi, Angelini & Associati

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