I supplenti scolastici, quali docenti a termine, non sono obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell’anno scolastico destinato alle lezioni, con conseguente diritto al riconoscimento dell’indennità per le ferie non godute (nella fattispecie secondo quanto disposto dalla legge 228/12 fino al 31 agosto 2013) . Questo il principio enunciato dalla Cassazione con ordinanza n. 9860/24.
Il diritto alle ferie è fondamentale
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