Amministrativo

Al Tar la domanda di annullamento funzionale del provvedimento amministrativo per danno all'immagine

Rientra nel perimetro dell'interesse legittimo il nocumento che deriva dall'apparato motivazionale della decisione autoritativa

di Paola Rossi

Lamentare un danno all'immagine, patito per il contenuto dell'apparato motivazionale e istruttorio di un provvedimento amministrativo, è azione che va proposta davanti al giudice amministrativo. Anche se il focus non è la rimozione degli effetti diretti cui tale provvedimento mirava. Si tratta comunque di esercizio di un interesse legittimo nel rapporto autorità-libertà. E anche se alla domanda è correlata la richiesta di risarcimento del danno non si ricade nell'ambito dei diritti soggettivi sui quali la competenza è quella del giudice ordinario. Ciò che rileva è che il danno derivi anche indirettamente dall'atto potestativo impugnato.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3896/2023 affronta una vicenda rispetto alla quale non risultano precedenti sovrapponibili. La decisione coglie l'occasione per ribadire l'importanza del petitum sostanziale per l'individuazione del giudice competente, alla luce della legislazione che ha introdotto la separazione delle giurisdizioni basata sulle categorie degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi e dell'interpretazione fornita dalla Consulta.

Ciò che lega la causa intentata alla sfera di competenza del giudice amministrativo è che la lesione lamentata sia comunque originata dall'esercizio del potere amministrativo anche se non si mira a rimuovere le prescrizioni tipiche del provvedimento impugnato, ma solo la parte del suo contenuto che lede i diritti di chi non ne è direttamente il destinario. E anche nel caso in cui la domanda giudiziale contenga la richiesta di risarcimento del danno ciò non fa fuoriuscire dal perimetro della competenza giurisdizionale amministrativa.

Nel caso concreto, ora rinviato dal Consiglio di Stato al Tar, il ricorrente sosteneva di aver patito un danno ingiusto dal rilievo dato alla sua posizione di concessionario nella parte del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale e della relazione della commissione insediata per la gestione provvisoria dell'ente locale. Tale rilievo dato alla posizione dell'affidatario colpito da interdittiva antimafia avrebbe danneggiato i diritti costituzionalmente garantiti della ricorrente a svolgere l'attività economica e alla tutela della propria immagine. La domanda proposta veniva rigettata dal Tar che declinava la propria competenza a favore del giudice ordinario.

Rileva l'esercizio del potere amministrativo
Al contrario il Consiglio di Stato sostiene la giurisdizione del giudice amministrativo e la sussistenza dell'interesse legittimo della ricorrente all'annullamento funzionale e non tout court del provvedimento di scioglimento.
I giudici di Palazzo Spada - risolvendo l'impugnazione della decisione negativa del Tar - affermano che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia con cui una società impugna la nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata, nella parte in cui detto provvedimento attribuisce alla ricorrente forme di contatto con la criminalità organizzata: infatti, ancorché la ricorrente miri all'accertamento della lesione del diritto all'immagine, ai fini risarcitori, il danno lamentato non è riconducibile a un mero comportamento ma è la conseguenza, sia pure indiretta, dell'esercizio del potere amministrativo

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