Amministrativo

Al Tar Lazio i ricorsi contro gli atti amministrativi relativi all'attuazione dei finanziamenti derivanti dal Pnrr

Le deroghe ai criteri generali della competenza territoriale a favore di quella funzionale non operano in questa materia

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di Paola Rossi

Alle controversie in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si applicano le norme ordinarie sulla competenza territoriale. La competenza sui ricorsi relativi anche ad atti amministrativi derivanti dallo strumento del Pnrr data la rilevanza nazionale del piano di finanziamenti è attratta a quella del Tar Lazio. Così il ragionamento del Tar Palermo che, con l'ordinanza n. 2553/2022, ha declinato la propria competenza a favore dei giudici amministrativi del Lazio.

Affidamento dei contratti pubblici derivanti dal Pnrr
Le controversie relative al diniego di finanziamento opposto ai progetti presentati dai Comuni non rientrano nelle regole della competenza funzionale inderogabile prevista dall'all'articolo 14, comma 3, del Codice del processo amministrativo. Il Legislatore ha infatti operato - in materia di Pnrr - un rinvio solo parziale al regime del procedimento abbreviato senza prevedere un ampliamento per materie, bensì solo applicando le regole che accorciano i termini, quale quello del deposito della sentenza.
Quindi i ricorsi aventi a oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal Pnrr non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell'articolo 119 del Cpa. Questo perché l'articolo 12 bis, comma 5, del decreto legge n. 68/2022 ha previsto "soltanto" che ai procedimenti in questione si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del Cpa. Ciò che ne emerge è che la norma in materia di Pnrr opera un rinvio soltanto parziale alla disciplina del rito speciale, previsto per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'articolo 119 del Cpa. La norma in effetti, fa notare il Tar siciliano, fa esplicito richiamo esclusivamente ai commi 2 (sul dimezzamento dei termini processuali) e 9 (sul deposito della sentenza) dell'articolo 119 del Cpa. Senza perciò stabilire alcun ampliamento delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dello stesso articolo 119 del Cpa.

Competenza
Da ciò discende che la competenza funzionale inderogabile, come stabilita dall'articolo 14, comma 3, del Cpa per i giudizi contemplati dall'articolo 119 dello stesso Codice non riguarda le controversie che si originano in relazione alle procedure amministrative che vengono finanziate in tutto o in parte con le risorse messe a disposizione dal Piano nazionale. Su tali controversie si continueranno quindi ad applicare le ordinarie regole di riparto della competenza territoriale dei giudici amministrativi come previst dall'articolo 13 del Codice del processo amministrativo.

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