Penale

Al titolare della copisteria che riproduce testi universitari non va attribuita a priori l'abitualità della condotta

La "ripetizione" del reato contro il diritto d'autore, che osta alla tenuità del fatto, va accertata in base al numero delle copie

di Paola Rossi

La violazione penale del diritto d'autore commessa dall'esercizio commerciale che produce copie di testi universitari non esclude a priori il riconoscimento della tenuità del fatto. In quanto l'abitualità della condotta non può essere derivata dalla stabilità dell'attività commerciale, ma dal numero delle fotocopie prodotte.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 43097/2021 - pur confermando la condanna per il reato previsto dall'articolo 171-ter della legge 633/1941 sul diritto d'autore, ha però annullato la decisione di merito, nella parte in cui aveva negato il riconoscimento della causa di non punibilità facendo coincidere la causa ostativa dell'abitualità con la stabilità dell'attività lucrativa di copisteria svolta dal ricorrente.

Secondo l'interpretazione della Cassazione, non bastava quindi, a negare l'eventuale tenuità del fatto, la circostanza che il reato si fosse realizzato nell'ambito di un esercizio commerciale stabilmente operativo. Al contrario, il "peso materiale" del numero effettivo delle riproduzioni abusive realizzate dall'imputato poteva in concreto - se determinato - far scattare la preclusione prevista dall'articolo 131 bis del Codice penale.

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