Giustizia

Al via il Fondo per il rimborso delle spese a chi è stato assolto in maniera definitiva

Con decreto del ministero della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia, vengono definiti criteri e modalità di erogazione dei rimborsi previsti dalla legge di bilancio per il 2021.

di Giovanni Negri

Al via il Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti nel processo penale. Con decreto del ministero della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia, vengono definiti criteri e modalità di erogazione dei rimborsi previsti dalla legge di bilancio per il 2021. Si tratta di una misura che introduce nel processo penale un principio di equità, prevedendo che a favore dell’imputato assolto, con sentenza diventata irrevocabile, a partire dall’anno scorso, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, può essere riconosciuta una somma di denaro per le spese legali che ha dovuto sostenere dovendo fronteggiare accuse rivelatesi infondate.

A essere esclusi dal perimetro della legge sono i casi di assoluzione da uno o più capi d’imputazione, accompagnati però dalla condanna per gli altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopraggiunta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. Inoltre, precisa il decreto, l’imputato assolto non deve avere beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato e non deve avere ottenuto la condanna del querelante al rimborso delle spese di lite. Il massimo dell’importo che potrà essere ottenuto è di 10.500 euro.

La richiesta dovrà essere presentata personalmente dall’imputato assolto attraverso spid e piattaforma telematica disponibile dal sito www.giustizia.it. Tra gli elementi che dovranno essere contenuti nella domanda ci sono la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione diventata irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui la pronuncia è diventata definitiva; il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se la pronuncia è arrivata a seguito di rinvio deciso dalla Cassazione.

Questi elementi in particolare hanno poi un peso determinante nello stabilire l’ordine di precedenza nell’erogazione dei rimborsi. A dovere essere rimborsati saranno così in prima battuta gli imputati assolti dalla Cassazione oppure dal giudice di rinvio dopo un processo durato oltre 8 anni; a seguire gli assolti con sentenza irrevocabile di appello o comunque dopo un processo durato tra 5 e 8 anni; infine gli assolti in primo grado dopo un giudizio durato fino a 5 anni. All’interno di ciascun gruppo sarà poi data preferenza in primo luogo alle domande di degli imputati il cui processo ha avuto complessivamente una durata maggiore e, in caso di pari durata, alle istanze presentate da imputati con reddito inferiore.

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza è diventata irrevocabile; non saranno esaminate le domande arrivate dopo quella data, tuttavia in sede di prima applicazione del rimborso, con riferimento alle sentenze diventate irrevocabili nel corso del 2021, le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 1°marzo fino al 30 giugno di quest’anno.

A dovere svolgere i controlli su quanto dichiarato sarà, dopo sottoscrizione di convenzione, il personale di Equitalia . Una volta completata la verifica, e approvato l’elenco, con decreto del Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, delle domande che possono essere accolte con l’indicazione del dettaglio dell’importo, verrà disposta la pubblicazione delle medesime istanze sulla piattaforma utilizzata per la richiesta. Le domande escluse dal rimborso o presentate in maniera non valida o ancora escluse a causa dell’esaurimento delle risorse non potranno più essere ripresentate.

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