Albi professionali: comunicazioni telematiche all'anagrafe tributaria
Gli ordini professionali sono tenuti a comunicare online i dati e le notizie relative a iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi per le attività professionali e il lavoro autonomo
Cambiano le modalità di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati e delle notizie relative a iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi professionali. Lo ha reso noto l'Agenzia delle entrate (con il provvedimento direttoriale n. 26004/2021), informando che d'ora in poi le suddette comunicazioni avverranno solo in modalità telematica.
Iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi professionali
Nello specifico, i dati e le notizie da comunicare concernono le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.
Le comunicazioni si intendono estese anche ai periodi di sospensione e vanno effettuate entro il 30 giugno di ogni anno.
L'invio telematico è previsto con decorrenza dal 2021, con riferimento ai dati del 2020, per permettere a tutti gli ordini territoriali e ai consigli nazionali di adeguare i propri sistemi informativi.
Comunicazioni telematiche: le motivazioni
Le comunicazioni vanno trasmesse "utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate" si legge nel provvedimento. Al fine della trasmissione telematica possono essere utilizzati i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia.
L'obiettivo, prosegue il documento, "considerato quanto stabilito dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) all'articolo 15, commi 1 e 2 – è quello - di estendere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con lo scopo di razionalizzare e semplificare le attività gestionali connesse all'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1999".
Conseguentemente, il provvedimento detta disposizioni tese a garantire la consistenza e coerenza della banca dati, comportando la trasmissione all'Agenzia "per ciascun anno, delle informazioni relative all'intera platea dei soggetti iscritti. La previsione, inoltre, della possibilità di adempiere all'obbligo di comunicazione da parte dei singoli Ordini professionali territoriali per il tramite del Consiglio Nazionale, con l'invio delle informazioni confluite nell'Albo unico nazionale realizza vantaggi in termini di raccolta e di riferibilità della comunicazione ad un unico soggetto per tutti gli aspetti collegati alla gestione dei dati una volta in possesso dell'Agenzia".
Soggetti obbligati alla comunicazione
Sono obbligati alla comunicazione delle informazioni gli Ordini professionali territoriali e gli altri enti e uffici, preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.
Tuttavia, considerando "l'estrema eterogeneità dei soggetti obbligati", al fine di garantire la massima qualità del dato, sono previste, quali modalità alternative, l'invio delle comunicazioni direttamente o tramite un intermediario qualificato nonché tramite i Consigli nazionali, sempre attraverso i servizi telematici dell'Agenzia.