Albo commercialisti, per l'iscrizione d'ufficio spetta alla Cassa provare la "continuità"
Corte d'Appello di L'Aquila – sentenza n. 783/2020 del 20 novembre 2020: annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza dei Dottori Commercialisti, per mancato assolvimento dell'onere probatorio sull'effettivo espletamento dell'attività di commercialista.
... Premesso che chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare ifatti su cui tale diritto si fonda, è indubbio che competa alla Cassa, che rivendica ildiritto all'iscrizione d'ufficio del professionista, a dover provare che questi svolgel'attività professionale con carattere di continuità, avendo essa il potere/dovere diverificare la sussistenza di detto requisito, mentre la iscrizione all'Albo professionale dasola non è sufficiente a far ritenere anche la sussistenza della prestazione dell'attivitàprofessionale con carattere di continuità ...".
Con tale motivazione, sintetizzata a mò di massima, la Corte d'appello di L'aquila, a fine novembre , ha respinto il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori Commercialisti, avverso la sentenza del Giudice di prime cure, disponente l'annullamento dell'iscrizione d'ufficio compiuta dalla Ente Previdenziale, per mancato assolvimento dell'onere probatorio sull'effettivo espletamento dell'attività di commercialista.
Il casus belli trae origine dall'intervenuta iscrizione d'ufficio presso la Cassa di previdenza ed assistenza in menzione, operata sul presupposto della mera permanenza dell'iscrizione all'Albo professionale e della titolarità della partita IVA da parte di un dottore commercialista, il quale, pur avendo richiesto (ed in un primo momento ottenuto) la cancellazione e la restituzione dei contributi versati (dalla data dell'iscrizione) a seguito della cessazione dell'attività professionale, avrebbe tuttavia provveduto ad effettuare tardivamente la chiusura della Partita Iva, tanto da vedersi comunicato il citato provvedimento di reiscrizione, con conseguente richiesta di versamento dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità.
Prontamente impugnato l'atto dispositivo, l'iscritto ha censurato la legittimità di siffatta scelta di parte, sottolineando, in particolare, la palese violazione dell'onere probatorio ad opera della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza, la quale non avrebbe fornito alcuna prova dell'esercizio della professione con carattere di continuità ad opera del soggetto destinatario dell'iscrizione d'imperio, evidenziando, al contrario, l'intervenuta produzione, per il periodo in contestazione, di un attestato di servizio dell'opponente presso altra azienda e per lo svolgimento di prestazioni diverse, in uno alla titolarità di un codice identificativo Atecori inerente ad attività differente da quella di commercialista, oltre alla certificata iscrizione del medesimo e per tutto il frangente de quo, presso la gestione separata INPS, con puntuale versamento della relativa contribuzione di copertura.
Sostiene, invece, la Cassa, la piena legittimità del proprio operato, richiamando i principi in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697c.c., con particolare riferimento, in prima battuta, al principio di circolarità della prova, secondo cui, una volta che una parte processuale abbia assolto al proprio onere probatorio, graverebbe sulla controparte l'obbligo di fornire la prova contraria ed, in seconda battuta, al principio di prossimità della prova, per il quale l'onere deve essere ripartito tenendo conto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare in concreto circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione.
Di talché, a detta dell'ente previdenziale, quest'ultimo, lungi dall'essere gravato interamente dell'onere di provare una circostanza al di fuori della sua sfera conoscitiva (quale quella dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'iscritto), avrebbe validamente assolto il proprio onere, fornendo gli unici elementi a sua disposizione, ovvero l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti da parte del soggetto destinatario e la titolarità della partita IVA con codice identificativo dello svolgimento di attività riconducibile, o quantomeno equiparabile, a quella di dottore commercialista, essendo a questo punto onere della controparte fornire la prova contraria del mancato svolgimento in concreto dell'attività professionale.
Ebbene, dopo la prima statuizione di accoglimento del ricorso promosso dal commercialista opponente e la conseguente censura dell'operato dell' Ente previdenziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio sullo stesso ricadente in termini di dimostrazione dell'effettivo esercizio della professione con carattere di continuità da parte dell'iscritto d'ufficio, la vicenda è, dunque, approdata al giudizio della Corte di merito, la quale, nel confermare la decisione di prime cure, ha espresso, nella sintetica massima esposta in apertura di trattazione, il proprio cristallino convincimento, ribadendo, senza mezzi termini, come "... la semplice iscrizione all'albo o la titolarità di una partita IVA per attività diversa da quella tipica del dottore commercialista, non sono elementi idonei a provare che anche per il periodo (in contestazione) ... la dr.ssa ( .. omissis ..) abbia svolto attività di dottore commercialista con carattere di continuità, tale da giustificare la pretesa contributiva della Cassa per tale periodo...".
Anche per i Giudici d'appello "... è insomma la continuità dell'attività, insieme all'iscrizione all'albo, che individua l'obbligo di iscrizione ..." tanto che, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 2697 c.c., per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti su cui tale diritto si fonda, è indubbio che competesse alla Cassa, che rivendica il diritto all'iscrizione d'ufficio del professionista, l'onere di verificare e dimostrare in giudizio la sussistenza del requisito dello svolgimento2dell'attività professionale con carattere di continuità da parte del soggetto destinatario del provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge21/1986, per il quale "sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la professione con carattere di continuità".
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Cassa, secondo la Corte, giustifica pertanto ex sé il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, con conseguente assorbimento degli altri due motivi d'appello, visto che è giocoforza doveroso ritenere che l'insussistenza delle ragioni di permanenza di iscrizione alla Cassa elida ogni richiesta di versamento di qualsivoglia contributo (anche quelli a finalità solidaristica), così come priva di concreta rilevanza debba essere ritenuta la rilevata circostanza di concomitante iscrizione dell'appellata, per gli anni in contestazione, alla Gestione separata INPS, siccome argomentazione difensiva di chiara matrice suppletiva e di contorno, come tale estranea a qualsivoglia considerazione sul principio di possibilità di scelta dell'ente previdenziale, non attinto dalla decisione del gravame.
La pronuncia in esame, rappresenta allora, a buon diritto, un importante precedente in materia di validità dell'operata iscrizione d'ufficio da parte dell'Ente previdenziale di diritto privato, siccome senza dubbio caratterizzata da una corretta disamina e, conseguente, puntuale riparto dei principi cardine in tema di assolvimento dell'onere probatorio e che ha, altresì, il merito di ribadire un corretto punto di equilibrio tra gli obblighi verificatori e dimostrativi ricadenti sulle parti involte nella determinazione previdenziale, ponendosi in controtendenza rispetto a giudizi che, troppo spesso, finiscono per il favorire la parte più forte a discapito di quella più debole, quasi a voler riconoscere una presunzione di legittimità potestativa di eco autoritativo che, invece, il nostro legislatore non attribuisce affatto.
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*A cura dell'Avv. Paolo Patrizio, Studio Legale Patrizio, Partner 24 ORE Avvocati
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