Alcoltest, la doppia rilevazione non è invalida se manca il risultato di quelle intermedie
Importante è che tra una e l’altra sia intercorso un tempo minimo di 5 minuti. L’omologazione dello strumento va prodotta se chiesta dall’imputato
La prova della guida in stato di ebbrezza fornita dall’alcoltest non è invalida se le due rilevazioni “obbligatorie” non riportano numeri consecutivi. Ossia il mancato rinvenimento del risultato della prova “intermedia” non incide sul facente fede delle due rilevazioni correttamente realizzate a oltre 5 minuti di distanza una dall’altra.
La Corte di cassazione - con la sentenza n. 39170/2023 - ha respinto il motivo di ricorso che intendeva far desumere un cattivo funzionamento dell’apparecchio perché pur avendo soffiato per più di due volte nello strumento la polizia non era stata in grado di rinvenire lo scontrino di ciascuna prova effettuata. Da ciò la difesa pretendeva una declaratoria d’invalidità della prova da alcoltest.
La Cassazione spiega il perché dell’irrilevanza del dato mancante lamentato dalla difesa. Nel caso specifico non risulta violata la prescrizione tecnica a cui la polizia si deve attenere che è quella di eeffettuare una doppia rilevazione a distanza di almeno 5 minuti. I giudici di legittimità ancorano a questo dato temporale la correttezza della doppia rilevazione della quantità di alcol assunto dalla persona oggetto della verifica. E chiariscono che l’intervallo dei cinque minuti va inteso come termine minimo in quanto ciò garantisce che la seconda prova fornisca un dato corretto di raffronto per stabilire il tasso alcolemico imputabile alla persona. Infatti, l’assorbimento dell’alcol nel sangue varia da persona a persona in base alla curva di Widmark che può compiersi in base allae caratteristiche fisiologiche dai 20 ai 60 minuti. Mentre la doppia rilevazione dopo almeno 5 minuti indica se il tasso è crescente o decrescente sempre al fine di stabilire le condizioni psico-fisiche nelle quali il soggetto si è posto alla guida.
Infine la Cassazione fornisce un’altra importante spiegazione in materia di acquisizione al processo della prova fornita dall’alcoltest. E cioè che la prova è valida solo se lo strumento è perfettamente funzionante e tale prova si fonda preminentemente sulla corretta manutenzione fondamentalmente attestata dalla periodica omologazione. Ma il documento di omologazione dell’apparecchio non va necessariamente allegato ai risultati da parte dell’accusa. Infatti solo se l’imputato adempie all’onere di specifica allegazione di elementi tali da contestare il buon funzionamento dello strumento. In assenza di tale contestazionee la mancata produzione in giudizio del documento di omologazione è irrilevante.
Va sottolienato che la sentenza nell’eprimersi sul punto della prescrizione del reato nel caso concreto offre una lettura dei diversi regimi applicabili in materia a seguito di una serrata successione di leggi penali.
Dunque per i reati commessi:
- fino al 2 agosto 2017 si applica la legge cosiddetta ex Cirielli:
- dal 3 agosto 2017 al 30 dicembre 2020 si applica la legge Orlando e
- dopo il 30 dicembre 2020 si applica la riforma Cartabia.