Penale

Alcoltest: al soggetto ubriaco la polizia non deve chiedere se voglia avvalersi di un difensore

La polizia, infatti, non può attendere che l'imputato sia in uno stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso di farsi assistere da un difensore

di Giampaolo Piagnerelli

In caso di guida in stato di ebbrezza la polizia non può aspettare che l'imputato torni a essere vigile per consentire alla persona di farsi assistere o meno dall'avvocato. L'interesse preponderante è quello di eseguire con celerità la verifica tramite alcooltest a discapito della facoltà di farsi difendere.

La sentenza della Corte. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 36048/22. Venendo ai fatti l'imputato ha presentato ricorso davanti ai supremi giudici contro la sentenza della Corte d'appello in quanto riteneva che gli accertamenti relativi al tasso alcolemico non sarebbero potuti essere utilizzati in quanto non erano stati preceduti dall'avviso alla persona della facoltà di farsi assistere dal difensore. Continua il ricorrente rilevando che la previsione dell'articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è a garanzia del diritto di difesa e che l'avviso deve necessariamente essere dato qualvolta la polizia giudiziaria compia accertamenti quale quello in esame.
La Cassazione a tal proposito ricorda che l'avviso presuppone che il soggetto che ne è destinatario sia in condizione tale da poterne comprendere il significato e decidere di conseguenza se avvalersi o meno della relativa facoltà. Quindi i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che la polizia non può attendere che l'imputato sia in uno stato psicofisico da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcooltest, trattandosi di atto urgente e indifferibile, il cui esito può essere compromesso con l'attesa che l'imputato torni vigile.

Conclusioni. Nel caso in questione la polizia non era riuscita a dare l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore in quanto l'imputato era fortemente alterato dalla condizione di ubriachezza e versava dunque in una situazione di acclarata assenza di lucidità.

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