Penale

Alcool-test: legittimo il rifiuto di sottoporsi a verifica se non emergono elementi di pericolo

Nel caso in esame non si era verificato alcun danno (tipo incidente o investimento) e perciò la Cassazione ha ritenuto che la volontà di non di sottoporsi al test potesse beneficiare della particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis cp)

di Giampaolo Piagnerelli

Il rifiuto di sottoporsi all'alcool test non integra necessariamente un reato. Il tutto dipende dal tipo di atteggiamento avuto dal cittadino a seguito del fermo. Poiché nel caso in esame non si era verificato alcun danno (tipo incidente o investimento) e perciò la Cassazione (sentenza n.36548/21) ha ritenuto che la volontà di non di sottoporsi al test potesse beneficiare della particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis cp).

I fatti. La vicenda aveva avuto una lettura differente in Corte d'appello, che si era pronunciata per la condanna dell'automobilista. L'imputato aveva eccepito (inutilmente) che dopo un primo no a eseguire l'alcool test, a seguito di un colloquio telefonico con il suo capo in ambito lavorativo, era tornato sulla sua decisione e si era dichiarato disponibile all'accertamento, a fronte del quale però gli operanti, ritenendo già integrato il reato, decidevano di non provvedere alla misurazione etilometrica. Secondo la Corte d'appello il guidatore non si era voluto sottoporre ad accertamento in quanto sicuro di essere trovato positivo. Il ricorso proposto dal cittadino in Cassazione è fondato, in quanto già le Sezioni unite (sentenza n. 13682/16) hanno stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico. Nella specie – si legge nell'odierna sentenza della Cassazione - non vi sono elementi per affermare la sussistenza di elementi ostativi ai fini della configurabilità della causa di non punibilità. Infatti le circostanze in cui l'imputato è stato fermato sono state solo sommariamente indicate nella sentenza impugnata, che nella narrativa fa un accenno al superamento di un semaforo rosso, senza, tuttavia, indicare il luogo e l'orario della violazione. La condotta dell'automobilista in definitiva non poteva essere definita come grave o pericolosa e quindi in questo caso è risultato legittimo il rifiuto all'alcool test.

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