Responsabilità

Alcooltest: l'agente di polizia può chiedere al guidatore se intende farsi assistere dal legale senza alcuna verbalizzazione

È sufficiente che il richiamato avviso venga fornito in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo e cioè a consentire al destinatario di comprendere appieno il significato dell'avviso

di Giampaolo Piagnerelli

La richiesta da parte dell'agente di polizia all'automobilista di effettuare l'alcooltest può essere eseguita verbalmente senza necessità di alcuna verbalizzazione scritta. Questo in sintesi il contenuto della Cassazione penale (sentenza n. 45909/22).

I fatti. Venendo ai fatti il ricorrente ha dedotto violazione di legge in quanto l'avviso di farsi assistere da un legale durante l'alcooltest non risultava da alcun atto scritto redatto dalla polizia giudiziaria, ma soltanto nella deposizione dell'operante, il quale ha riferito in dibattimento, che l'automobilista avesse risposto negativamente alla domanda se volesse farsi assistere da un difensore in relazione all'effettuazione del test alcolimetrico, poi espletato in ospedale.
Secondo il ricorrente la deposizione dell'operante sul punto sarebbe stata inutilizzabile, non potendo supplire alla mancanza di rituale verbalizzazione onde l'accertamento doveva considerarsi nullo e l'imputato sarebbe dovuto essere assolto.

La Cassazione sul punto ha precisato che nessuna norma prevede che l'avviso di farsi assistere dal legale debba necessariamente esser conferito per iscritto. E' dunque sufficiente che il richiamato avviso venga fornito in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo e cioè a consentire al destinatario di comprendere appieno il significato dell'avviso e, quindi, l'esatta portata della facoltà difensiva a esso correlata. Quindi un avviso conferito verbalmente ma, in termini chiari e inequivocabili, è assolutamente rituale. Ne deriva che la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta a esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia ove non risultante dal verbale, può legittimamente essere fornita mediante la deposizione dell'agente operante.

Nel caso in esame il giudice a quo, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado ha evidenziato che dalla testimonianza dell'agente operante fosse emerso che era stato chiesto all'imputato se necessitasse dell'assistenza del difensore e che l'imputato aveva più volte risposto negativamente.

Conclusioni. Per concludere - visto che il macchinario presso il comando di polizia locale non funzionava - era stato chiesto all'imputato di recarsi presso una struttura ospedaliera, ove poi effettivamente era stato effettuato il prelievo ed accertata la guida in stato di ebbrezza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©