Amministrativo

All'Adunanza plenaria il no al danno per equivalente quando è illegitima l'occupazione acquisitiva

di Paola Rossi

Sarà l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato a risolvere il rebus di quando il giudice civile rigetta la domanda di risarcire il danno per equivalente del bene illegittimamente occupato. Si tratta del caso di un'espropriazione per pubblica utilità tramite occupazione acquisitiva del bene illegittimamente occupato, con conseguente ristoro pari al valore di mercato del bene. Il Consiglio di Stato con l'ordinanza di rimessione n. 6531/2020 chiede lumi all'Adunanza plenaria sulle questioni derivanti dal rigetto della domanda di risarcimento in sede civile.
La decisione di rimessione – L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato dovrà rispondere ai seguenti quesiti:
1) se - in caso di occupazione illegittima, a fronte di un giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno per l'equivalente del valore di mercato del bene illegittimamente occupato, formatosi con una sentenza emessa quando vi era la prassi nazionale che dava rilievo alla "occupazione appropriativa" o "accessione invertita" - sia precluso l'esercizio attuale dell'azione di risarcimento del danno in forma specifica attraverso il rilascio dei terreni, previa rimessione in pristino;
2) in caso positivo, se l'effetto preclusivo derivante dal giudicato civile di rigetto della domanda di risarcimento del danno, per l'equivalente del valore di mercato del bene illegittimamente occupato, sia subordinato alla sussistenza in tale pronuncia (e nel dispositivo) della formale, chiara e univoca statuizione costitutiva sul trasferimento del bene in favore dell'Amministrazione in base all'occupazione appropriativa ovvero se a tali fini sia sufficiente che – in motivazione - la pronuncia abbia unicamente (eventualmente anche per implicito) fatto riferimento a tale istituto per giungere al rigetto della domanda risarcitoria;
3) come possa influire sull'esito del giudizio il principio per il quale – nel caso di occupazione senza titolo del terreno occupato dall'Amministrazione – si applica sul piano sostanziale l'articolo 42 bis del testo unico sugli espropri, con la conseguente possibilità ormai riconosciuta dalla giurisprudenza di disporre la conversione della domanda nel corso del giudizio, e dunque di ritenere ammissibile il rimedio di tutela da esso previsto, basato sulla diversità della causa petendi e del petitum (riferibili a posizioni di interesse legittimo correlativo al potere di acquisizione) rispetto alle domande di risarcimento o di restituzione (riferibili alla tutela del diritto di proprietà in quanto tale);
4) per il caso in cui ritenga che gli appellanti sono ancora proprietari del bene (aventi pertanto titolo a chiedere l'emanazione del provvedimento discrezionale previsto dall'articolo 42 bis del testo unico sugli espropri), se – nel caso di emanazione dell'atto di acquisizione – l'Autorità debba disporre unicamente il pagamento del controvalore del terreno e non anche ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno, in considerazione del giudicato civile, che a suo tempo ha respinto la domanda risarcitoria (sia pure per equivalente).

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Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva - Art. 42 bis del testo unico sugli espropri - Domanda di risarcimento danni - Risarcimento in forma specifica - Risarcimento per equivalente al valore di mercato del bene - Giudicato civile - Rigetto della domanda di risarcimento - Rimessione alla Adunanza plenaria di questioni connesse - Art. 2909 c.c. e art. 2058 cod. civ.

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