Famiglia

All'ex coniuge il prezzo dei titoli venduti durante la comunione dei beni senza il suo consenso

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di Angelo Busani

Dalla vendita di strumenti finanziari acquistati da un coniuge durante la vigenza del regime di comunione legale dei beni consegue il ricavo di un prezzo che appartiene al patrimonio comune: se, pertanto, la vendita degli strumenti finanziari viene effettuata – senza informare l'altro coniuge – dal coniuge che acquistò gli strumenti finanziari, il coniuge che non ha espresso il proprio consenso alla vendita ha diritto di pretendere che tale prezzo sia versato nel patrimonio comune.
Lo si afferma nella ordinanza di Cassazione n. 18156 del 1° settembre 2020, nella quale è stato altresì deciso che se, nel frattempo, la comunione legale si è sciolta, per intervenuta separazione personale, il prezzo ricavato dalla predetta vendita degli strumenti finanziari appartenenti al regime di comunione legale, effettuata da uno solo dei coniugi, all'insaputa dell'altro, non è assoggettato al regime di comunione legale, ma a un regime di comunione ordinaria.

E' pacifico, infatti, che se, durante la vigenza del regime di comunione legale, i coniugi (insieme o separatamente, procedano all'acquisto di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, eccetera) tale acquisto viene assoggettato al regime di comunione legale dei beni.Non è rilevante, al riguardo, la provenienza del denaro utilizzato, perché il risultato è sempre identico, vale a dire l'assoggettamento dell'acquisto al regime di comunione legale: e ciò, dunque:- sia che si tratti di danaro a sua volta soggetto al regime di comunione legale, ad esempio, perché derivante dalla vendita di un bene appartenente alla comunione legale;- sia che si tratti di danaro “personale” di uno dei coniugi, ad esempio perché gli sono derivati da una donazione o da una successione a causa di morte;- sia che si tratti di danaro destinato a divenire oggetto di comunione “de residuo”, ad esempio, perché costituente il provento dell'attività lavorativa di uno dei coniugi (ad esempio, nella decisione della Cassazione n. 21098 del 9 ottobre 2007, venne deciso l'assoggettamento alla comunione legale delle obbligazioni al portatore acquistate separatamente da uno dei coniugi, coi proventi del suo lavoro).

Pertanto, se sia effettuato, in vigenza di comunione legale, un acquisto di strumenti finanziari, i quali vengano con ciò assoggettati al regime di comunione legale dei beni, la loro vendita provoca la sottoposizione al regime di comunione del denaro incassato. La vendita dovrebbe avvenire, invero, con il consenso di entrambi i coniugi: se però uno dei coniugi procede alla vendita degli strumenti finanziari all'insaputa dell'altro coniuge, quest'ultimo non può invalidare la vendita, ma può comunque pretendere che il prezzo sia riversato alla comunione legale. Se, nel frattempo, la comunione legale non sia però più vigente (perché, ad esempio, i coniugi si siano nel frattempo separati) i beni già appartenenti al regime della comunione legale vengono assoggettati a un regime di comunione “ordinaria” tra gli ex coniugi, in attesa di essere oggetto di un'eventuale divisione fra essi.

Corte di cassazione – Sezione VI – Ordinanza 1 settembre 2020 n.18156

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